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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/07/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 24/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 16/07/2025; lette le note scritte depositate in data 17/07/2025 da parte ricorrente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3017 R.G. cont. 2024
TRA
- C.F./P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Topino
n. 13 - Roma presso lo studio dell'avv. Nicola PALOMBI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita a rogito del notaio (rep. Per_1
21015 e racc. 11089) allegata al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE - contumace
OGGETTO: contratto di somministrazione - cessazione materia del contendere. COCNLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 17/07/2025): “Premesso quanto sopra, la come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 rivolge formale istanza all'On. Giudice adito affinché dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281- decies c.p.c., depositato telematicamente in data
18/07/2024, la , titolare del servizio di distribuzione del gas nel Parte_1
comune di Aprilia,
premesso che:
- il resistente contumace è intestatario dell'utenza gas e del Controparte_1 punto di riconsegna (PDR n ) sito nel Comune di Aprilia (LT), Via PartitaIVA_2
Antonio Rossetti n. 19;
- l'utente si è reso inadempiente al pagamento delle fatture emesse dalla società di vendita fornitrice del gas, la quale, comunicata la morosità, Parte_2
ha richiesto la sospensione della fornitura di gas con conseguente attivazione del c.d. servizio di default previsto dal Titolo IV del TIVG Testo Integrato delle attività di
Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, introdotto con la delibera ARG/gas 69/09;
- con l'attivazione del servizio di default, il venditore cessa di essere la controparte della fornitura e, fintanto che il contatore non venga disalimentato fisicamente ed il gas erogato a beneficio di un utente insolvente, è il distributore del servizio a doverne sopportare i costi, con la conseguenza che la società di distribuzione è obbligata ad avviare le opportune iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, anche al fine di non dover sopportare apposite sanzioni che le verrebbero inflitte in caso di inerzia (art. 40.2. lett. a) del TIVG);
- conseguentemente essa società istante ha invitato il resistente a consentirle l'accesso all'immobile al fine di procedere alla disalimentazione fisica del contatore, richiedendo la presenza del cliente, ma, nonostante ciò, non è riuscita a procedere all'interruzione dell'indebito prelievo di gas da parte del cliente moroso, non presente all'appuntamento fissato;
considerato che:
- la ricorrente agisce in qualità di proprietaria e gestore del contatore installato presso il punto di riconsegna sito nel Comune di Aprilia, via Antonio Rossetti n. 19;
- a seguito della separazione contabile e societaria dell'attività di vendita dall'attività di trasporto e distribuzione del gas naturale, alla seconda è stata affidata la gestione tecnica della rete di distribuzione del gas, gli interventi manutentivi sulla rete e sui contatori, ivi compresa la chiusura e l'asporto degli stessi;
- i fatti descritti sarebbero di per sé astrattamente idonei a ritenere sussistente sia la legittimazione attiva della ricorrente ad agire giudizialmente nei confronti dell'utente, tenuto conto altresì degli oneri posti a carico della stessa in qualità di società di distribuzione, ed in particolare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di accedere fisicamente al punto di riconsegna per poterlo disalimentare;
ha chiesto:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione
e difesa, - in via principale, autorizzare l'odierna ricorrente ad accedere all'immobile sito in Aprilia (LT), Via Antonio Rossetti n. 19, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata al Sig. occupato da quest'ultimo, o da Controparte_1
terzi detentori, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. ) compiendo tutte le operazioni necessarie PartitaIVA_2 all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte resistente, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte resistente
e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. Fissata con decreto del 02/09/2024 l'udienza del 18/03/2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione a parte resistente del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto
(vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata nel presente decreto) per la notifica del ricorso unitamente al presente decreto, parte resistente non si è costituita.
Con istanza del 12/03/2025, la difesa della società ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha approvato la delibera n. 379/2024/R/GAS con la quale ha disposto che l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la disalimentazione dei punti di riconsegna debba essere intrapreso soltanto per i punti di riconsegna con un consumo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc.
Considerato che il punto di riconsegna oggetto del presente giudizio non soddisfa le dimensioni richieste dalla delibera dell'ARERA, con conseguente venir meno del presupposto dell'azione proposta e contestualmente anche della necessità di proseguire con il giudizio, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, con la locuzione cessazione della materia del contendere, si designa quella particolare forma di definizione del processo con cui il giudice dà atto del sopravenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti o, comunque, del sopravvenuto venir meno di un interesse giuridicamente apprezzabile, pur nella formale sopravvivenza di una situazione di contrasto, ad una decisione giudiziale in proposito.
In altri termini la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
È riconducibile alla fattispecie descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, della ineseguibilità della procedura di disalimentazione dei PDR che non soddisfano i criteri previsti dalla delibera ARERA citata.
Come rilevato, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale qualora vi sia la concorde ed espressa richiesta delle parti in tal senso o una soccombenza reciproca o, come nel caso di specie, la richiesta della parte interessata di pronunciare nel senso della compensazione nella contumacia della controparte.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da nei confronti di nella contumacia di Parte_1 Controparte_1
parte resistente, va pronunciata compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da
[...]
- C.F. in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con ricorso depositato telematicamente il 18/07/2024 nei confronti di Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 24/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 24/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 16/07/2025; lette le note scritte depositate in data 17/07/2025 da parte ricorrente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3017 R.G. cont. 2024
TRA
- C.F./P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Topino
n. 13 - Roma presso lo studio dell'avv. Nicola PALOMBI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita a rogito del notaio (rep. Per_1
21015 e racc. 11089) allegata al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE - contumace
OGGETTO: contratto di somministrazione - cessazione materia del contendere. COCNLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 17/07/2025): “Premesso quanto sopra, la come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 rivolge formale istanza all'On. Giudice adito affinché dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281- decies c.p.c., depositato telematicamente in data
18/07/2024, la , titolare del servizio di distribuzione del gas nel Parte_1
comune di Aprilia,
premesso che:
- il resistente contumace è intestatario dell'utenza gas e del Controparte_1 punto di riconsegna (PDR n ) sito nel Comune di Aprilia (LT), Via PartitaIVA_2
Antonio Rossetti n. 19;
- l'utente si è reso inadempiente al pagamento delle fatture emesse dalla società di vendita fornitrice del gas, la quale, comunicata la morosità, Parte_2
ha richiesto la sospensione della fornitura di gas con conseguente attivazione del c.d. servizio di default previsto dal Titolo IV del TIVG Testo Integrato delle attività di
Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, introdotto con la delibera ARG/gas 69/09;
- con l'attivazione del servizio di default, il venditore cessa di essere la controparte della fornitura e, fintanto che il contatore non venga disalimentato fisicamente ed il gas erogato a beneficio di un utente insolvente, è il distributore del servizio a doverne sopportare i costi, con la conseguenza che la società di distribuzione è obbligata ad avviare le opportune iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, anche al fine di non dover sopportare apposite sanzioni che le verrebbero inflitte in caso di inerzia (art. 40.2. lett. a) del TIVG);
- conseguentemente essa società istante ha invitato il resistente a consentirle l'accesso all'immobile al fine di procedere alla disalimentazione fisica del contatore, richiedendo la presenza del cliente, ma, nonostante ciò, non è riuscita a procedere all'interruzione dell'indebito prelievo di gas da parte del cliente moroso, non presente all'appuntamento fissato;
considerato che:
- la ricorrente agisce in qualità di proprietaria e gestore del contatore installato presso il punto di riconsegna sito nel Comune di Aprilia, via Antonio Rossetti n. 19;
- a seguito della separazione contabile e societaria dell'attività di vendita dall'attività di trasporto e distribuzione del gas naturale, alla seconda è stata affidata la gestione tecnica della rete di distribuzione del gas, gli interventi manutentivi sulla rete e sui contatori, ivi compresa la chiusura e l'asporto degli stessi;
- i fatti descritti sarebbero di per sé astrattamente idonei a ritenere sussistente sia la legittimazione attiva della ricorrente ad agire giudizialmente nei confronti dell'utente, tenuto conto altresì degli oneri posti a carico della stessa in qualità di società di distribuzione, ed in particolare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di accedere fisicamente al punto di riconsegna per poterlo disalimentare;
ha chiesto:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione
e difesa, - in via principale, autorizzare l'odierna ricorrente ad accedere all'immobile sito in Aprilia (LT), Via Antonio Rossetti n. 19, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata al Sig. occupato da quest'ultimo, o da Controparte_1
terzi detentori, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. ) compiendo tutte le operazioni necessarie PartitaIVA_2 all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte resistente, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte resistente
e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. Fissata con decreto del 02/09/2024 l'udienza del 18/03/2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione a parte resistente del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto
(vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata nel presente decreto) per la notifica del ricorso unitamente al presente decreto, parte resistente non si è costituita.
Con istanza del 12/03/2025, la difesa della società ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha approvato la delibera n. 379/2024/R/GAS con la quale ha disposto che l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la disalimentazione dei punti di riconsegna debba essere intrapreso soltanto per i punti di riconsegna con un consumo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc.
Considerato che il punto di riconsegna oggetto del presente giudizio non soddisfa le dimensioni richieste dalla delibera dell'ARERA, con conseguente venir meno del presupposto dell'azione proposta e contestualmente anche della necessità di proseguire con il giudizio, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, con la locuzione cessazione della materia del contendere, si designa quella particolare forma di definizione del processo con cui il giudice dà atto del sopravenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti o, comunque, del sopravvenuto venir meno di un interesse giuridicamente apprezzabile, pur nella formale sopravvivenza di una situazione di contrasto, ad una decisione giudiziale in proposito.
In altri termini la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
È riconducibile alla fattispecie descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, della ineseguibilità della procedura di disalimentazione dei PDR che non soddisfano i criteri previsti dalla delibera ARERA citata.
Come rilevato, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale qualora vi sia la concorde ed espressa richiesta delle parti in tal senso o una soccombenza reciproca o, come nel caso di specie, la richiesta della parte interessata di pronunciare nel senso della compensazione nella contumacia della controparte.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da nei confronti di nella contumacia di Parte_1 Controparte_1
parte resistente, va pronunciata compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da
[...]
- C.F. in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con ricorso depositato telematicamente il 18/07/2024 nei confronti di Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 24/07/2025
Il giudice
Luca Venditto