Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 290
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 aprile 1963
Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963