Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.