TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4873/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Massimo Parte_1
Colamesta;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Loredana Controparte_1
Taurino;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva convissuto more uxorio con dalla cui relazione era nato il figlio Controparte_1
in data 20.01.2010, riconosciuto da entrambi;
Per_1
2. a seguito della crisi del loro rapporto affettivo, il Tribunale di Bari (nel procedimento iscritto al N. 1184/2015 V.G. ed avviato dalla ) con decreto del 24.05.2016 aveva CP_1 disposto che il figlio fosse collocato presso la madre ed affidato in forma condivisa, con regolamentazione del diritto di visita paterno (da esercitarsi per tre giorni a settimana, ovvero il sabato dalle ore 16:30 alle ore 19:30, la domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:30 ed un terzo giorno coincidente con quello di riposo da lavoro del padre, nonché, nei fine settimana alternati, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva) ed era stato posto a carico del padre a decorrere da giugno 2016 l'assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre aggiornamento Istat ed al 60% delle spese straordinarie;
3. lamentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate atteso che: a) la sua nuova compagna era disoccupata;
b) dalla relazione con erano nati in CP_2 CP_2 data 02.11.2015 il figlio ed in data 24.08.2018 la figlia motivo per cui doveva Per_2 Per_3 provvedere al loro mantenimento ed a quello della figlia di primo letto della c) aveva CP_2 registrato una flessione del reddito medio annuo (pari all'attualità a circa € 17.000,00); d) non era proprietario di immobili e conduceva in locazione un immobile al canone di € 600,00; e) recentemente una società finanziaria gli aveva notificato un atto di pignoramento;
4. deduceva che la resistente aveva reperito un'occupazione lavorativa e viveva in un alloggio di edilizia popolare senza sostenere alcun esborso, unitamente al figlio e ai propri genitori;
5. la aveva promosso nei suoi confronti numerose azioni esecutive;
CP_1
6. dette circostanze assumevano rilievo in quanto nel decreto collegiale del 2016 del Tribunale di Bari l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole era stato determinato nella sopra indicata misura in ragione della sua redditualità, pari all'epoca ad € 22.000,00, dello stato di disoccupazione della e della circostanza che non aveva altri figli;
CP_1 chiedeva la conferma del regime di affidamento condiviso di e del suo collocamento presso la Per_1 madre;
la riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole da € 400,00 ad € 100,00 mensili con decorrenza dal mese di agosto 2018, con diritto alla restituzione della differenza (o in subordine con la decorrenza ritenuta di giustizia), nonché la riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie dal 60% al 50%.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio in data 25.09.2024, chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande con conferma delle statuizioni economiche vigenti, disponendosi l'affidamento esclusivo di in suo favore per il disinteresse Per_1 totale palesato negli anni da controparte.
Invero, deduceva che il non avesse mai versato il contributo al mantenimento della prole, Pt_1 tanto da essere stata costretta ad attivare molteplici procedure esecutive e che avesse volontariamente omesso di esercitare il diritto di visita paterno da circa 8 anni, così generando un disagio nel minore ed un esborso aggiuntivo a suo carico.
Precisava che i tentativi per il recupero del proprio credito si erano rivelati infruttuosi poichè il
, al fine di sottrarsi al pagamento del credito, si era dimesso dapprima dalla società Pt_1 [...]
(dopo che erano state notificate al suo datore di lavoro sia l'ordinanza di assegnazione CP_3 dei crediti maturati dal 2015 al 2018 sia l'ordinanza resa nella procedura rg. Es. 2891/2021 afferente agli ulteriori crediti maturati) e successivamente dalla società CP_4 Ammetteva di aver iniziato a lavorare dal 2021 con mansioni di lavapiatti ed uno stipendio di € 1.200,00 mensili ma precisava che dal 2015 si era trasferita col figlio in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 250.00. Evidenziava che le condizioni economiche del erano di fatto migliorate in quanto Pt_1 nuovamente assunto a tempo indeterminato dalla e poichè la sua nuova compagna Controparte_5 lavorava in nero. Precisava di aver promosso, da ultimo, nei confronti del un'azione esecutiva innanzi il Pt_1
Tribunale di Bari avente N. 698/2023 R.E., con udienza fissata al 28.10.2024.
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. (in cui il eccepiva Pt_1 l'inammissibilità per tardività della memoria di costituzione della resistente e domandava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o in via d'urgenza la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento del figlio mentre la precisava CP_1 che l'AUU veniva percepito interamente dal ricorrente e che il figlio aveva mantenuto la Per_1 residenza a casa dei nonni materni solo per continuare a frequentare l'istituto Maiorana sito nel quartiere San Paolo), all'udienza del 20.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa comparizione delle parti.
Il P.M. rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.01.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio
(nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
1.1- Sempre preliminarmente, devesi dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di affido esclusivo formulata dalla resistente nella memoria di costituzione depositata il 25.09.2024 poiché detta memoria è stata depositata oltre il termine di 30 giorni prima della prima udienza fissata al 21.10.2024, motivo per cui è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
2.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di diversi fatti nuovi ed in particolare:
• una decremento reddituale rispetto al passato;
• un maggiore carico economico familiare derivante dalla necessità di provvedere sia al mantenimento della sua nuova compagna (non occupata), della di lei figlia nata CP_2 da un precedente matrimonio e dei due figli nati dalla nuova relazione sia al pagamento di un canone di locazione di € 600,00;
• un miglioramento reddituale della , che aveva reperito un'attività lavorativa dal CP_1
2021. Il ricorrente ha domandato sia la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 400,00 ad
€ 100,00 mensili sia la riduzione dal 60% al 50% del contributo per le spese straordinarie. Ebbene, dette circostanze, giustificano, nei limiti di seguito indicati, l'invocata riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio perché il ricorrente ha documentato il suo decremento reddituale, la nascita di altri due figli e la nuova capacità reddituale e lavorativa di controparte.
Il , invero, ha provato, quale elemento di novità rispetto al passato, di aver dato alla luce Pt_1 con la convivente i figli in data 02.11.2015 e in data 24.08.2018, il che CP_2 Per_2 Per_3 giustifica un proporzionale contenimento degli obblighi economici dell'odierno ricorrente verso il primogenito , a fronte del nuovi esborsi che deve fisiologicamente sostenere per far fronte al Per_1 sostentamento degli ultimi nati (irrilevante invece appare la circostanza che egli contribuisca volontariamente al mantenimento della figlia di primo letto della . CP_2
Infatti, nel decreto collegiale del 24.05.2016 si era dato espressamente atto del fatto che non si era tenuta in considerazione la prima gravidanza della dal momento che neppure era CP_2 Per_2 ancora nato, il che dimostra che trattasi di circostanze sopravvenute.
Quanto alla contrazione dei redditi del ricorrente, egli ha dimostrato di aver avuto una riduzione del reddito medio annuo rispetto all'epoca di emissione del decreto collegiale del 2016 (da detto decreto risulta che egli aveva dichiarato i seguenti redditi da lavoro dipendente: “anno 2012 = € 31.016,00; anno 2013 = € 20.043,00; anno 2014 = € 22.125,00; anno 2015 = € 22.827,00” – cfr. decreto del 24.05.2016). Invece, le ultime dichiarazioni fiscali del attestano un'evidente contrazione reddituale, Pt_1 avendo costui prodotto il CUD 2022 di € 18.118,77 lordi, n.2 CUD 2023 di € 3.994,05 ed € 14.209,61 lordi e il CUD 2024 di € 17.256,14 lordi.
Quanto alle posizioni debitorie del ricorrente (pignoramenti e trattenute stipendiali), se è vero che le stesse siano a tutte lui imputabili per pregressi suoi inadempimenti (anche e soprattutto nei confronti del figlio ), è anche vero che di fatto incidono sulla sua attuale capacità di spesa (busta paga di Per_1 gennaio 2024 con retribuzione netta di € 900,00, febbraio 2024 di € 900,00, marzo 2024 di € 940,00, maggio 2024 di € 950,00, giugno 2024 di € 665,00, luglio 2024 di € 386,82 e dicembre 2024 di € 778,24). Ancora, alla busta paga di dicembre 2024 si evince che il sia gravato da un ulteriore Pt_1 pignoramento attivato dalla con la procedura semplificata ex art. 473 bis n. 37 c.p.c. di CP_1
€ 400,00 per il mancato versamento del contributo paterno al mantenimento del figlio, oltre che dal pignoramento di 1/10 della retribuzione, pari ad € 171,76 (con un debito residuo di € 2.782,94). Invece, s'appalesa l'irrilevanza ai fini decisori della “scrittura privata di locazione” allegata dal al ricorso depositato 06.05.2024, da cui si evincerebbe un canone di locazione di € Pt_1
600,00 mensili, poiché tale scrittura privata non risulta essere stata giammai registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Risulta per tabulas il miglioramento reddituale della resistente, fermo restando che quest'ultima ha ammesso di aver iniziato a lavorare sin dal 2021 (circostanza risultante anche dai CUD e dal Modello
Unilav, in atti) e di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.200,00. All'epoca della prima regolamentazione del 2016 costei era disoccupata mentre oggi ella ha versato in atti il CUD 2022 di € 10.125,31 lordi, il CUD 2023 di € 13.514,36 lordi ed il CUD 2024 di €
13.905,77 lordi.
Nonostante tutte le circostanze sopra dedotte impongano una rivisitazione del contributo paterno al mantenimento di , al contempo non può accogliersi l'istanza di parte ricorrente di riduzione Per_1 dello stesso a soli € 100,00 mensili poiché - pur considerando la nuova capacità reddituale della resistente, che comunque da sempre provvede da sola al mantenimento diretto della prole – occorre tener pure in debito conto le accresciute esigenze di , che fisiologicamente sono aumentate nel Per_1 corso degli anni, risalendo l'ultimo provvedimento che ha determinato l'ammontare del contributo al suo mantenimento al 24.05.2016 (ovvero a quasi 9 anni addietro). A ciò si aggiunga sia che il diritto di visita paterno non viene esercitato da molto tempo, come ammesso dallo stesso ricorrente (“all'epoca della chiusura della relazione fra le parti, nonostante l'estrema conflittualità e la complessità della situazione familiare, il sig. riusciva ad avere Pt_1 rapporti regolari con il figlio che allora aveva 4 anni e 6 al momento della regolamentazione emanata dal Tribunale. Successivamente sono stati anche intrapresi percorsi di gestione del rapporto genitoriale con l'ausilio degli assistenti sociali ma con l'avvento della pandemia tali interventi sono stati interrotti… Ora ha 14 anni e probabilmente un'età in cui può compiere scelte Persona_4 un po' più autonome”), il che comporta di per sé un aggravio di spesa e di tempo a carico della sola resistente sia che il ha incamerato sino ad oggi il 50% dell'AUU nonostante non abbia Pt_1 versato per molto tempo alcun contributo al mantenimento del figlio. Il Collegio, pertanto, alla luce di tutte le suddette argomentazioni, stima rispondente a giustizia ed al preminente interesse del figlio ridurre il contributo paterno al mantenimento del figlio da € Per_1
400,00 (tenuto altresì conto che detto contributo sulla scorta degli indici Istat maturati da giugno 2016 ad oggi sarebbe superiore ad € 480,00 mensili) ad € 250,00 mensili (considerate, da un lato, le richiamate circostanze sopravvenute e dell'incameramento dell'intero AUU per il futuro da parte della ma, dall'altro l'età adolescenziale del figlio e delle accresciute esigenze di spesa CP_1 di ) a decorrere dal mese di maggio 2024 (mese del deposito del ricorso), oltre aggiornamento Per_1 annuale Istat ed al 50% (la percentuale di contribuzione va rideterminata in detta misura – così come richiesto dal - a fronte delle nuova capacità reddituale della resistente, tant'è che nel Pt_1 decreto collegiale del 24.05.2016 era stata ripartita in diversa misura unicamente a fronte del suo previgente stato di disoccupazione) delle spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Il pagamento del contributo al mantenimento della prole dovrà avvenire in favore della CP_1 entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 5 di ogni mese per quelle future.
3.- Inoltre, in accoglimento della domanda di parte resistente, va disposto che per il futuro l'assegno unico universale venga percepito dal genitore collocatario prevalente della prole (la ), CP_1 che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
4.- Va rilevata, l'inammissibilità nella presente sede della domanda di parte ricorrente volta alla restituzione delle somme precedentemente da lui erogate in favore della controparte a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non essendo in detta sede proponibile, ferma restando Per_1 ad abundantiam la sua infondatezza poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver provveduto in tutto questo lasso di tempo al pagamento del contributo al mantenimento della prole tant'è che la ha dovuto attivare delle procedure esecutive e la procedura semplificata CP_1 ex art. 473 bis 37 c.p.c. per il recupero dei crediti.
5.- Alla soccombenza reciproca delle parti sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole nonché alla soccombenza del sulla domanda restitutoria ed a quella della Pt_1 [...] sulla riduzione al 50% della percentuale delle spese straordinarie e sull'inammissibilità della CP_1 domanda riconvenzionale consegue la compensazione delle spese di lite.
6.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06.05.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale di affido esclusivo proposta dalla;
CP_1
2) a modifica del decreto del 24.05.2016, pone a carico del , l'obbligo di versare Pt_1 alla , a decorrere dal mese di maggio 2024, entro 5 giorni dalla notificazione CP_1 della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 5 di ogni mese per quelle future, a titolo di contributo al mantenimento del minore , un assegno di € Per_1
250,00, oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
3) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
4) dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria di parte ricorrente;
5) compensa le spese di lite;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4873/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Massimo Parte_1
Colamesta;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Loredana Controparte_1
Taurino;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva convissuto more uxorio con dalla cui relazione era nato il figlio Controparte_1
in data 20.01.2010, riconosciuto da entrambi;
Per_1
2. a seguito della crisi del loro rapporto affettivo, il Tribunale di Bari (nel procedimento iscritto al N. 1184/2015 V.G. ed avviato dalla ) con decreto del 24.05.2016 aveva CP_1 disposto che il figlio fosse collocato presso la madre ed affidato in forma condivisa, con regolamentazione del diritto di visita paterno (da esercitarsi per tre giorni a settimana, ovvero il sabato dalle ore 16:30 alle ore 19:30, la domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:30 ed un terzo giorno coincidente con quello di riposo da lavoro del padre, nonché, nei fine settimana alternati, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva) ed era stato posto a carico del padre a decorrere da giugno 2016 l'assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre aggiornamento Istat ed al 60% delle spese straordinarie;
3. lamentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate atteso che: a) la sua nuova compagna era disoccupata;
b) dalla relazione con erano nati in CP_2 CP_2 data 02.11.2015 il figlio ed in data 24.08.2018 la figlia motivo per cui doveva Per_2 Per_3 provvedere al loro mantenimento ed a quello della figlia di primo letto della c) aveva CP_2 registrato una flessione del reddito medio annuo (pari all'attualità a circa € 17.000,00); d) non era proprietario di immobili e conduceva in locazione un immobile al canone di € 600,00; e) recentemente una società finanziaria gli aveva notificato un atto di pignoramento;
4. deduceva che la resistente aveva reperito un'occupazione lavorativa e viveva in un alloggio di edilizia popolare senza sostenere alcun esborso, unitamente al figlio e ai propri genitori;
5. la aveva promosso nei suoi confronti numerose azioni esecutive;
CP_1
6. dette circostanze assumevano rilievo in quanto nel decreto collegiale del 2016 del Tribunale di Bari l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole era stato determinato nella sopra indicata misura in ragione della sua redditualità, pari all'epoca ad € 22.000,00, dello stato di disoccupazione della e della circostanza che non aveva altri figli;
CP_1 chiedeva la conferma del regime di affidamento condiviso di e del suo collocamento presso la Per_1 madre;
la riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole da € 400,00 ad € 100,00 mensili con decorrenza dal mese di agosto 2018, con diritto alla restituzione della differenza (o in subordine con la decorrenza ritenuta di giustizia), nonché la riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie dal 60% al 50%.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio in data 25.09.2024, chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande con conferma delle statuizioni economiche vigenti, disponendosi l'affidamento esclusivo di in suo favore per il disinteresse Per_1 totale palesato negli anni da controparte.
Invero, deduceva che il non avesse mai versato il contributo al mantenimento della prole, Pt_1 tanto da essere stata costretta ad attivare molteplici procedure esecutive e che avesse volontariamente omesso di esercitare il diritto di visita paterno da circa 8 anni, così generando un disagio nel minore ed un esborso aggiuntivo a suo carico.
Precisava che i tentativi per il recupero del proprio credito si erano rivelati infruttuosi poichè il
, al fine di sottrarsi al pagamento del credito, si era dimesso dapprima dalla società Pt_1 [...]
(dopo che erano state notificate al suo datore di lavoro sia l'ordinanza di assegnazione CP_3 dei crediti maturati dal 2015 al 2018 sia l'ordinanza resa nella procedura rg. Es. 2891/2021 afferente agli ulteriori crediti maturati) e successivamente dalla società CP_4 Ammetteva di aver iniziato a lavorare dal 2021 con mansioni di lavapiatti ed uno stipendio di € 1.200,00 mensili ma precisava che dal 2015 si era trasferita col figlio in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 250.00. Evidenziava che le condizioni economiche del erano di fatto migliorate in quanto Pt_1 nuovamente assunto a tempo indeterminato dalla e poichè la sua nuova compagna Controparte_5 lavorava in nero. Precisava di aver promosso, da ultimo, nei confronti del un'azione esecutiva innanzi il Pt_1
Tribunale di Bari avente N. 698/2023 R.E., con udienza fissata al 28.10.2024.
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. (in cui il eccepiva Pt_1 l'inammissibilità per tardività della memoria di costituzione della resistente e domandava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o in via d'urgenza la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento del figlio mentre la precisava CP_1 che l'AUU veniva percepito interamente dal ricorrente e che il figlio aveva mantenuto la Per_1 residenza a casa dei nonni materni solo per continuare a frequentare l'istituto Maiorana sito nel quartiere San Paolo), all'udienza del 20.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa comparizione delle parti.
Il P.M. rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.01.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio
(nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
1.1- Sempre preliminarmente, devesi dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di affido esclusivo formulata dalla resistente nella memoria di costituzione depositata il 25.09.2024 poiché detta memoria è stata depositata oltre il termine di 30 giorni prima della prima udienza fissata al 21.10.2024, motivo per cui è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
2.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di diversi fatti nuovi ed in particolare:
• una decremento reddituale rispetto al passato;
• un maggiore carico economico familiare derivante dalla necessità di provvedere sia al mantenimento della sua nuova compagna (non occupata), della di lei figlia nata CP_2 da un precedente matrimonio e dei due figli nati dalla nuova relazione sia al pagamento di un canone di locazione di € 600,00;
• un miglioramento reddituale della , che aveva reperito un'attività lavorativa dal CP_1
2021. Il ricorrente ha domandato sia la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 400,00 ad
€ 100,00 mensili sia la riduzione dal 60% al 50% del contributo per le spese straordinarie. Ebbene, dette circostanze, giustificano, nei limiti di seguito indicati, l'invocata riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio perché il ricorrente ha documentato il suo decremento reddituale, la nascita di altri due figli e la nuova capacità reddituale e lavorativa di controparte.
Il , invero, ha provato, quale elemento di novità rispetto al passato, di aver dato alla luce Pt_1 con la convivente i figli in data 02.11.2015 e in data 24.08.2018, il che CP_2 Per_2 Per_3 giustifica un proporzionale contenimento degli obblighi economici dell'odierno ricorrente verso il primogenito , a fronte del nuovi esborsi che deve fisiologicamente sostenere per far fronte al Per_1 sostentamento degli ultimi nati (irrilevante invece appare la circostanza che egli contribuisca volontariamente al mantenimento della figlia di primo letto della . CP_2
Infatti, nel decreto collegiale del 24.05.2016 si era dato espressamente atto del fatto che non si era tenuta in considerazione la prima gravidanza della dal momento che neppure era CP_2 Per_2 ancora nato, il che dimostra che trattasi di circostanze sopravvenute.
Quanto alla contrazione dei redditi del ricorrente, egli ha dimostrato di aver avuto una riduzione del reddito medio annuo rispetto all'epoca di emissione del decreto collegiale del 2016 (da detto decreto risulta che egli aveva dichiarato i seguenti redditi da lavoro dipendente: “anno 2012 = € 31.016,00; anno 2013 = € 20.043,00; anno 2014 = € 22.125,00; anno 2015 = € 22.827,00” – cfr. decreto del 24.05.2016). Invece, le ultime dichiarazioni fiscali del attestano un'evidente contrazione reddituale, Pt_1 avendo costui prodotto il CUD 2022 di € 18.118,77 lordi, n.2 CUD 2023 di € 3.994,05 ed € 14.209,61 lordi e il CUD 2024 di € 17.256,14 lordi.
Quanto alle posizioni debitorie del ricorrente (pignoramenti e trattenute stipendiali), se è vero che le stesse siano a tutte lui imputabili per pregressi suoi inadempimenti (anche e soprattutto nei confronti del figlio ), è anche vero che di fatto incidono sulla sua attuale capacità di spesa (busta paga di Per_1 gennaio 2024 con retribuzione netta di € 900,00, febbraio 2024 di € 900,00, marzo 2024 di € 940,00, maggio 2024 di € 950,00, giugno 2024 di € 665,00, luglio 2024 di € 386,82 e dicembre 2024 di € 778,24). Ancora, alla busta paga di dicembre 2024 si evince che il sia gravato da un ulteriore Pt_1 pignoramento attivato dalla con la procedura semplificata ex art. 473 bis n. 37 c.p.c. di CP_1
€ 400,00 per il mancato versamento del contributo paterno al mantenimento del figlio, oltre che dal pignoramento di 1/10 della retribuzione, pari ad € 171,76 (con un debito residuo di € 2.782,94). Invece, s'appalesa l'irrilevanza ai fini decisori della “scrittura privata di locazione” allegata dal al ricorso depositato 06.05.2024, da cui si evincerebbe un canone di locazione di € Pt_1
600,00 mensili, poiché tale scrittura privata non risulta essere stata giammai registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Risulta per tabulas il miglioramento reddituale della resistente, fermo restando che quest'ultima ha ammesso di aver iniziato a lavorare sin dal 2021 (circostanza risultante anche dai CUD e dal Modello
Unilav, in atti) e di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.200,00. All'epoca della prima regolamentazione del 2016 costei era disoccupata mentre oggi ella ha versato in atti il CUD 2022 di € 10.125,31 lordi, il CUD 2023 di € 13.514,36 lordi ed il CUD 2024 di €
13.905,77 lordi.
Nonostante tutte le circostanze sopra dedotte impongano una rivisitazione del contributo paterno al mantenimento di , al contempo non può accogliersi l'istanza di parte ricorrente di riduzione Per_1 dello stesso a soli € 100,00 mensili poiché - pur considerando la nuova capacità reddituale della resistente, che comunque da sempre provvede da sola al mantenimento diretto della prole – occorre tener pure in debito conto le accresciute esigenze di , che fisiologicamente sono aumentate nel Per_1 corso degli anni, risalendo l'ultimo provvedimento che ha determinato l'ammontare del contributo al suo mantenimento al 24.05.2016 (ovvero a quasi 9 anni addietro). A ciò si aggiunga sia che il diritto di visita paterno non viene esercitato da molto tempo, come ammesso dallo stesso ricorrente (“all'epoca della chiusura della relazione fra le parti, nonostante l'estrema conflittualità e la complessità della situazione familiare, il sig. riusciva ad avere Pt_1 rapporti regolari con il figlio che allora aveva 4 anni e 6 al momento della regolamentazione emanata dal Tribunale. Successivamente sono stati anche intrapresi percorsi di gestione del rapporto genitoriale con l'ausilio degli assistenti sociali ma con l'avvento della pandemia tali interventi sono stati interrotti… Ora ha 14 anni e probabilmente un'età in cui può compiere scelte Persona_4 un po' più autonome”), il che comporta di per sé un aggravio di spesa e di tempo a carico della sola resistente sia che il ha incamerato sino ad oggi il 50% dell'AUU nonostante non abbia Pt_1 versato per molto tempo alcun contributo al mantenimento del figlio. Il Collegio, pertanto, alla luce di tutte le suddette argomentazioni, stima rispondente a giustizia ed al preminente interesse del figlio ridurre il contributo paterno al mantenimento del figlio da € Per_1
400,00 (tenuto altresì conto che detto contributo sulla scorta degli indici Istat maturati da giugno 2016 ad oggi sarebbe superiore ad € 480,00 mensili) ad € 250,00 mensili (considerate, da un lato, le richiamate circostanze sopravvenute e dell'incameramento dell'intero AUU per il futuro da parte della ma, dall'altro l'età adolescenziale del figlio e delle accresciute esigenze di spesa CP_1 di ) a decorrere dal mese di maggio 2024 (mese del deposito del ricorso), oltre aggiornamento Per_1 annuale Istat ed al 50% (la percentuale di contribuzione va rideterminata in detta misura – così come richiesto dal - a fronte delle nuova capacità reddituale della resistente, tant'è che nel Pt_1 decreto collegiale del 24.05.2016 era stata ripartita in diversa misura unicamente a fronte del suo previgente stato di disoccupazione) delle spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Il pagamento del contributo al mantenimento della prole dovrà avvenire in favore della CP_1 entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 5 di ogni mese per quelle future.
3.- Inoltre, in accoglimento della domanda di parte resistente, va disposto che per il futuro l'assegno unico universale venga percepito dal genitore collocatario prevalente della prole (la ), CP_1 che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
4.- Va rilevata, l'inammissibilità nella presente sede della domanda di parte ricorrente volta alla restituzione delle somme precedentemente da lui erogate in favore della controparte a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non essendo in detta sede proponibile, ferma restando Per_1 ad abundantiam la sua infondatezza poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver provveduto in tutto questo lasso di tempo al pagamento del contributo al mantenimento della prole tant'è che la ha dovuto attivare delle procedure esecutive e la procedura semplificata CP_1 ex art. 473 bis 37 c.p.c. per il recupero dei crediti.
5.- Alla soccombenza reciproca delle parti sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole nonché alla soccombenza del sulla domanda restitutoria ed a quella della Pt_1 [...] sulla riduzione al 50% della percentuale delle spese straordinarie e sull'inammissibilità della CP_1 domanda riconvenzionale consegue la compensazione delle spese di lite.
6.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06.05.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale di affido esclusivo proposta dalla;
CP_1
2) a modifica del decreto del 24.05.2016, pone a carico del , l'obbligo di versare Pt_1 alla , a decorrere dal mese di maggio 2024, entro 5 giorni dalla notificazione CP_1 della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 5 di ogni mese per quelle future, a titolo di contributo al mantenimento del minore , un assegno di € Per_1
250,00, oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
3) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
4) dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria di parte ricorrente;
5) compensa le spese di lite;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato