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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1630 2023 promossa da:
cf. , Parte_1 C.F._1
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
Avv. Meri SS
Attrice
contro
C.F. CP_1 C.F._2
Avv. Elisabetta LU
IE IL LU, C.F. C.F._3
C.F. Parte_2 C.F._4
Avv. Lucia Di Gregorio
convenuti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio i signori IE Parte_1 CP_1
IL LU e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia Parte_2
pagina 1 di 12 all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
ovvero in difetto ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per le ragioni di cui alle premesse di fatto e di diritto,
1) revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ex artt. 2901 c.c. nei confronti di la compravendita conclusa con atto a rogito Notaio Parte_1 [...]
rep. n. 15770, racc. n. 10282, registrato il 9.11.2018 n. 3318, serie 1T, trascritto Per_2
nei registri della Conservatoria RR.II. in data 13.11.2018, con presentazione n. Reg. Gen
n. 8625, Reg. Part. n. 6257, con il quale ha trasferito ai propri genitori, sig.ra CP_1
e sig. LU IE IL, in ragione di ½ ciascuno in comunione legale Parte_2
dei beni, le seguenti porzioni del fabbricato sito in Monteprandone (AP) alla via
Circonvallazione Sud n. 29, e precisamente: A) immobile piano terra distinto al CNEU
del Comune di Monteprandone al foglio 26, particella 245 sub 8, particella 1728 sub 3 e particella 419 sub 22, cat. A/2, classe 2, 7 vani, consistenza 164 mq, escluse aree scoperte
122 mq;
B) Garage piano terra distinto al CNEU del Comune di Monteprandone al foglio 26, part. 419 sub 15, cat. C/6, cl.4, mq 25, RC € 38,73;
C) Immobile piano primo distinto al CNEU del Comune di Monteprandone attualmente censito al foglio 26, particella 419 sub 17, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani,
superficie catastale mq 146, escluse aree scoperte mq 133;
2) in via alternativa, sulla scorta delle premesse di fatto e di diritto, accertata la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. dell'atto di compravendita a rogito Notaio
, rep. n. 15770, racc. n. 10282, registrato il 9.11.2018 n. 3318, serie 1T, Persona_2
trascritto nei registri della Conservatoria RR.II. in data 13.11.2018, con presentazione n.
pagina 2 di 12 Reg. Gen n. 8625, Reg. Part. n. 6257, dichiararne la nullità e inefficacia tra le parti, e per l'effetto, dichiarare che i beni di seguito indicati:
a- nuda proprietà di appartamento di civile abitazione, sito al piano terra, distinto al
Foglio 26 del citato Comune, part. 419 sub 16, cat. A/2, classe 2, vani 5, RC e 258,23;;
- nuda proprietà locale garage, sito al piano terra pertinenza dell'immobile di cui al precedente appartamento, distinto al Fogli 26, part. 419, sub 15, cat. C/6, classe 4, mq 25,
RC € 38,73;
b- piena proprietà appartamento sito al piano primo, con corte esclusiva al piano
terra, distinto al foglio 26, part. 245 sub 4 e 419 sub 13, tra di loro graffate (PT-1), cat.
A/2, classe 3, vani 6,5, RC 402,84;
c- piena proprietà appartamento piano secondo, con corte esclusiva al piano terra,
distinto al foglio 26, part. 245 sub 5 e 419 sub 14, tra di loro graffate, (PT-2) cat. A/2,
classe 2, vani 5,5, RC € 284,05,
non sono mai usciti dal patrimonio di . CP_1
In entrambi in casi con vittoria di competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva che con sentenza del 3.10.2022, il
Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava sentenza definitiva, disponendo l'obbligo di mantenimento a carico del per un importo di € 500,00, sentenza divenuta CP_1
irrevocabile. Nonostante ciò, il marito signor non aveva mai ottemperato al CP_1
pagamento del dovuto, comprese le spese straordinarie, e ciò sin dall'agosto 2018.
Secondo quanto prospettato da parte attrice, questa era creditrice nei confronti del
[...]
alla data del novembre 2023 di euro 37.000,00 oltre euro 20.000,00 per spese CP_1
straordinarie riguardanti il figlio minore.
pagina 3 di 12 Sostiene, altresì, l'attrice che nelle more del giudizio di separazione CP_1
personale dei coniugi, e precisamente il 7.11.18, trasferiva ai propri genitori IL
LU e un compendio immobiliare costituito da n. 3 appartamenti oltre Parte_2
un garage al prezzo di euro 225.998,94, secondo un valore molto inferiore rispetto a quello di mercato.
Ritenendo sussistere i presupposti di cui all'art. 2901 cc, la parte attrice promuoveva domanda giudiziale per la tutela dei propri diritti.
- Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice, così CP_1
concludendo: Voglia il Tribunale adito rigettare entrambe le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso con condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite.
- Si costituivano in giudizio i signori IL LU e contestando la Parte_2
domanda di parte attrice, così concludendo: Voglia il Tribunale Civile di Ascoli Piceno,
contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, la domanda attrice per i motivi sopra esposti;
condannare parte attrice al pagamento delle competenze legali.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria;
precisate le conclusioni,
la causa rimessa in decisione.
Motivi della decisione a) Parte attrice propone domanda ex art. 2901 cc.
E' necessario premettere che al fine di esperire l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c.
prevede la necessaria sussistenza di alcuni presupposti, e in particolare: l'esistenza di un credito in capo al soggetto che agisce (circostanza nel caso di specie acclarata e su cui non sussiste alcun dubbio); il compimento di un atto di disposizione da parte di un pagina 4 di 12 soggetto che sia debitore del primo, vale a dire di un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica, anche solo qualitativa-mente, la propria situazione patrimoniale
(sussiste nel caso di specie un chiaro atto di disposizione di un diritto di natura patrimoniale a titolo gratuito costituito da un atto di donazione formalmente idoneo a trasferire il diritto di natura reale su beni di titolarità del debitore); il conseguente eventus
damni, ossia il pregiudizio che dal suddetto atto possa derivare alle ragioni creditorie;
infine, la scientia fraudis, intesa quale consapevolezza, in capo al debitore-disponente, di recare pregiudizio al creditore (consapevolezza che in presenza di un atto a titolo oneroso
è richiesta anche in capo al terzo).
Addirittura, in relazione all'esistenza del diritto di credito, allo scopo di rafforzare e ampliare la tutela del creditore la disposizione suddetta è stata interpretata nel senso di comprendere anche la mera aspettativa e all'interno della nozione di “credito” anche il
“credito litigioso”. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “in tema di
dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o
aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito
litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilita-to
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal
debitore, a nulla rilevando che sia di fon-te contrattuale o derivi da fatto illecito e senza
che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del
medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza
con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (Cass. n. 4212/20).
b) Enunciati i sopra descritti principi giurisprudenziali in materia, si osserva come dall'esame delle difese proposte dalle parti convenute non viene sollevata eccezione alcuna in ordine ai presupposti del credito vantato prospettati da parte attrice: non viene pagina 5 di 12 contestato il titolo da cui il credito deriva, peraltro passato in giudicato, non vengono contestate le causali derivanti dal titolo e gli importi pretesi.
Tale fatto, consente di applicare al caso di specie la normativa di cui all'art. 115 cpc I
comma che permette di ritenere provati i fatti non espressamente contestati dalla parte costituita.
Siamo in presenza, pertanto, di un credito accertato della parte attrice verso il convenuto
Il primo presupposto previsto dalla normativa in materia e dai principi CP_1
giurisprudenziali già indicati appare integrato nel caso di specie.,
c) Il convenuto si è determinato a cedere ai propri genitori un compendio CP_1
immobiliare di sua proprietà costituito dalla proprietà di due appartamenti ed un garage,
oltre la nuda proprietà di un terzo appartamento.
Il trasferimento avvenne nel novembre 2018 per atto notaio Per_2
L'ulteriore elemento della presenza di un atto dispositivo ai fini della declaratoria di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc appare, anche esso, integrato.
Nessun dubbio sussiste, infatti, sull'avvenuto trasferimento di beni di proprietà del convenuto in favore di terzi mediante un negozio giuridico a titolo oneroso. CP_1
Ciò emerge dai documenti in atti e dalle asserzioni difensive delle stesse parti convenute costituite.
d) Passando ora ad esaminare l'ulteriore presupposto previsto dalla norma di cui all'art. 2901 cc, la scienza fraudis, esso presuppone la consapevolezza del debitore di sottrarre la garanzia dei beni ai propri creditori.
Sul punto, occorre valutare quanto allegato da parte attrice in ordine al momento cronologico in cui il credito sarebbe sorto.
pagina 6 di 12 Come sopra specificato, il titolo in virtù del quale sorge il credito sorge nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, giudizio che venne incardinato nel maggio
2019.
L'attrice ha sostenuto nell'atto introduttivo che il si sarebbe reso debitore di CP_1
somme dovute a titolo di mantenimento del proprio figlio già dalla data dell'agosto 2018,
allorché lasciò la casa coniugale.
Sul punto, una recente pronuncia della Suprema Corte attesta che in tema di dell'azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è
sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più
difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,
attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. S.U. 1898/25).
Nel caso di specie vanno tenuti in considerazione dei fatti pacifici in quanto non oggetto di contestazione.
È indubbio che tra i coniugi il rapporto fosse in crisi ben prima dell'atto dispositivo in questione;
ciò è confermato anche dai documenti in atti dai quali emerge come i coniugi mostrassero reciprocamente problematiche che tentarono di risolvere con una riconciliazione, ma senza esito, come dimostrato dallo scambio di corrispondenza dei rispettivi legali già al tempo del gennaio 2018.
pagina 7 di 12 Parte attrice ha allegato, poi, che dall'agosto 2018 il abbandonò la casa Persona_3
coniugale senza provvedere in seguito a nessuna contribuzione al mantenimento ed alle spese del figlio minore, circostanza questa non smentita dalle parti convenute e valutabile ex art. 115 cpc I comma.
Il convenuto quindi, non ha mai provveduto, successivamente all'abbandono della CP_1
casa coniugale, a pagare alcunché a titolo di mantenimento e spese straordinarie del figlio,
rendendosi sempre inadempiente ai propri obblighi.
Tali fatti appaiono certamente rilevanti, atteso che le difese del convenuto – e dei CP_1
suoi genitori – si incentrano sostanzialmente sulla situazione di difficoltà economica in cui versò il medesimo a seguito della perdita del proprio lavoro e della presenza di debito contratto con istituto bancario, fatto che giustificò l'alienazione dei beni.
L'alienazione avvenne in epoca poco successiva alla crisi coniugale iniziata quantomeno nel gennaio 2018, attuata dal nell'agosto 2018 con l'abbandono della casa CP_1
coniugale e culminata con il deposito del ricorso per separazione incardinato nel maggio
2019.
L'atto dispositivo è avvenuto nel novembre 2018 ma il sorgere del credito è anteriore a detto atto. Infatti, già nell'agosto 2018 sussisteva un obbligo giuridico in capo al convenuto di mantenere il proprio figlio espressamente previsto dall'art. 147 cc, e CP_1
ciò a prescindere da una pronuncia giurisdizionale in merito. Tale obbligo è di natura legale e trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore;
All'atto dell'abbandono della casa coniugale (agosto 2018), e prima dell'atto dispositivo in questione (novembre 2018) sussisteva in capo al convenuto tale obbligo di mantenimento, non potendo mai il genitore sottrarsi adi propri doveri di assistenza materiale, e non, nei confronti della prole. Ciò, in virtù del generale principio per il quale pagina 8 di 12 l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (per tutte: Cass. 16/10/2003).
Sul punto, giurisprudenza costante afferma che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, dei normali requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità̀ del credito vantato dall'attore, anche in riferimento al credito eventuale (Corte d'Appello Ancona 30.10.23, Cass. 22859/19).
Di contro, è stato ritenuto – in modo uniforme e costante - che, qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e,
trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione
- per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 27546/14).
L'atto dispositivo in questione, in considerazione della tempistica in cui si è svolto, della presenza di una relazione sentimentale con altra donna, della situazione patrimoniale compromessa e dell'inadempimento ai propri doveri di mantenimento avvenuta già prima della separazione - e protrattasi anche successivamente - denota la consapevolezza del debitore di sottrarre beni al proprio creditore.
Nel caso di specie, i soggetti terzi che hanno concluso l'atto di trasferimento dei beni in questione sono i genitori del convenuto CP_1
Essi non potevano non essere a conoscenza della grave crisi coniugale esistente tra i coniugi, come è emerso dagli elementi acquisiti al processo (come, tra l'altro, emerge pagina 9 di 12 dalle motivazioni della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che decideva la causa di separazione), così come deve escludersi – anche perché non smentito nel presente processo - che i medesimi ignorassero che il figlio era inadempiente verso l'odierna attrice ed il figlio relativamente al mantenimento di questo ultimo.
I convenuti e acquistando il compendio immobiliare in questione, in CP_1 Pt_2
presenza di situazione debitoria del figlio, anche di carattere generale, di fatto, hanno sottratto gli unici beni cui l'odierna parte attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito.
Per le appena esposte ragioni, deve ritenersi sussistere anche l'eventus damni inteso come pregiudizio per il creditore che, a seguito dell'atto dispositivo, non riesce a soddisfare le proprie ragioni di credito. Parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni attraverso altri beni.
Va, infine, ricordato, come tale pregiudizio possa anche essere meramente potenziale,
essendo sufficiente a tal fine il mero pericolo di diminuzione delle garanzie di soddisfacimento del credito, che limiti la possibilità per il creditore di esperire validamente le azioni di recupero coattivo del proprio credito.
La domanda di parte attrice ex art. 2901 cc va, pertanto, accolta.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di ciascuna parte convenuta, tenuto conto delle fasi effettivamente trattate, nella misura di euro 4.200,00,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Meri
SS dichiaratosi antistatario.
PQM
pagina 10 di 12 Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
dichiara l'inefficacia nei confronti della signora , in proprio e nella Parte_1
qualità del figlio minore delle disposizioni patrimoniali contenute Persona_1
nell'atto di compravendita conclusa con atto a rogito Notaio rep. n. Persona_2
15770, racc. n. 10282, registrato il 9.11.2018 n. 3318, serie 1T, trascritto nei registri della
Conservatoria RR.II. in data 13.11.2018, con presentazione n. Reg. Gen n. 8625, Reg.
Part. n. 6257, con il quale ha trasferito ai propri genitori, sig.ra CP_1 Parte_2
e sig. LU IE IL, in ragione di ½ ciascuno in comunione legale dei beni, e precisamente:
immobili siti Monteprandone (AP) alla via Circonvallazione Sud n. 29,
a- nuda proprietà di appartamento di civile abitazione, sito al piano terra, distinto al
CNEU del Comune di Monteprandone al foglio 26, particella 245 sub 8, particella 1728
sub 3 e particella 419 sub 22, cat. A/2, classe 2, 7 vani, consistenza 164 mq, escluse aree scoperte 122 mq;
- nuda proprietà locale garage, sito al piano terra pertinenza dell'immobile di cui al precedente appartamento, al foglio 26, part. 419 sub 15, cat. C/6, cl.4, mq 25, RC € 38,73;
b- piena proprietà appartamento sito al piano primo, con corte esclusiva al piano
terra, distinto al CNEU del Comune di Monteprandone attualmente censito al foglio 26,
particella 419 sub 17, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale mq 146,
escluse aree scoperte mq 133;;
pagina 11 di 12 c- piena proprietà appartamento piano secondo, con corte esclusiva al piano terra,
distinto al foglio 26, part. 245 sub 5 e 419 sub 14, tra di loro graffate, (PT-2) cat. A/2,
classe 2, vani 5,5, RC € 284,05,
- ordina all'Ufficio al competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate di provvedere alle annotazioni di rito a margine degli atti di cui sopra.
- condanna a rifondere alla signora , in proprio e nella sua CP_1 Parte_1
qualità, le spese di lite che liquida in euro nella misura di euro 4.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Meri
SS dichiaratosi antistatario.
- condanna IE IL LU e a rifondere alla signora Parte_2 Parte_1
in proprio e nella sua qualità, le spese di lite che liquida in euro nella misura
[...]
di euro 4.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Meri SS dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Ascoli Piceno,26/11/2025
Il Giudice
BE RI
pagina 12 di 12