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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATERA MARCELLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3622/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Teano - Piazza Municipio 81057 Teano CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5355/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli in data
24.08.2025 sulla scorta di una serie cartelle di pagamento ivi in dettaglio richiamate. Deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata della intimazione e la decadenza degli enti interessati dalla potestà impositiva, oltre che la prescrizione dei diritti.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che la intimazione di pagamento impugnata risulta emessa sulla scorta di una serie di cartelle, due delle quali (cartella n. 7 e cartella n. 14, di cui al prospetto riepilogativo contenuto nella intimazione) relative a contravvenzioni codice strada e canone idrico: vengono in rilievo, quanto alle predette cartelle, iscrizioni a ruolo che attengono a materie attribuite alla giurisdizione ordinaria, di tal che nella presente sede la cognizione deve intendersi limitata alle restanti cartelle.
Operata tale premessa, nel merito deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Gli è tuttavia che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare appunto la omessa notifica delle cartelle presupposte alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente
ADER –in relazione alla quale nessuna ulteriore specifica contestazione il ricorrente ha sollevato- che attesta, viceversa, la regolare notifica delle cartelle esattamente alle date indicate nella intimazione (vedasi, per la esatta cronologia e modalità delle singole notifiche, pagg. 6-7-8-9- memoria difensiva ADER, nonché per la documentazione delle relative circostanze produzione di parte).
Dalla accertata regolare notifica degli atti prodromici consegue che appare del tutto priva di pregio la eccezione relativa ad una invalidità derivata della intimazione, atteso che essa risulta regolarmente preceduta dall'atto tipico (cartella) previsto dalla sequenza legale determinata dal legislatore;
peraltro dalla mancata impugnativa della predette cartelle è scaturita altresì la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere solo fatti estintivi o modificativi del diritto sopravvenuti.
Sotto tale specifico ultimo profilo infondata è la eccezione di prescrizione, atteso che: a) quanto alle poste di cui alle cartelle contrassegnate dal n. 5 al n. 17 del prospetto contenuto nella intimazione, notificate tutte nel periodo compreso tra il 29.11.2022 ed il 3.2.2025, non risultano decorsi i termini di prescrizione applicabili in ragione della natura dei tributi (triennale per tasse auto, quinquennale per i tributi locali e decennale per i restanti tributi) ; b) quanto alle poste di cui alle cartelle contrassegnate dal n. 1 al n. 4 del prospetto contenuto nella intimazione, i termini prescrizionali risultano interrotti per effetto di una serie di intimazioni successive, analiticamente indicate ciascuna negli esatti estremi numerici nelle pagg. da 16 a 21 della memoria difensiva di ADER, regolarmente notificate al contribuente come da documentazione offerta in produzione dal concessionario.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che si compensano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Caserta, 15.12.2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATERA MARCELLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3622/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Teano - Piazza Municipio 81057 Teano CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259008473510000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5355/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l' istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificatagli in data
24.08.2025 sulla scorta di una serie cartelle di pagamento ivi in dettaglio richiamate. Deduceva parte ricorrente l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico e, su tale presupposto, eccepiva la invalidità derivata della intimazione e la decadenza degli enti interessati dalla potestà impositiva, oltre che la prescrizione dei diritti.
Si costituiva/costituivano, depositando controdeduzioni, la/le convenuta/e.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che la intimazione di pagamento impugnata risulta emessa sulla scorta di una serie di cartelle, due delle quali (cartella n. 7 e cartella n. 14, di cui al prospetto riepilogativo contenuto nella intimazione) relative a contravvenzioni codice strada e canone idrico: vengono in rilievo, quanto alle predette cartelle, iscrizioni a ruolo che attengono a materie attribuite alla giurisdizione ordinaria, di tal che nella presente sede la cognizione deve intendersi limitata alle restanti cartelle.
Operata tale premessa, nel merito deduce l'istante, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione e, su tale premessa, eccepisce la invalidità derivata dell'atto qui impugnato nonché la estinzione della pretesa per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Gli è tuttavia che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare appunto la omessa notifica delle cartelle presupposte alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente
ADER –in relazione alla quale nessuna ulteriore specifica contestazione il ricorrente ha sollevato- che attesta, viceversa, la regolare notifica delle cartelle esattamente alle date indicate nella intimazione (vedasi, per la esatta cronologia e modalità delle singole notifiche, pagg. 6-7-8-9- memoria difensiva ADER, nonché per la documentazione delle relative circostanze produzione di parte).
Dalla accertata regolare notifica degli atti prodromici consegue che appare del tutto priva di pregio la eccezione relativa ad una invalidità derivata della intimazione, atteso che essa risulta regolarmente preceduta dall'atto tipico (cartella) previsto dalla sequenza legale determinata dal legislatore;
peraltro dalla mancata impugnativa della predette cartelle è scaturita altresì la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere solo fatti estintivi o modificativi del diritto sopravvenuti.
Sotto tale specifico ultimo profilo infondata è la eccezione di prescrizione, atteso che: a) quanto alle poste di cui alle cartelle contrassegnate dal n. 5 al n. 17 del prospetto contenuto nella intimazione, notificate tutte nel periodo compreso tra il 29.11.2022 ed il 3.2.2025, non risultano decorsi i termini di prescrizione applicabili in ragione della natura dei tributi (triennale per tasse auto, quinquennale per i tributi locali e decennale per i restanti tributi) ; b) quanto alle poste di cui alle cartelle contrassegnate dal n. 1 al n. 4 del prospetto contenuto nella intimazione, i termini prescrizionali risultano interrotti per effetto di una serie di intimazioni successive, analiticamente indicate ciascuna negli esatti estremi numerici nelle pagg. da 16 a 21 della memoria difensiva di ADER, regolarmente notificate al contribuente come da documentazione offerta in produzione dal concessionario.
La domanda va quindi rigettata, con le spese che si compensano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Caserta, 15.12.2025.