Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, smentendo le allegazioni del ricorrente. Di conseguenza, l'intimazione è ritenuta valida e non sussiste decadenza o prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei diritti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i termini applicabili non fossero decorsi per la maggior parte delle cartelle e che, per le altre, i termini fossero stati interrotti da successive intimazioni regolarmente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 162
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo