Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 23997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23997 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3402 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Condipodero Marchetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Patti, via XX Settembre, 15;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Graduatoria pubblicata il 17.02.2025 (all. 1) sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito dell'INPA, a seguito della correzione della prova preselettiva svolta dai candidati il 14 febbraio, presso la Fiera di Roma su due turni, per il Concorso finalizzato al reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, indetto con Decreto del 30.05.2024 dal Direttore Generale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13/3/2025-OMISSIS- ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024, nella esclusiva parte in cui lo stesso ricorrente non risulta ricompreso nell’elenco degli ammessi a sostenere la successiva prova scritta (v. all.1).
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1, comma 3, del d.p.r. n. 487/1994 per la presenza di un quesito con risposta errata fra i 75 quesiti somministrati ai candidati partecipanti alla procedura concorsuale nella seduta della mattina del 14.02.2025 ;
II. Violazione e/o errata applicazione della legge 241/1990 ex art. 21 novies e segg. – errore di calcolo nella graduatoria – eccesso di potere – illegittimità – irragionevolezza dell’azione amministrativa – ingiustizia manifesta – violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite il 31/3/2025, chiedendo di respingere ogni pretesa, come da scritti difensivi in atti.
4. All’esito della camera di consiglio del 23/4/2025 è stata accolta l’istanza cautelare e il ricorrente è stato ammesso con riserva al concorso (v. ordinanza della Sezione n. 2334/2025).
5. Alla udienza pubblica del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei sensi di cui alla seguente motivazione.
7. In via preliminare, il ricorrente mantiene l’interesse alla decisione del ricorso, atteso che, all’esito della tutela cautelare, ha superato le successive prove scritte e risulta attualmente convocato per sostenere la prova orale (v. convocazione depositata il 7/11/2025).
8. I motivi di ricorso, di seguito esaminati congiuntamente, sono volti a contestare uno dei quiz che è stato sottoposto al candidato nella sede della prova preselettiva, di cui si lamenta l’erroneità o, quanto meno, l’ambiguità. In particolare, per aver fornito la risposta errata, il punteggio del candidato è stato decurtato di – 0,33 sicché il ricorrente risulta non ammesso alla prova preselettiva, avendo conseguito il punteggio di 66,35, mentre l’ultimo dei 438 ammessi ha conseguito quello di 66,67.
8.1 L’istante censura il quesito, che nella banca dati reca il numero 862, così formulato: “ In base all'art. 82 del Codice di procedura civile, davanti alla Corte di Cassazione le parti possono stare in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo? ”. Tra le varie opzioni, la risposta considerata esatta era “ No, in nessun caso ”, mentre il candidato ha indicato come corretta la risposta: “ No, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti ”.
8.2 Parte ricorrente sostiene che, oltre che essere maggiormente aderente al dato letterale della norma menzionata, la risposta fornita dal ricorrente risulterebbe, anche dal punto di vista sostanziale, del tutto puntuale.
9. Sulla base della prima argomentazione, di carattere formale, il quesito sottoposto al ricorrente sarebbe dall’esito incerto, essendo la risposta del candidato “ No, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti ” direttamente ancorata sul dato testale della norma citata.
9.1 Il quiz richiama, invero, nel suo incipit l'art. 82 c.p.c. il cui comma 3 così dispone: “ Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ”.
9.2 La norma principia con l’espressione “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti” ed è seguita da un primo inciso, riferito al giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello e da un secondo, relativo a quello dinanzi alla Corte di Cassazione. Parte ricorrente evidenzia come la clausola di riserva “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti” si riferisca sia alla prima che alla seconda ipotesi, in relazione al quale è stato posto il quiz censurato dal ricorrente.
10. Il Collegio osserva come sussistano i presupposti per ritenere che la domanda in esame sia stata formulata in modo, effettivamente, ambiguo.
10.1 La formulazione testuale dell’art. 82 c.p.c., richiamato nel quesito censurato, poteva, invero, indurre il candidato, in considerazione della clausola di riserva contenuta nell’ incipit della norma di legge “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti”, a fornire la risposta “No, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti” (fornita dal ricorrente), piuttosto che quella ritenuta corretta “No, in nessun caso”.
10.2 Si evidenziano, d’altronde, plurimi elementi a sostegno della possibile estensione della clausola di riserva anche alla seconda parte della preposizione di cui all’art. 82 comma 3 c.p.c.:
- tra il primo ed il secondo inciso (rispettivamente riferiti l’uno al giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello, l’altro dinanzi alla Corte di Cassazione) vi è l’espressione “ ; e ” sicché gli stessi non sono nettamente separati da un segno di interpunzione forte, come il punto, ma dal punto e virgola, che non definisce una netta cesura, accompagnato peraltro dalla congiunzione coordinante “e”;
- il secondo inciso “; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ” presuppone, nel suo significato, la necessaria integrazione con quanto disposto nel primo “le parti debbono stare in giudizio” al fine di acquisire un senso compiuto.
11. Anche la seconda argomentazione, di carattere sostanziale, conferma il carattere sfuggente del quesito de quo .
11.1 Parte ricorrente ricorda che ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rubricato “difesa personale della parte”: “ La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ”. Tale norma comporta che vi sono dei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente anche davanti alla Corte di Cassazione, allorquando sia la stessa parte a rivestire la qualifica di avvocato iscritto nell’albo dei procuratori abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori.
12. Il Collegio condivide che il quesito sia, anche da questo punto di vista, ambivalente.
12.1 Ed invero, nel richiedere “ In base all'art. 82 del Codice di procedura civile, davanti alla Corte di Cassazione le parti possono stare in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ?”, il candidato poteva essere indotto ad interpretare la domanda come riferita ai casi in cui le parti possono stare in giudizio senza il ministero di alcun procuratore, ossia in assenza di difesa tecnica, così come a quelli in cui le parti sono, invece, prive di difensore in quanto loro stesse sono munite della relativa qualifica. La risposta indicata dal ricorrente “No, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti”, richiama, in effetti, quest’ultima lettura del quesito e quindi contempla come possibile eccezione proprio quella in cui le parti sono, a tutti gli effetti, in giudizio personalmente, anche davanti alla Corte di Cassazione, in quanto loro stesse rivestite del relativo munus di procuratore abilitato.
13. In conclusione, il Collegio ritiene che il quesito oggetto di doglianza risulti formulato in maniera non chiara ed ambigua, così da non consentire l’univocità della risposta.
13.1 Ne deriva che il ricorso deve essere accolto nei limiti in cui censura, per aver fornito la risposta errata, la decurtazione del punteggio del candidato ricorrente di 0,33, doglianza che risulta già di per sé pienamente satisfattiva per l’istante, per l’effetto ammesso alle successive prove di concorso.
13.2 Deve, quindi, disporsi, solo ed esclusivamente nei limiti dell’interesse del ricorrente, l’annullamento dell’esito della prova preselettiva del concorso sopra dettagliato, pubblicato il 17 febbraio 2025 (v. all. 1), nella parte in cui dispone che-OMISSIS- risulta non ammesso alla prova preselettiva, avendo conseguito il punteggio di 66,35, dovendosi, invece, intendere lo stesso tra i candidati ammessi, avendo conseguito il punteggio corretto di 66,68 (66,35 + 0,33).
14. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo a favore di parte ricorrente in considerazione del principio della soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto annulla parzialmente, con esclusivo riguardo alla parte ricorrente, l’esito della prova preselettiva del concorso, pubblicato il 17 febbraio 2025, come dettagliato in epigrafe (v. all. 1), nei limiti e termini di cui in motivazione;
- condanna parte resistente (unitariamente intesa) al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché dei soggetti dal medesimo indicati come controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET BI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | ET BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.