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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/09/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7853/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Merate, via De Gasperi n. 84, presso il difensore.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Calco, via Italia n. 44, presso il difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2554/2023, emesso da Codesto Tribunale il 12.09.2023, concernente il pagamento, in favore del SI. , dell'importo di € 26.781,85, a titolo di regresso delle Controparte_1
somme pagate da quest'ultimo alla in qualità di obbligato solidale, per la quota di mutuo del CP_2
50%, intestata all'opponente.
Il SI. si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra al CP_1
pagamento dell'importo di € 29.715,34.
Dai documenti acquisiti agli atti (provvedimento presidenziale del 24.07.2029, sentenza parziale di separazione del 24.09.2020, sentenza di separazione del 10.05.2022, sentenza della Corte di Appello di
Milano del 22.02.2023, contratto di mutuo del 23.02.2017, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, SI.ri Testimone_1 Testimone_2 [...]
, ), risultano accertate le seguenti Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
circostanze di fatto.
In data 25.06.2003, le parti hanno contratto matrimonio concordatario.
In data 23.02.2017 le parti hanno concluso un contratto di mutuo, presso la , di importo CP_3
pari ad € 250.000,00, per 360 rate e durata di 30 anni, cointestato ad entrambi i coniugi, per l'acquisto dell'appartamento sito in Monza, via Parravicini n. 40, intestato, in via esclusiva, alla SI.ra Pt_1
La SI.ra non ha mai corrisposto la propria quota del 50% della rata di mutuo, mentre il Pt_1
SI. in qualità di coobbligato solidale, nei confronti dell'Istituto di Credito, onde evitare CP_1
segnalazioni interbancarie pregiudizievoli, ha pagato, integralmente, l'intera quota del finanziamento.
Stante quanto sopra, l'opposto, nel presente giudizio, ha avanzato, nei confronti dell'opponente, la domanda di restituzione delle somme pagate, in luogo di quest'ultima.
pagina 2 di 6 In data 5.3.2019, la SI. ra ha depositato presso il Tribunale di Monza ricorso per Pt_1
separazione giudiziale;
il giudizio si è concluso con sentenza del 10.05.2022.
Il predetto provvedimento è stato impugnato avanti alla Corte d'Appello di Milano;
il giudizio si è
concluso con sentenza n. 593, del 22.02.2023.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opposto, volta alla sospensione del presente giudizio, in attesa della sentenza di divorzio, in quanto, come verrà esposto in prosieguo,
non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria fra il presente procedimento e quello di divorzio.
In primo luogo, si osserva che deve essere rigettata la domanda di restituzione avanzata dal SI.
nei confronti della SI.ra concernente il 50% delle somme da quest'ultimo CP_1 Pt_1
pagate, a titolo di rate di mutuo, in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato, al riguardo, che sono irripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi, in costanza di matrimonio, a titolo di rate di mutuo contratto da entrambi, in solido, per l'acquisto della casa coniugale (Cass. 2023, n. 5385).
In particolare, in tema di elargizioni effettuate dai coniugi durante il matrimonio, la Suprema
Corte ha stabilito (Cass. 2023, n. 5385) che sono “irripetibili tutte quelle attribuzioni eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune;
l'erogazione si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Nel caso di mutuo, cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei predetti in costanza di matrimonio, quali rate del mutuo contratto da entrambi, in solido, per l'acquisto della casa coniugale;
i predetti pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da un solo coniuge, in via esclusiva, sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione, di cui all'articolo 143 codice civile e,
quindi, sono stati ritenuti irripetibili.
pagina 3 di 6 La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione” (Cass. 2018, n. 1072;
Cass. 2023, n. 5385).
Si osserva, da ultimo, che il SI. ha confermato tale impostazione, in sede di Pt_1
interrogatorio formale, affermando che il pagamento delle rate di mutuo in costanza di matrimonio, è
stato effettuato a titolo di contribuzione personale, per i bisogni della famiglia.
Si osserva che non risulta provata l'allegazione, di parte opponente, secondo la quale i pagamenti effettuati dal SI. rappresentati dal 50% delle rate di mutuo intestate alla SI. ra CP_1 Pt_1
costituirebbero delle restituzioni di un credito, vantato da quest'ultima, nei confronti dell'ex marito.
Si osserva che parte opponente non ha dimostrato che le parti abbiano concluso un accordo in tal senso.
Tale circostanza non emerge né dalle prove precostituite, né dalle risultanze emerse in sede di escussione testimoniale.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla SI. ra sorella dell'opponente, non Testimone_5
rivestono valore probatorio, in quanto si riferiscono a circostanze “de relato actoris”, vale a dire apprese dalla stessa SI.ra (Cass. 2015, n. 569). Parte_1
Si osserva, altresì, che deve essere accolta l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla natura di contributo al mantenimento dei figli, dei pagamenti effettuati dal SI. in relazione al 100% Pt_1
delle rate di mutuo per l'acquisto della casa familiare.
Si rileva, al riguardo, che la Corte d'Appello di Milano, avanti alla quale si è svolto il secondo grado del giudizio di separazione personale dei coniugi, ha qualificato il pagamento, effettuato dal SI.
in epoca successiva alla separazione personale dei coniugi, relativo al 50 % delle rate di Pt_1
mutuo intestato alla SI.ra come un'elargizione avente il carattere di contributo al Pt_1
mantenimento dei figli.
La Corte di Appello di Milano ha statuito al riguardo quanto segue:
pagina 4 di 6 “Valga osservare che la Corte di Cassazione, già con sentenza Cassazione civile sez. I, 03/09/2013,
(ud. 12/07/2013, dep. 03/09/2013), n.20139 stabiliva che il pagamento della rata di mutuo può
rappresentare una valida modalità per contribuire al mantenimento dei figli, mentre, da ultimo, con ordinanza n. 28237, del 28/09/2022, la Corte ha stabilito che il pagamento, da parte del genitore non collocatario, delle rate di mutuo gravanti sulla casa familiare giustifica la riduzione del contributo al mantenimento della prole.
In conclusione, non pare giustificata l'imposizione, a carico del di un contributo al CP_1
mantenimento della IG , convivente con la madre, quando già egli provvede all'integrale Per_1
mantenimento del figlio seco convivente, ed al pagamento del mutuo intestato ad entrambi i Per_2
coniugi, stipulato per l'acquisto della casa in Monza dove la si è trasferita a vivere con la Pt_1
IG, intestata alla stessa in via esclusiva. Pt_1
Sul punto, dunque, la sentenza deve essere riformata, e va revocato, a far tempo dalla data della domanda, il contributo al mantenimento della IG .” Per_1
La Corte d'Appello ha deciso, quindi, di revocare il contributo al mantenimento della IG
, con decorrenza dalla data della domanda di separazione, considerando il pagamento, da parte Per_1
del SI. del 100% della rata di mutuo, come una modalità per contribuire al mantenimento CP_1
della IG . Per_1
Per tale motivo, non può essere accolta la domanda di restituzione, avanzata dall'opposto.
Si osserva, infine, che nell'ipotesi in cui il Tribunale di Monza, diversamente da quanto deciso dalla
Corte d'Appello, pronunciando la sentenza di divorzio dei coniugi, omettesse di qualificare il pagamento del SI. del 100% della rata di mutuo della casa familiare, quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli, tale statuizione non avrebbe effetti in relazione alla domanda di restituzione avanzata nel presente giudizio da quest'ultimo, in quanto le prestazioni economiche eseguite dal SI.
sarebbero irripetibili. CP_1
pagina 5 di 6 Si osserva, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola,
dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita” (Cass.
2023, n. 10974), non avendo il coniuge avente diritto “l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorchè non definitivi” (Cass. 2002, n. 11863).
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta dalla SI.ra deve essere accolta ed il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto revocato.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a pagare all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 6.363,00
(di cui € 286,00 per esborsi, € 6.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7853/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Merate, via De Gasperi n. 84, presso il difensore.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Calco, via Italia n. 44, presso il difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2554/2023, emesso da Codesto Tribunale il 12.09.2023, concernente il pagamento, in favore del SI. , dell'importo di € 26.781,85, a titolo di regresso delle Controparte_1
somme pagate da quest'ultimo alla in qualità di obbligato solidale, per la quota di mutuo del CP_2
50%, intestata all'opponente.
Il SI. si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra al CP_1
pagamento dell'importo di € 29.715,34.
Dai documenti acquisiti agli atti (provvedimento presidenziale del 24.07.2029, sentenza parziale di separazione del 24.09.2020, sentenza di separazione del 10.05.2022, sentenza della Corte di Appello di
Milano del 22.02.2023, contratto di mutuo del 23.02.2017, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, SI.ri Testimone_1 Testimone_2 [...]
, ), risultano accertate le seguenti Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
circostanze di fatto.
In data 25.06.2003, le parti hanno contratto matrimonio concordatario.
In data 23.02.2017 le parti hanno concluso un contratto di mutuo, presso la , di importo CP_3
pari ad € 250.000,00, per 360 rate e durata di 30 anni, cointestato ad entrambi i coniugi, per l'acquisto dell'appartamento sito in Monza, via Parravicini n. 40, intestato, in via esclusiva, alla SI.ra Pt_1
La SI.ra non ha mai corrisposto la propria quota del 50% della rata di mutuo, mentre il Pt_1
SI. in qualità di coobbligato solidale, nei confronti dell'Istituto di Credito, onde evitare CP_1
segnalazioni interbancarie pregiudizievoli, ha pagato, integralmente, l'intera quota del finanziamento.
Stante quanto sopra, l'opposto, nel presente giudizio, ha avanzato, nei confronti dell'opponente, la domanda di restituzione delle somme pagate, in luogo di quest'ultima.
pagina 2 di 6 In data 5.3.2019, la SI. ra ha depositato presso il Tribunale di Monza ricorso per Pt_1
separazione giudiziale;
il giudizio si è concluso con sentenza del 10.05.2022.
Il predetto provvedimento è stato impugnato avanti alla Corte d'Appello di Milano;
il giudizio si è
concluso con sentenza n. 593, del 22.02.2023.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opposto, volta alla sospensione del presente giudizio, in attesa della sentenza di divorzio, in quanto, come verrà esposto in prosieguo,
non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria fra il presente procedimento e quello di divorzio.
In primo luogo, si osserva che deve essere rigettata la domanda di restituzione avanzata dal SI.
nei confronti della SI.ra concernente il 50% delle somme da quest'ultimo CP_1 Pt_1
pagate, a titolo di rate di mutuo, in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato, al riguardo, che sono irripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi, in costanza di matrimonio, a titolo di rate di mutuo contratto da entrambi, in solido, per l'acquisto della casa coniugale (Cass. 2023, n. 5385).
In particolare, in tema di elargizioni effettuate dai coniugi durante il matrimonio, la Suprema
Corte ha stabilito (Cass. 2023, n. 5385) che sono “irripetibili tutte quelle attribuzioni eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune;
l'erogazione si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Nel caso di mutuo, cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei predetti in costanza di matrimonio, quali rate del mutuo contratto da entrambi, in solido, per l'acquisto della casa coniugale;
i predetti pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da un solo coniuge, in via esclusiva, sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione, di cui all'articolo 143 codice civile e,
quindi, sono stati ritenuti irripetibili.
pagina 3 di 6 La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione” (Cass. 2018, n. 1072;
Cass. 2023, n. 5385).
Si osserva, da ultimo, che il SI. ha confermato tale impostazione, in sede di Pt_1
interrogatorio formale, affermando che il pagamento delle rate di mutuo in costanza di matrimonio, è
stato effettuato a titolo di contribuzione personale, per i bisogni della famiglia.
Si osserva che non risulta provata l'allegazione, di parte opponente, secondo la quale i pagamenti effettuati dal SI. rappresentati dal 50% delle rate di mutuo intestate alla SI. ra CP_1 Pt_1
costituirebbero delle restituzioni di un credito, vantato da quest'ultima, nei confronti dell'ex marito.
Si osserva che parte opponente non ha dimostrato che le parti abbiano concluso un accordo in tal senso.
Tale circostanza non emerge né dalle prove precostituite, né dalle risultanze emerse in sede di escussione testimoniale.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla SI. ra sorella dell'opponente, non Testimone_5
rivestono valore probatorio, in quanto si riferiscono a circostanze “de relato actoris”, vale a dire apprese dalla stessa SI.ra (Cass. 2015, n. 569). Parte_1
Si osserva, altresì, che deve essere accolta l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla natura di contributo al mantenimento dei figli, dei pagamenti effettuati dal SI. in relazione al 100% Pt_1
delle rate di mutuo per l'acquisto della casa familiare.
Si rileva, al riguardo, che la Corte d'Appello di Milano, avanti alla quale si è svolto il secondo grado del giudizio di separazione personale dei coniugi, ha qualificato il pagamento, effettuato dal SI.
in epoca successiva alla separazione personale dei coniugi, relativo al 50 % delle rate di Pt_1
mutuo intestato alla SI.ra come un'elargizione avente il carattere di contributo al Pt_1
mantenimento dei figli.
La Corte di Appello di Milano ha statuito al riguardo quanto segue:
pagina 4 di 6 “Valga osservare che la Corte di Cassazione, già con sentenza Cassazione civile sez. I, 03/09/2013,
(ud. 12/07/2013, dep. 03/09/2013), n.20139 stabiliva che il pagamento della rata di mutuo può
rappresentare una valida modalità per contribuire al mantenimento dei figli, mentre, da ultimo, con ordinanza n. 28237, del 28/09/2022, la Corte ha stabilito che il pagamento, da parte del genitore non collocatario, delle rate di mutuo gravanti sulla casa familiare giustifica la riduzione del contributo al mantenimento della prole.
In conclusione, non pare giustificata l'imposizione, a carico del di un contributo al CP_1
mantenimento della IG , convivente con la madre, quando già egli provvede all'integrale Per_1
mantenimento del figlio seco convivente, ed al pagamento del mutuo intestato ad entrambi i Per_2
coniugi, stipulato per l'acquisto della casa in Monza dove la si è trasferita a vivere con la Pt_1
IG, intestata alla stessa in via esclusiva. Pt_1
Sul punto, dunque, la sentenza deve essere riformata, e va revocato, a far tempo dalla data della domanda, il contributo al mantenimento della IG .” Per_1
La Corte d'Appello ha deciso, quindi, di revocare il contributo al mantenimento della IG
, con decorrenza dalla data della domanda di separazione, considerando il pagamento, da parte Per_1
del SI. del 100% della rata di mutuo, come una modalità per contribuire al mantenimento CP_1
della IG . Per_1
Per tale motivo, non può essere accolta la domanda di restituzione, avanzata dall'opposto.
Si osserva, infine, che nell'ipotesi in cui il Tribunale di Monza, diversamente da quanto deciso dalla
Corte d'Appello, pronunciando la sentenza di divorzio dei coniugi, omettesse di qualificare il pagamento del SI. del 100% della rata di mutuo della casa familiare, quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli, tale statuizione non avrebbe effetti in relazione alla domanda di restituzione avanzata nel presente giudizio da quest'ultimo, in quanto le prestazioni economiche eseguite dal SI.
sarebbero irripetibili. CP_1
pagina 5 di 6 Si osserva, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola,
dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita” (Cass.
2023, n. 10974), non avendo il coniuge avente diritto “l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorchè non definitivi” (Cass. 2002, n. 11863).
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta dalla SI.ra deve essere accolta ed il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto revocato.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a pagare all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 6.363,00
(di cui € 286,00 per esborsi, € 6.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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