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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3763/2023 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (Cf.
), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Betti (Cf. con studio in C.F._1 C.F._2
Cirié, via Cibrario n. 23, unitamente e disgiuntamente all'avv. Anna Giuseppina Rossi (Cf. C.F._3 con studio in Ciriè, via Cibrario n. 23, eleggendo domicilio presso quest'ultima, giusta procura in atti e
, Parte_2 nata a [...] il [...] e residente in [...] (Cf. ), C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Rossetti (Cf. ), con studio in Ivrea, via C.F._5
Circonvallazione n. 28, presso la quale elegge domicilio giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella LI esprime parere favorevole 17/09/2024” Collegio del 25.6.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra il sig. e la sig.ra in data 24/5/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Mathi al n.4, serie A, parte II […] e omologare le seguenti concordate condizioni: Per_
“1. I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre;
2. La casa coniugale è assegnata alla signora collocataria dei figli, con gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, e comunque nel rispetto dei loro desideri, durante la settimana, e tenerli con sé nel fine settimana, a settimane alterne, dalla sera del venerdì fino alla sera della domenica;
i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorreranno inoltre con l'uno e l'altro genitore metà del periodo natalizio, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale un anno e la giornata del 1°gennaio l'anno successivo, le festività pasquali ad anni alterni, ed ogni altra festività secondo il criterio dell'alternanza della loro presenza presso ciascun genitore;
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4. A titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Pt_2 mese e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'assegno mensile di €. 800,00 (€. 400,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Nel caso in cui la signora rilasciasse la casa familiare per trasferirsi con i figli in altra abitazione, a decorrere dal mese Pt_2 successivo al rilascio l'importo dell'assegno come sopra previsto sarà elevato a €. 1.000,00 (€. 500,00 per ciascun figlio), con aggiornamento ISTAT annuale;
6. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese extra, per la cui individuazione e regolamentazione le parti si atterranno a quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra gli avvocati ed i magistrati del foro di Ivrea;
7. La madre percepirà l'assegno unico universale per i due figli nella misura del 100%.
- Spese compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Parte_1
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Mathi (TO) in data Parte_2
24/05/2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio Per_ del medesimo Comune (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2008). Dall'unione sono nati due figli: (16/10/2007) e (11/11/2011). Come riportato, negli anni il legame affettivo tra i coniugi è andato via Per_2 via disgregandosi, minato da incomprensioni e divergenze di carattere rivelatesi irriducibili;
d'altronde, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, i coniugi vivevano separati ormai da tre anni. Il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. n. 1057/2024 pubblicata il 12/09/2024 e passata in giudicato in data 13/03/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge, e le condizioni poste dalle Parti risultano accoglibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mathi (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 25.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3763/2023 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (Cf.
), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Betti (Cf. con studio in C.F._1 C.F._2
Cirié, via Cibrario n. 23, unitamente e disgiuntamente all'avv. Anna Giuseppina Rossi (Cf. C.F._3 con studio in Ciriè, via Cibrario n. 23, eleggendo domicilio presso quest'ultima, giusta procura in atti e
, Parte_2 nata a [...] il [...] e residente in [...] (Cf. ), C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Rossetti (Cf. ), con studio in Ivrea, via C.F._5
Circonvallazione n. 28, presso la quale elegge domicilio giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella LI esprime parere favorevole 17/09/2024” Collegio del 25.6.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra il sig. e la sig.ra in data 24/5/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Mathi al n.4, serie A, parte II […] e omologare le seguenti concordate condizioni: Per_
“1. I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre;
2. La casa coniugale è assegnata alla signora collocataria dei figli, con gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, e comunque nel rispetto dei loro desideri, durante la settimana, e tenerli con sé nel fine settimana, a settimane alterne, dalla sera del venerdì fino alla sera della domenica;
i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorreranno inoltre con l'uno e l'altro genitore metà del periodo natalizio, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale un anno e la giornata del 1°gennaio l'anno successivo, le festività pasquali ad anni alterni, ed ogni altra festività secondo il criterio dell'alternanza della loro presenza presso ciascun genitore;
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4. A titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Pt_2 mese e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'assegno mensile di €. 800,00 (€. 400,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Nel caso in cui la signora rilasciasse la casa familiare per trasferirsi con i figli in altra abitazione, a decorrere dal mese Pt_2 successivo al rilascio l'importo dell'assegno come sopra previsto sarà elevato a €. 1.000,00 (€. 500,00 per ciascun figlio), con aggiornamento ISTAT annuale;
6. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese extra, per la cui individuazione e regolamentazione le parti si atterranno a quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra gli avvocati ed i magistrati del foro di Ivrea;
7. La madre percepirà l'assegno unico universale per i due figli nella misura del 100%.
- Spese compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Parte_1
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Mathi (TO) in data Parte_2
24/05/2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio Per_ del medesimo Comune (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2008). Dall'unione sono nati due figli: (16/10/2007) e (11/11/2011). Come riportato, negli anni il legame affettivo tra i coniugi è andato via Per_2 via disgregandosi, minato da incomprensioni e divergenze di carattere rivelatesi irriducibili;
d'altronde, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, i coniugi vivevano separati ormai da tre anni. Il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. n. 1057/2024 pubblicata il 12/09/2024 e passata in giudicato in data 13/03/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge, e le condizioni poste dalle Parti risultano accoglibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mathi (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 25.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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