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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16970 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56109 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 24.11.2025.02.2023 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Roberto De Blasiis;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Francesco Montemurro e Fiorella Montemurro;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative memorie depositate il 25.09.2025 da parte attrice e il 24.09.2025 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela
[...]
proc. n. 873/2021 - dichiarato con sentenza di Parte_2 questo tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di ' CP_1
pagina 1 di 6 per ammontare di euro 23.156,44 e di cui: euro 15.996,65 il Controparte_1 Parte_3
23.09.2021; euro 4.884,49 il 21.10.2021; euro 2.275,30 il 15.11.2021 a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. con pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis poiché: sugli immobili della società debitrice erano state iscritte plurime ipoteche da parte di 'Agenzia delle
Entrate' e da parte di dipendenti, questi ultimi una volta che la società datrice non aveva integralmente rispettato l'esecuzione dei pagamenti convenuti in sede conciliativa sindacale;
a suo carico erano state promosse procedure esecutive, presso terzi ed immobiliari;
altro creditore pubblico a tutela delle proprie ragioni aveva conseguito il fermo amministrativo degli autoveicoli aziendali;
i versamenti monetari oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia erano intervenuti a pagamento di fatture in ritardo rispetto ai termini all'uopo stabiliti (nello specifico: con riferimento alla fattura n. 57/2021 con scadenza il 30.04.2021 il
7.05.2021; con riferimento alle fatture nn. 155/2021, 283/2021, 335/2021 e 360/2021 aventi rispettive scadenze al 30.06.2021, 31.07.2021, 31.08.2021 cumulativamente il 23.09.2021; con riferimento alla fattura n. 432/2021 con scadenza 30.09.2021 il 21.10.2021; con riferimento alla fattura n. 462/2021 del 9.07.2021 con scadenza 31.10.2021 il 15.11.2021); ha conclusivamente chiesto la relativa declaratoria e la condanna della società accipiente al versamento dell'importo complessivamente percetto di euro 23.156,44 oltre accessori, vinte le spese processuali.
Costituita in giudizio la convenuta ' ha contestato l'avversa domanda, Controparte_1 eccependo:
-di aver intrattenuto relazioni commerciali con la società poi fallita, dal mese di gennaio dell'anno 2021 e di aver conseguito i seguenti pagamenti: di euro 2.745,98 in data 7.05.2021 in relazione alla fattura n. 173 del 25.01.2021; di euro 15.996,65 in data 23.09.2021 in relazione alle fatture nn. 621 del 26.02.2021, 1313 del 28.04.2021, n. 1394 del 4.05.2021, n.
1615 del 25.05.2021; che aveva proseguito nell'esecuzione delle proprie prestazioni e in relazione alle successive fatture nn. 2887 del 29.09.2021, 3279 del 2.11.2021 e 3529 del
22.11.2021 per complessivi euro 25.200,14 aveva, quindi, presentato, poiché non saldate, istanza di ammissione al passivo della procedura attrice;
-che i pagamenti oggetto dell'avversa domanda, poiché non aventi 'natura solutoria autonoma' ma inseriti nel contesto di un rapporto commerciale di durata, dovevano ritenersi pagina 2 di 6 sottratti alla portata precettiva dell'art. 67 l. fall. poiché non avrebbero potuto essere considerati 'pagamento di un debito pregresso';
-che inoltre, in considerazione dell'evoluzione del rapporto commerciale avrebbe dovuto farsi applicazione della previsione dell'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall.;
-che le circostanze dedotte da parte attrice e valorizzate per inferirne la propria consapevolezza della condizione di insolvenza del solvens non potevano ritenersi utili a tali fini;
-che, inoltre, ai sensi dell'art. 56 l. fall., eccepiva in compensazione con eventuale credito riconosciuto in favore della curatela attrice il proprio credito ammesso al passivo per euro
25.200,14, di ammontare superiore a quello oggetto dell'avversa domanda;
-che, infine, aveva presentato presso il tribunale di Napoli 'piano di risanamento aziendale' nel cui contesto erano state 'adottate le misure protettive e cautelari per un periodo di 120 giorni'; ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa domanda, instando, in subordine, per la proposta compensazione, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate come da rispettive memorie depositate il 25.09.2025 da parte attrice e il 24.09.2025 da parte convenuta è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previo scambio degli scritti difensivi conclusionali.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che la domanda vada accolta.
L'art. 67 della legge fallimentare, al comma 2, prevede che possano essere oggetto di dichiarazione di inefficacia –tra gli altri- 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili' 'compiuti entro
i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento' 'se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore'.
Parte attrice ha reso documentale prova dei pagamenti oggetto della propria domanda di declaratoria di inefficacia come riassunti nella superiore esposizione narrativa, che non sono stati, poi, contestati dalla società convenuta (all. 14 e 15 relativo fascicolo).
Trattasi di atti di adempimento di crediti liquidi ed esigibili –afferenti tutti a prestazioni per le quali la società fornitrice aveva emesso relativa fattura- effettuati nel c.d. semestre sospetto ex art. 67 comma l. fall. la cui decorrenza, a ritroso, deve muovere dalla dichiarazione di fallimento della debitrice intervenuta con sentenza di questo tribunale n. 902 del 21.12.2021
(all. 2 medesimo incarto).
pagina 3 di 6 Non è, poi, contestato che in riferimento alla convenuta tempistica il soddisfo dei pertinenti crediti sia intervenuto tardivamente con diverse modalità temporali, in alcuni casi inferiori al mese (quanto alle fatture nn. 57/2021, 360/2021, 432/2021, 462/2021) in altri di più ampia durata (quanto alle fatture nn. 155/2021, 283/2021, 335/2021 che erano saldate con un pagamento cumulativo effettuato oltre il mese).
Deve escludersi -e ciò disattendendo l'eccezione sollevata dalla società convenuta- che a tali pagamenti non possa riferirsi la richiamata previsione dell'art. 67 comma 2 l. fall. poiché sarebbe ed assi estranea 'natura solutoria autonoma' in quanto inseriti in un rapporto contrattuale di durata che sarebbe successivamente proseguito;
trattasi, invero, di argomento volto ad arricchire il trascritto disposto normativo di riferimento di un distinguo che è estraneo sia alla sua formulazione letterale, sia alla sua esegesi, sia alla sua sottesa ratio, volta alla tutela della par condicio concorsuale e ad integrare l'attivo della procedura con le risorse uscite fraudolentemente dal patrimonio del debitore sì da evitare conseguente trattamento preferenziale per i relativi accipiens.
Va, altresì, escluso che nel caso di specie, contrariamente all'assunto della società convenuta, possa operare la presunzione tipizzata dall'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall. per la quale 'non sono soggetti all'azione revocatoria' 'i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso',
Sul punto, la società convenuta ha affermato l'intervento di ulteriori pagamenti estranei al lasso temporale di interesse per il presente giudizio e che avrebbero registrato analoghi ritardi;
tale asserto è, però, residuato carente di riscontro probatorio alcuno oltre che contestato dalla procedura attrice che nella 'memoria integrativa' ex art. 171 ter. n. 1 c.p.c., ha testualmente dedotto che i ritardi rappresentati nel libello introduttivo non potevano ritenersi conformi ad 'una prassi adeguata e stabile, tale da giustificare l'esenzione della revocatoria derivante dai pagamenti nei termini d'uso'.
Deve, per altro verso, osservarsi che, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità,
l'operatività di tale esimente avrebbe presupposto la prova che tali adempimenti, 'seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti', fossero comunque
'corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite'
(così Cass. 22.11.2024 n. 30127). E, nel caso di specie, è la medesima convenuta ad aver pagina 4 di 6 sostenuto che la collaborazione commerciale con la società successivamente fallita era iniziata a gennaio dell'anno 2021, quindi pochi mesi precedenti i pagamenti dedotti dalla curatela attrice le cui tempistiche esecutive, tenuto anche conto della loro articolazione cronologica e in difetto di ulteriori concorrenti emergenze istruttorie legittimamente scrutinabili non possono ritenersi conformi ad un assetto dei rapporti divergente da quello contrattualmente convenuto.
E, peraltro, proprio la ricostruita altalenante cronologia di adempimento dava evidenza alla condizione di insolvenza della debitrice poichè espressiva della sua incapacità di regolarmente far fronte ai propri debiti (ex art. 5 comma 2 l. fall.) e dovendosi ritenere priva di rilevanza, sul punto, la circostanza dedotta dalla società convenuta relativa alla prosecuzione del rapporto collaborativo commerciale nonostante tali ritardi poiché assolutamente non incidente sulla accertata condizione di precarietà del solvens e sulla sua oggettiva rilevabilità.
Va, infine, escluso che il debito restitutorio a carico della società convenuta conseguente all'accoglimento della domanda attorea possa essere compensato ai sensi dell'art. 56 l. fall. con il proprio credito ammesso al passivo della medesima procedura concorsuale poiché non si riscontra il presupposto della contestuale reciprocità delle obbligazioni, necessario per attivare il postulato meccanismo compensativo, atteso che tale dovere reintegratorio sorge nei confronti del ceto creditorio per effetto della presente pronuncia, di natura costitutiva, dando origine ad un corrispondente debito nei confronti della massa laddove il contro credito, preesistente all'apertura della procedura concorsuale, vede debitore il fallito (v. Cass.
11.08.2021 n. 22666).
La domanda va, pertanto, accolta e, dichiarata la giuridica inefficacia di detti pagamenti, la società convenuta va condannata alla restituzione, in favore della curatela attrice, del complessivo importo illegittimamente percepito di euro 23.156,44 che deve essere incrementato dei relativi interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e sino all'effettivo soddisfo (v. ex plurimis Cass.
9.12.2024 n.
31652).
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito alla società convenuta e liquidazione, in dispositivo, in favore della curatela attrice in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e ss. mm..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla curatela del fallimento '
[...]
proc. n. 873/2021 nei confronti di Parte_1
pagina 5 di 6 ' in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni differente istanza Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dei pagamenti effettuati da ' Parte_1 in favore della società convenuta di euro 15.996,65 in data 23.09.2021; euro 4.884,49
[...] in data 21.10.2021 ed euro 2.275,30 il 15.11.2021 e condanna la società convenuta al pagamento, in favore della curatela attrice, del complessivo importo di euro 23.156,44 incrementato dei relativi interessi al saggio legale maturati dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore della procedura attrice, delle spese processuali che determina in euro
5.080 ,00 per compensi di avvocato oltre IVA , CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 d euro 264,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 24.11.2025.02.2023 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Roberto De Blasiis;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Francesco Montemurro e Fiorella Montemurro;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative memorie depositate il 25.09.2025 da parte attrice e il 24.09.2025 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela
[...]
proc. n. 873/2021 - dichiarato con sentenza di Parte_2 questo tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di ' CP_1
pagina 1 di 6 per ammontare di euro 23.156,44 e di cui: euro 15.996,65 il Controparte_1 Parte_3
23.09.2021; euro 4.884,49 il 21.10.2021; euro 2.275,30 il 15.11.2021 a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. con pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis poiché: sugli immobili della società debitrice erano state iscritte plurime ipoteche da parte di 'Agenzia delle
Entrate' e da parte di dipendenti, questi ultimi una volta che la società datrice non aveva integralmente rispettato l'esecuzione dei pagamenti convenuti in sede conciliativa sindacale;
a suo carico erano state promosse procedure esecutive, presso terzi ed immobiliari;
altro creditore pubblico a tutela delle proprie ragioni aveva conseguito il fermo amministrativo degli autoveicoli aziendali;
i versamenti monetari oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia erano intervenuti a pagamento di fatture in ritardo rispetto ai termini all'uopo stabiliti (nello specifico: con riferimento alla fattura n. 57/2021 con scadenza il 30.04.2021 il
7.05.2021; con riferimento alle fatture nn. 155/2021, 283/2021, 335/2021 e 360/2021 aventi rispettive scadenze al 30.06.2021, 31.07.2021, 31.08.2021 cumulativamente il 23.09.2021; con riferimento alla fattura n. 432/2021 con scadenza 30.09.2021 il 21.10.2021; con riferimento alla fattura n. 462/2021 del 9.07.2021 con scadenza 31.10.2021 il 15.11.2021); ha conclusivamente chiesto la relativa declaratoria e la condanna della società accipiente al versamento dell'importo complessivamente percetto di euro 23.156,44 oltre accessori, vinte le spese processuali.
Costituita in giudizio la convenuta ' ha contestato l'avversa domanda, Controparte_1 eccependo:
-di aver intrattenuto relazioni commerciali con la società poi fallita, dal mese di gennaio dell'anno 2021 e di aver conseguito i seguenti pagamenti: di euro 2.745,98 in data 7.05.2021 in relazione alla fattura n. 173 del 25.01.2021; di euro 15.996,65 in data 23.09.2021 in relazione alle fatture nn. 621 del 26.02.2021, 1313 del 28.04.2021, n. 1394 del 4.05.2021, n.
1615 del 25.05.2021; che aveva proseguito nell'esecuzione delle proprie prestazioni e in relazione alle successive fatture nn. 2887 del 29.09.2021, 3279 del 2.11.2021 e 3529 del
22.11.2021 per complessivi euro 25.200,14 aveva, quindi, presentato, poiché non saldate, istanza di ammissione al passivo della procedura attrice;
-che i pagamenti oggetto dell'avversa domanda, poiché non aventi 'natura solutoria autonoma' ma inseriti nel contesto di un rapporto commerciale di durata, dovevano ritenersi pagina 2 di 6 sottratti alla portata precettiva dell'art. 67 l. fall. poiché non avrebbero potuto essere considerati 'pagamento di un debito pregresso';
-che inoltre, in considerazione dell'evoluzione del rapporto commerciale avrebbe dovuto farsi applicazione della previsione dell'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall.;
-che le circostanze dedotte da parte attrice e valorizzate per inferirne la propria consapevolezza della condizione di insolvenza del solvens non potevano ritenersi utili a tali fini;
-che, inoltre, ai sensi dell'art. 56 l. fall., eccepiva in compensazione con eventuale credito riconosciuto in favore della curatela attrice il proprio credito ammesso al passivo per euro
25.200,14, di ammontare superiore a quello oggetto dell'avversa domanda;
-che, infine, aveva presentato presso il tribunale di Napoli 'piano di risanamento aziendale' nel cui contesto erano state 'adottate le misure protettive e cautelari per un periodo di 120 giorni'; ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa domanda, instando, in subordine, per la proposta compensazione, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate come da rispettive memorie depositate il 25.09.2025 da parte attrice e il 24.09.2025 da parte convenuta è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previo scambio degli scritti difensivi conclusionali.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che la domanda vada accolta.
L'art. 67 della legge fallimentare, al comma 2, prevede che possano essere oggetto di dichiarazione di inefficacia –tra gli altri- 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili' 'compiuti entro
i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento' 'se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore'.
Parte attrice ha reso documentale prova dei pagamenti oggetto della propria domanda di declaratoria di inefficacia come riassunti nella superiore esposizione narrativa, che non sono stati, poi, contestati dalla società convenuta (all. 14 e 15 relativo fascicolo).
Trattasi di atti di adempimento di crediti liquidi ed esigibili –afferenti tutti a prestazioni per le quali la società fornitrice aveva emesso relativa fattura- effettuati nel c.d. semestre sospetto ex art. 67 comma l. fall. la cui decorrenza, a ritroso, deve muovere dalla dichiarazione di fallimento della debitrice intervenuta con sentenza di questo tribunale n. 902 del 21.12.2021
(all. 2 medesimo incarto).
pagina 3 di 6 Non è, poi, contestato che in riferimento alla convenuta tempistica il soddisfo dei pertinenti crediti sia intervenuto tardivamente con diverse modalità temporali, in alcuni casi inferiori al mese (quanto alle fatture nn. 57/2021, 360/2021, 432/2021, 462/2021) in altri di più ampia durata (quanto alle fatture nn. 155/2021, 283/2021, 335/2021 che erano saldate con un pagamento cumulativo effettuato oltre il mese).
Deve escludersi -e ciò disattendendo l'eccezione sollevata dalla società convenuta- che a tali pagamenti non possa riferirsi la richiamata previsione dell'art. 67 comma 2 l. fall. poiché sarebbe ed assi estranea 'natura solutoria autonoma' in quanto inseriti in un rapporto contrattuale di durata che sarebbe successivamente proseguito;
trattasi, invero, di argomento volto ad arricchire il trascritto disposto normativo di riferimento di un distinguo che è estraneo sia alla sua formulazione letterale, sia alla sua esegesi, sia alla sua sottesa ratio, volta alla tutela della par condicio concorsuale e ad integrare l'attivo della procedura con le risorse uscite fraudolentemente dal patrimonio del debitore sì da evitare conseguente trattamento preferenziale per i relativi accipiens.
Va, altresì, escluso che nel caso di specie, contrariamente all'assunto della società convenuta, possa operare la presunzione tipizzata dall'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall. per la quale 'non sono soggetti all'azione revocatoria' 'i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso',
Sul punto, la società convenuta ha affermato l'intervento di ulteriori pagamenti estranei al lasso temporale di interesse per il presente giudizio e che avrebbero registrato analoghi ritardi;
tale asserto è, però, residuato carente di riscontro probatorio alcuno oltre che contestato dalla procedura attrice che nella 'memoria integrativa' ex art. 171 ter. n. 1 c.p.c., ha testualmente dedotto che i ritardi rappresentati nel libello introduttivo non potevano ritenersi conformi ad 'una prassi adeguata e stabile, tale da giustificare l'esenzione della revocatoria derivante dai pagamenti nei termini d'uso'.
Deve, per altro verso, osservarsi che, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità,
l'operatività di tale esimente avrebbe presupposto la prova che tali adempimenti, 'seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti', fossero comunque
'corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite'
(così Cass. 22.11.2024 n. 30127). E, nel caso di specie, è la medesima convenuta ad aver pagina 4 di 6 sostenuto che la collaborazione commerciale con la società successivamente fallita era iniziata a gennaio dell'anno 2021, quindi pochi mesi precedenti i pagamenti dedotti dalla curatela attrice le cui tempistiche esecutive, tenuto anche conto della loro articolazione cronologica e in difetto di ulteriori concorrenti emergenze istruttorie legittimamente scrutinabili non possono ritenersi conformi ad un assetto dei rapporti divergente da quello contrattualmente convenuto.
E, peraltro, proprio la ricostruita altalenante cronologia di adempimento dava evidenza alla condizione di insolvenza della debitrice poichè espressiva della sua incapacità di regolarmente far fronte ai propri debiti (ex art. 5 comma 2 l. fall.) e dovendosi ritenere priva di rilevanza, sul punto, la circostanza dedotta dalla società convenuta relativa alla prosecuzione del rapporto collaborativo commerciale nonostante tali ritardi poiché assolutamente non incidente sulla accertata condizione di precarietà del solvens e sulla sua oggettiva rilevabilità.
Va, infine, escluso che il debito restitutorio a carico della società convenuta conseguente all'accoglimento della domanda attorea possa essere compensato ai sensi dell'art. 56 l. fall. con il proprio credito ammesso al passivo della medesima procedura concorsuale poiché non si riscontra il presupposto della contestuale reciprocità delle obbligazioni, necessario per attivare il postulato meccanismo compensativo, atteso che tale dovere reintegratorio sorge nei confronti del ceto creditorio per effetto della presente pronuncia, di natura costitutiva, dando origine ad un corrispondente debito nei confronti della massa laddove il contro credito, preesistente all'apertura della procedura concorsuale, vede debitore il fallito (v. Cass.
11.08.2021 n. 22666).
La domanda va, pertanto, accolta e, dichiarata la giuridica inefficacia di detti pagamenti, la società convenuta va condannata alla restituzione, in favore della curatela attrice, del complessivo importo illegittimamente percepito di euro 23.156,44 che deve essere incrementato dei relativi interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e sino all'effettivo soddisfo (v. ex plurimis Cass.
9.12.2024 n.
31652).
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito alla società convenuta e liquidazione, in dispositivo, in favore della curatela attrice in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e ss. mm..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla curatela del fallimento '
[...]
proc. n. 873/2021 nei confronti di Parte_1
pagina 5 di 6 ' in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni differente istanza Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dei pagamenti effettuati da ' Parte_1 in favore della società convenuta di euro 15.996,65 in data 23.09.2021; euro 4.884,49
[...] in data 21.10.2021 ed euro 2.275,30 il 15.11.2021 e condanna la società convenuta al pagamento, in favore della curatela attrice, del complessivo importo di euro 23.156,44 incrementato dei relativi interessi al saggio legale maturati dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore della procedura attrice, delle spese processuali che determina in euro
5.080 ,00 per compensi di avvocato oltre IVA , CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 d euro 264,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 6 di 6