Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 1610
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è inammissibile in quanto è privo della allegazione della notifica dell'atto impugnato, che impedisce di valutarne la tempestività ma, soprattutto, in quanto non risulta notificato alle controparti ma solo depositato presso questa Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 1610
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1610
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo