CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3478/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006470568000 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007817366000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Riscossione Roma impugna l'intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del credito.
Chiede:
- annullare la cartella;
- spese con distrazione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito relativo a TARI anno 2016. La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 07/01/2020, a mani di familiare convivente, la moglie, non opposta nei termini di 60 giorni, decorrenti dalla notifica dalla singola cartella di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. 602/73, stabilisce che, qualora la notifica degli atti della riscossione avvenga tramite servizio postale, il plico si considera regolarmente notificato quando l'avviso di ricevimento risulti sottoscritto dal destinatario o da persona legittimata alla ricezione, senza alcun ulteriore adempimento. Nel caso in esame, l'Agente della Riscossione ha depositato agli atti la relata di notifica, l'avviso di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex. art. 139/140 c.p.
c. rilasciata dall'ufficio postale, recante data e timbro di accettazione. Non risulta intervenuta la prescrizione del credito, dalla data di notifica della cartelle di pagamento, inquanto sono cominciati a decorrere nuovi termini prescrizionali, in seguito al Decreto “Cura Italia” per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ed infine interrotti con la notifica dell'atto di intimazione impugnato.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre spese forfettarie del 15% in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3478/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006470568000 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007817366000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Riscossione Roma impugna l'intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del credito.
Chiede:
- annullare la cartella;
- spese con distrazione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito relativo a TARI anno 2016. La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 07/01/2020, a mani di familiare convivente, la moglie, non opposta nei termini di 60 giorni, decorrenti dalla notifica dalla singola cartella di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. 602/73, stabilisce che, qualora la notifica degli atti della riscossione avvenga tramite servizio postale, il plico si considera regolarmente notificato quando l'avviso di ricevimento risulti sottoscritto dal destinatario o da persona legittimata alla ricezione, senza alcun ulteriore adempimento. Nel caso in esame, l'Agente della Riscossione ha depositato agli atti la relata di notifica, l'avviso di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex. art. 139/140 c.p.
c. rilasciata dall'ufficio postale, recante data e timbro di accettazione. Non risulta intervenuta la prescrizione del credito, dalla data di notifica della cartelle di pagamento, inquanto sono cominciati a decorrere nuovi termini prescrizionali, in seguito al Decreto “Cura Italia” per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ed infine interrotti con la notifica dell'atto di intimazione impugnato.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre spese forfettarie del 15% in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.