Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00668/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12234 del 2024, proposto da
Ren 183 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Genova, alla via Mameli n. 3, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Cuocolo e Giulia Gualco, giusta procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Cultura in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Santeramo in Colle, Comune di Matera, Regione Puglia, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, previa adozione di misure cautelari,
- del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase- e, in particolare, dalla dipendente Commissione Tecnica PNRR-PNIEC - rispetto al rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e di predisposizione dello schema di provvedimento di VIA a seguito di istanza ex art. 23, D.Lgs 152/2006 presentata dalla società ricorrente il 23 marzo 2023, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza DC pari a 25,889 MW, da ubicare nel Comune di Santeramo in Colle (BA) in località “Matine” e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica (RTN) che interessano i Comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT);
- del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE sull'istanza di diffida presentata dalla Società ricorrente in data 11 settembre 2024 qualora la nota di riscontro dell'Amministrazione intimata del 18 settembre 2024 venga qualificata come atto meramente soprassessorio;
- del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase - e, in particolare, dal Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile - per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2- quater , D.Lgs. 152/2006;
- del diritto di REN 183 S.r.l. al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
nonché per l’accertamento della natura soprassessoria ovvero in subordine per l’annullamento ,
- della nota del 18 settembre 2024 resa dal Mase, qualora ritenuto provvedimento avente efficacia lesiva;
e conseguentemente per la condanna,
-del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase di provvedere sulla predetta istanza e concludere il procedimento per il rilascio di VIA;
- del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 6.350,46;
e per la nomina ,
di un Commissario ad acta che provveda in luogo della stessa Amministrazione in caso di perdurante inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - La società ricorrente esponeva di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, (ora innanzi anche solo “Mase”), con nota del 23 marzo 2023, un’istanza volta al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“ VIA ”), ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (“ TUA ”), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza DC pari a 25,889 MW e delle relative opere di connessione alla RTN (“ impianto ”), da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA) e nel Comune di Matera (MT), così interessando sia la Regione Puglia sia la Regione Basilicata.
Detto Impianto costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’articolo 7- bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I- bis alla Parte Seconda del TUA (punto 1.2.1).
2 - In data 30 marzo 2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il Mase ha pubblicato tanto la documentazione trasmessa, quanto l’avviso al pubblico, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni e il rilascio dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
La fase di consultazione del pubblico è terminata in data 29 aprile 2023.
3 - Sennonché, secondo quanto riferito dalla società ricorrente, a partire da tale momento il procedimento sarebbe entrato in un’ingiustificata fase di stallo, in quanto il Mase non avrebbe proceduto ad acquisire il parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (“ CT PNRR.PNIEC ”).
4 - La ricorrente, quindi, in data 11 settembre 2024, diffidava il Mase a concludere il procedimento.
5 - Il Mase, con comunicazione del 18 settembre 2024, riscontrava la diffida della società ricorrente evidenziando quanto segue: i) “ l’aggravio di incarichi e funzioni che hanno comportato fisiologici ritardi nella gestione delle procedure ”; ii) l’impianto non presenterebbe “ alcun criterio ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall’amministrazione ”; iii) “ per il progetto in esame, risulta da acquisire il necessario parere della Commissione Tecnica e il necessario parere del MiC ” (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
6 - La società ricorrente, a fronte del tenore di tale comunicazione, ritenuta di carattere soprassessorio e/o dilatorio, proponeva il presente ricorso onde sentire accertare l’illegittimità dell’inerzia del Mase rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo avviato con l’anzidetta istanza del 23 marzo 2023.
6.1 - La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità del silenzio serbato dal Mase sull’istanza di VIA per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 22, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione delle Direttive 2009/28/CE e UE 2018/2001. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ”.
6.1.1 - In particolare, con tale mezzo di gravame la ricorrente prospettava come l’obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendessero innanzitutto dall’articolo 25 del TUA, in quanto tale disposizione normativa detterebbe una precisa scansione temporale per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2- bis (ossia i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto ”), categoria nella quale rientra anche l’impianto in questione.
6.1.2 - In particolare, l’articolo 25 del TUA prevede: a) al comma 2- bis , che la CT PNRR-PNIEC “ si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”; b) al comma 7, che “[t] utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
6.1.3 - Nel caso di specie risulterebbero spirati tutti i termini perentori previsti da tale normativa ai fini del rilascio del parere della CT PNRR-PNIEC e della predisposizione dello schema di provvedimento di VIA. Ma risulterebbe integrata nella fattispecie in esame anche la violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990 recanti in termini generali l’obbligo di conclusione di ogni procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine di legge o in assenza di previsione specifica, nel termine di 30 giorni.
L’illegittimità dell’inerzia serbata dal Mase, inoltre, sarebbe ancor più evidente alla luce della richiamata nota soprassessoria del 18 settembre 2024, con cui l’Amministrazione ministeriale si era limitata a differire sine die l’adozione degli atti di sua competenza, adducendo, inter alia , un “ aggravio di incarichi e funzioni ” asseritamente imputabile alle modifiche normative intervenute sul riparto di competenze in materia di VIA, il che avrebbe determinato “ fisiologici ritardi nella gestione delle procedure ”.
6.2 - La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità intrinseca della nota del Mase del 18 settembre 2024 per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 23, 25, commi 2bis, 2quater e 7 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 22, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà estrinseca. Illogicità manifesta ”.
6.2.1 - Secondo la prospettazione della ricorrente, la nota del Mase del 18 settembre 2024 sarebbe illegittima, in quanto adottata in violazione della normativa di settore e sulla scorta di un travisamento delle risultanze progettuali.
In primo luogo, perché l’impianto possiede una potenza significativa, quindi l’assunto di fondo sul quale si poggia la predetta nota ministeriale risulterebbe del tutto destituito di fondamento.
6.2.2 - In secondo luogo, la nota del Mase del 18 settembre 2024 sarebbe illegittima in quanto eluderebbe il contenuto dell’istanza e della diffida presentate dalla società ricorrente e si porrebbe in contrasto con la normativa di settore.
6.2.3 – In terzo luogo, in base alla tesi della ricorrente, i criteri di priorità indicati dall’articolo 8, del TUA possono trovare applicazione solo nel rispetto dei termini perentori previsti dall’articolo 25, comma 7, del TUA, in quanto ad opinare diversamente si giungerebbe a una illegittima interpretatio abrogans di tale ultima previsione normativa. L’Amministrazione ministeriale, invero, ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso nei termini perentori previsti ope legis ; di conseguenza la gravata nota del Mase risulterebbe illegittima per aver determinato un indebito arresto procedimentale.
6.2.4 – In quarto luogo, alcuna rilevanza potrebbe assumere per giustificare l’arresto procedimentale del Mase la circostanza, riportata nella impugnata nota, che il Mic non avrebbe ancora reso il proprio parere, tenuto conto che il rilascio di quest’ultimo è subordinato all’emissione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dovendosi il Mic pronunciare entro venti giorni dal rilascio del predetto schema ( ex art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. 152/2006).
6.3 – Con il terzo motivo di gravame, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto “ al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006, in virtù dell’applicazione dell’art. 25, comma 2-ter, D.Lgs. n. 152/2006 ”.
6.3.1 - La parte ricorrente, in particolare, rilevava che il combinato disposto degli articoli 25, comma 2- ter e 33 del TUA e 2- bis , comma 1- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, imporrebbe di riconoscere al proponente il rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate in conseguenza della mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento de quo .
Nel caso di specie, tale rimborso ammonterebbe alla somma di € 6.350,46, (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
7 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura, in data 20 novembre 2024, si costituivano in resistenza nel presente giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso in esame.
In estrema sintesi, con la propria memoria difensiva, le Amministrazioni eccepivano, preliminarmente l’incompetenza del TAR adito; nel merito sostenevano che l’articolo 8, comma 1, del TUA, nella parte in cui stabilisce che “ Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ”, derogherebbe al criterio cronologico e alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA sancita dal successivo articolo 25, comma 7, del TUA, determinandone l’obbligatoria sospensione a fronte della operatività ex lege di precipui criteri di priorità nella valutazione delle istanze presentate dai proponenti.
8 - Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
9 – In primo luogo va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella propria memoria difensiva.
9.1 -Va premesso che l’oggetto della presente controversia riguarda il comportamento omissivo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che non avrebbe definito con provvedimento espresso il procedimento di VIA per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare agrivoltaica di potenza DC pari a 25,889 MW da ubicare nel Comune di Santeramo in Colle (BA) e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi sia nel citato Comune sia nel Comune di Matera (MT), così interessando la Regione Puglia e la Regione Basilicata.
9.2 - Per determinare il TAR territorialmente competente occorre richiamare quanto disposto dall’art. 13 c.p.a. a mente del quale, “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. […] Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. […] ”; tale regola di riparto della competenza territoriale tra i Tribunali amministrativi regionali trova applicazione anche in caso di proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, venendo in rilievo un comportamento, ancorché omissivo, dell’Amministrazione.
9.3 - Va poi rammentato che la giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento all’ordine dei criteri di riparto stabiliti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., ha affermato la prevalenza del criterio di competenza territoriale recato all’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. nei seguenti termini “ Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale. La conclusione si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo l’efficacia dell’atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. n. 13 del 13 luglio 2021).
9.4 - Orbene, nel caso in esame, può concludersi per la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito in base alla prevalenza del criterio della sede, tenuto conto che l’avversato silenzio-inadempimento si è formato in ordine ad un’istanza, già dichiarata procedibile in data 30 marzo 2023, tesa ad ottenere la VIA di competenza di una Amministrazione centrale con sede a Roma (il Mase), in relazione ad un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi sia nel Comune di Santeramo in Colle (BA) sia nel Comune di Matera (MT) (v. in part. Pag. 81 ss. descrizione impianto – doc. 1- bis , allegato al ricorso). Ciò significa, in altri termini, che gli effetti diretti dell’impugnato silenzio, estendendosi al territorio di due regioni (Puglia e Basilicata) esclude l’applicabilità del criterio dell’efficacia spaziale, determinando l’applicazione del criterio della sede, reputato prevalente dalla giurisprudenza nei termini sopra indicati.
10 – Tanto premesso in ordine alla competenza di Codesto Tribunale, il Collegio ritiene che il ricorso sia, nel merito, meritevole di accoglimento sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto.
11 - L’articolo 25 del TUA stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), […] quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché [quelli, n.d.r.] attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto (…)”, categoria alla quale risulta riconducibile il progetto presentato dalla società ricorrente.
In particolare, ai fini del presente giudizio rilevano le seguenti disposizioni normative dettate dall’articolo 25 del TUA:
- comma 1, “[L] ’Autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione ”;
- comma 2- bis , “[P] er i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica [oggi Mase, n.d.r.] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]”;
- comma 2- quater , “[I] n caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- comma 7, “[T] utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
12 - Il Collegio, sulla scorta della richiamata cornice normativa, non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024; T.A.R. Sicilia, sez. V, sent. n. 1728 del 23 maggio 2024; T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, sez. II, sent. n. 588 del 23 aprile 2024; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 500 del 22 aprile 2024; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 1429 dell’11 dicembre 2023).
13 - Ciò posto, con riguardo al caso ora all’esame del Collegio, la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti è sufficiente a supportare la conclusione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Mase.
Infatti, a fronte dell’istanza acquisita al protocollo ministeriale in data 23 marzo 2023, la documentazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 24 del TUA in data 30 marzo 2023, sicché è ampiamente decorso il termine previsto dall’articolo 25, comma 2- bis , del TUA per concludere il procedimento di VIA.
14 - Priva di pregio è l’argomentazione difensiva della parte resistente, secondo la quale non potrebbe dirsi formato alcun silenzio-inadempimento sull’istanza presentata dalla società ricorrente, stante l’obbligo, gravante su tutte le Amministrazioni, di rispettare gli impegni assunti in forza del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
In forza di detti Piani, ad avviso del Mase, risulterebbe necessario postergare la definizione dei procedimenti relativi a progetti di potenza nominale inferiore, in quanto gli obiettivi strategici di cui agli impegni assunti a livello sovranazionale risulterebbero raggiungibili (solo) per effetto dell’approvazione dei progetti di potenza maggiore.
15 - Ad avviso del Collegio, invero, il disposto di cui al quinto periodo dell’articolo 8, comma 1, del TUA – secondo cui “ Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati all’allegato 1-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis ) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ” – non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine perentorio di conclusione dei procedimenti di VIA sancito dall’articolo 25, comma 7, del TUA.
Osta a una tale conclusione, così come prospettato dal Mase, la circostanza per cui a volerla avallare si perverrebbe a una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, il che darebbe luogo a una inammissibile elusione di detti termini, espressamente qualificati dalla legge come perentori.
16 - La tesi sostenuta dal Mase, peraltro, neppure può trovare conforto nel fatto che, allo stato, risulterebbe pendente un significativo numero di procedimenti presso le Amministrazioni competenti.
Detto rilievo, infatti, non è suscettibile di spiegare alcuna valenza giustificativa della contestata inerzia serbata dal Mase sulla istanza presentata dalla società ricorrente, afferendo a una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, che non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno sforamento dei termini perentori normativamente previsti.
17 - Sulla base delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Mase sulla istanza di VIA presentata dalla società ricorrente e deve, altresì, essere accertata la sussistenza, in capo al medesimo Ministero, del conseguente obbligo di provvedere su tale istanza, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto.
Il Collegio, a tal fine, ritiene congruo assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il termine complessivo di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
17.1 - La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente (cfr. per tale impostazione T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024).
18 - Da quanto sopra consegue anche la fondatezza della domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, che la società ricorrente ha esperito ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del TUA.
Come è già stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, sent. n. 224/2024), in forza della citata previsione “ il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento ”.
Il Mase, pertanto, deve essere anche condannato al pagamento della somma di € 6.350,46, in favore della parte ricorrente.
19 - Il Collegio, atteso che l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla istanza presentata dalla società ricorrente non solo configura una ipotesi di silenzio-inadempimento – non essendo suscettibile di alcuna giustificazione, anche alla luce del carattere perentorio dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento amministrativo – ma ha anche determinato l’insorgere di una obbligazione restitutoria avente ad oggetto una quota parte degli oneri istruttori versati dal privato all’atto della presentazione dell’istanza tesa al rilascio del provvedimento di VIA, ritiene sussistenti gli estremi per disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
20 - Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata dalla società ricorrente e assunta al protocollo ministeriale in data 23 marzo 2023;
b) ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti nella parte motiva della presente decisione;
c) condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della somma di € 6.350,46, a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 25, comma 2- ter , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
d) condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Dispone l’invio di copia della presente sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta Bazuro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO