Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 4946/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Cresci (C.F. e Giovanni Cresci C.F._2
(C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e Andrea Ornati C.F._4
(C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._5
-OPPOSTA–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 6.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 15.5.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 726/2023, emesso dal Tribunale Controparte_1 di Napoli Nord il 20.2.2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 17.972,27, oltre
1
SS banca.
L'opponente in particolare ha lamentato la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e la nullità del contratto per omessa indicazione dell' Pt_2
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto Controparte_1
e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 6.2.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata
(cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitata comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8 co.4 bis d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/2018).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece
2 necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Questa infatti ha prodotto:
- l'estratto della Gazzetta ufficiale del 15.3.2022 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra l'originaria mutuante SS BA s.p.a. e con Controparte_1 indicazione dei criteri ricognitivi dei crediti oggetto di cessione, nell'ambito dei quali appare rientrare quello oggetto di causa (cfr. all. 3 al ricorso monitorio). Sul punto è il caso di rammentare che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.
4277/2023);
- l'elenco per estratto dei crediti oggetto della summenzionata cessione, in cui figura quello vantato nei confronti di (all. 6); Pt_1
- l'accordo quadro di cessione stipulato tra SS BA e investimenti (all. 4); CP_1
- la comunicazione scritta con cui SS BA ha esplicitamente dichiarato che il credito vantato nei confronti di è stato ceduto a investimenti (all. 9, pag. 6 del ricorso Pt_1 CP_1
monitorio); a tal proposito la recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha sottolineato come la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass.10200/2021).
Per tali ragioni, e sulla base degli elementi sopra illustrati, è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
Risulta altresì dimostrata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria dall'odierna opposta.
Questa ha infatti prodotto il contratto sottoscritto dal cliente (all. 7 al ricorso monitorio) e il relativo estratto conto (all. 8), allegando l'inadempimento dell'opponente, mentre non risulta mai contestata in giudizio l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
3 Deve infine essere respinta la doglianza con cui l'opponente ha invocato la nullità del contratto per la mancata indicazione dell'ISC.
Nel contratto è infatti espressamente indicato il valore del TAEG, che come è noto corrisponde
Par all' (cfr. sul punto Cass. 39169/2021 e Cass. 14000/2023), specificando che esso consiste nel
“costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte” (cfr. all. 7 al ricorso monitorio, pag. 1).
Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 726/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20.2.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- condanna al pagamento di € 118,50, importo pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per il giudizio.
Aversa, 06/05/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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