Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 17/04/2026, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14502 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati US Mario Militerni e Marco De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:
- del decreto prot. m_it.Dcrisum.RegistroDecreti.R.0003560 del 26 settembre 2025 notificato via pec pari in data, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva, indetta con decreto dipartimentale del 12 giugno 2024 n. 239, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi espressamente incluso il verbale n. 5 del 19 settembre 2025, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AT US AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sua esclusione dalla procedura selettiva indicata in epigrafe, disposta dall’amministrazione resistente in ragione del giudizio di non idoneità espresso dalla competente commissione medica per « soglia audiometrica orecchio sinistro 55 dB a 6000 e 8000 Hz. Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capoi I – Art. 1, comma 1, lettera f) ».
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame, con il quale ha lamentato l’illegittimità della decisione assunta dalla p.a. per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera f); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; [nonché per] eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta » e ha sostenuto, in sintesi, l’erroneità del giudizio di inidoneità formulato dall’amministrazione (producendo documentazione medica a sostegno della propria idoneità e insistendo per lo svolgimento di una verificazione sul punto).
2. Con relazione versata in atti in data 27 dicembre 2025, l’amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata.
3. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 15 gennaio 2026, n. 789, questo Tribunale – visto quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente – ha:
- disposto una verificazione al fine di acclarare la sussistenza o meno del motivo di inidoneità rilevato dall’amministrazione;
- ordinato a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale oggetto del giudizio.
4. In data 10 febbraio 2026, il verificatore ha depositato la propria relazione, nella quale ha osservato che « le soglie audiometriche rilevate [in sede di verificazione] sulle frequenze di 4000, 6000 e 8000 Hz [per l’orecchio sinistro] sono pari a 40, 70 e 70 decibel (valori non conformi) », concludendo:
- che « la riduzione dell’acutezza uditiva del ricorrente, misurata con audiometria tonale presso questa sede con certificazione in atti, è risultata si causa di un’ipoacusia neurosensoriale sinistra tale da determinare un giudizio di inidoneità per gli standard previsti dalla normativa di riferimento »;
- che in ultimo il ricorrente va giudicato « non idoneo al concorso de quo ».
5. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e – dopo la discussione – il gravame è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Non può non osservarsi – infatti – che la sussistenza della causa di inidoneità accertata in sede concorsuale è stata confermata anche in sede di verificazione, dove – come si è già evidenziato – all’esito di ulteriori esami è stato acclarato che il ricorrente versa in una condizione di « ipoacusia neurosensoriale sinistra tale da determinare un giudizio di inidoneità per gli standard previsti dalla normativa di riferimento » e che quindi lo stesso non può che essere giudicato « non idoneo al concorso ».
8. In altri termini, la relazione di verificazione – sulle cui statuizioni parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione, non introducendo nel giudizio alcuno specifico elemento idoneo a mettere in dubbio gli esiti dell’accertamento svolto dal verificatore – consente di ritenere che la decisione gravata sia immune dai vizi lamentati nel ricorso.
9. Ciò è sufficiente per affermare l’infondatezza del gravame che, conseguentemente, deve essere respinto.
10. Le spese processuali – tenuto conto della materia oggetto della controversia – possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese di verificazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione – liquidate in € 500,00, come da prospetto allegato alla relazione depositata il 10 febbraio 2026 – da corrispondersi al verificatore secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NN, Presidente
AT US AF, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT US AF | LE NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.