Art. 1. Articolo unico.
E' estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia, della legge 29 luglio 1949, n. 470 , recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178 , limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.
E' estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia, della legge 29 luglio 1949, n. 470 , recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178 , limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.