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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10113/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Padre M. Vergara, presso la sede dell'Avvocatura
Aziendale
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Luigi Raia, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, alla via Aldo Moro n. 32, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.3.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: che il centro era Controparte_1 Parte_2
impegnato nell'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della branca di Cardiologia in regime di accreditamento con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con cui aveva stipulato dei contratti nel 2012, 2013, 2014 e 2015; che il predetto centro aveva pertanto erogato prestazioni sanitarie in favore di assistiti del Servizio Sanitario regionale in adempimento degli obblighi assunti con l' ed aveva emesso fatture Controparte_2
ammontanti in totale ad € 908.597,65; che, a fronte di acconti e pagamenti solo parziali, residuava un credito residuo totale di € 307.663,68 relativo a diciassette fatture rimaste insolute;
che tali fatture erano regolarmente riportate nelle scritture contabili del centro Part ed erano state regolarmente notificate ed assunte al protocollo dell' mai contestate;
che il credito di cui alle indicate fatture era stato ceduto dalla alla Parte_2 [...]
con contratto del 13.4.2017, cessione ritualmente notificata all'Asl debitrice il CP_3
2-3.5.2017; che, successivamente, il credito era stato ulteriormente ceduto alla
[...]
Parte con contratto del 2-3.8.2017, notificato all' il 10.8.2017. Controparte_1
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 307.663,68, oltre ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
31.5.2022, il decreto ingiuntivo n. 2193/2022, pubblicato in data 1.6.2022.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale deduceva i crediti riportati nelle Controparte_2
fatture allegate non erano fondati a fronte dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla per la branca di Cardiologia e dell'applicazione della Controparte_4
regressione tariffaria unica (R.T.U.), come dimostrato dalle risultanze della documentazione allegata in atti. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste a Controparte_1
fondamento dell'opposizione, esponeva: che il fatto che le prestazioni sanitarie fatturate fossero state erogate ad avvenuto superamento del tetto di spesa era una circostanza solo Part genericamente allegata dall' e non dimostrata;
che, inoltre, l'opponente nemmeno aveva documentato di aver assolto agli oneri di comunicazione cui era contrattualmente
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vincolata, non avendo detta parte dimostrato né le comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa, né quelle inerenti le richieste di emissione di note di credito. Part Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata l'opposizione e che quindi l' fosse condannata al pagamento della somma di € 307.663,68, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, in via subordinata anche a titolo di indebito arricchimento.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 20.3.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata la legittimazione attiva della la Controparte_1
quale ha documentalmente dimostrato di essere divenuta cessionaria dei crediti fondati sulle fatture allegate al ricorso monitorio in virtù di contratto di cessione stipulato con la società il 2.8.2017 (cfr. all. n. 10 al fascicolo di parte opposta). La Controparte_3 [...]
era a sua volta divenuta cessionaria dei crediti de quibus in virtù di contratto di CP_3
cessione concluso con la l'11.4.2017 (cfr. all. 7 al fascicolo di parte Parte_2
opposta).
Occorre poi rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs.
104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
(cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la Parte controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Ancora in via preliminare, è opportuna una breve premessa in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
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Il baricentro dell'attuale organizzazione del è il potere di Parte_3
programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
Regioni.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14). Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove, infatti, venisse consentito lo
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sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost.
28/7/1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e
8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” e “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni ...” (cfr. art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992).
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Avvicinandoci al tema centrale della presente controversia, va osservato che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
In altre parole, la regressione tariffaria è lo strumento attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta, deve ritenersi che la società opposta, divenuta cessionaria del credito originariamente vantato dalla ha Parte_2
dedotto l'accreditamento di tale centro presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento dei contratti sottoscritti rispettivamente per le annualità 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, rivendicando la validità delle prestazioni sanitarie di cui alle fatture Parte parzialmente non pagate dall' PParte In ordine alla remunerabilità delle fatture ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro siano state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa e, pertanto, non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa.
Tale tesi è solo in parte riscontrata dalle emergenze documentali.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del
13.02.2018 n. 3403, nonchè Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020).
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Parte Orbene, l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto che mentre la società opposta ha dato prova dell'avvenuto accreditamento della della Parte_2
Parte conclusione dei contratti conclusi con l' e dell'esecuzione delle prestazioni che Parte quindi unitamente costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria, viceversa l' solo in parte ha fornito adeguata prova del superamento dei tetti di spesa che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della Parte vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali.
D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive non sarebbe in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite.
Infatti, all'art 5, comma 3, dei contratti, rubricato “criteri di remunerazione delle Parte prestazioni”, si stabilisce che l' debba comunicare al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero.
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Infatti, le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l'eventuale superamento del limite, che a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell'ultima Parte comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall'inizio del termine fino alla data prevista nell'ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Parte comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Parte Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa, deve emettere nell'ipotesi a), un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018.
Le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate se da un lato sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso Parte il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti, dall'altro lato, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta “regressione tariffaria unica”.
Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute del tutto fondate.
Né la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 aprile 2012, n. 3, id., 12 aprile, n.
4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7
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dicembre 2011, n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio 2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252).
Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n.
4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili.
Deve tuttavia considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie.
L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha, infatti, osservato che
“la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che “in un sistema nel quale
è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”.
Si deve infatti muovere dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle
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risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
In questa prospettiva la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr.
Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416).
In particolare, la Corte delle leggi ha ribadito che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.).
Detta linea interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute;
obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili
(cfr. Corte cost., sent. n. 94/2009, cit.).
La Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che, anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997.
Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private
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deve, quindi, conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica.
Tanto premesso in punto di diritto, in relazione all'anno 2012 l'opposta ha allegato un credito complessivo di € 15.124,12, fondato su quattro fatture emesse dalla Pt_5
[...]
ha prodotto una nota del 14.9.2012 (prot. n. 833/A) con cui veniva formulata
[...]
un'ipotesi di esaurimento del tetto di spesa per la branca di Cardiologia per la data del
12.10.2012. Non vi è prova, tuttavia, che detta nota sia stata comunicata al Centro
Pt_2
Parte Tuttavia, va anche evidenziato che il contratto stipulato con l' prevedeva all'art. 5 bis una clausola di salvaguardia che al comma 2 stabiliva: “Per evitare che le riduzioni richieste dal decreto legge n. 95/2012 possano divenire inapplicabili, il consumo massimo dei limiti di spesa annuale di cui al comma precedente è fissato al 95% al 30 settembre
2012; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre il suddetto limite”.
Dunque, il centro accreditato era già stato posto in condizione di sapere Parte_2
che tutte le prestazioni erogate dopo il 30.9.2012 non sarebbero state oggetto di alcun rimborso.
Non può allora essere accolta la pretesa relativa al credito residuo di € 5.292,90, fondato sulla fattura n. 320/01 del 6.11.2012, relativa a prestazioni erogate nel mese di ottobre
2012.
Le altre tre fatture – n. 114/01 del 3.5.2012, n. 273/01 del 5.10.2012 e n. 71/01 del
3.4.2012 – si riferiscono invece a prestazioni erogate nei mesi di marzo, aprile e settembre
2012, sicché non vi è ragione di ritenere che all'epoca fosse già stato superato il tetto di spesa fissato. Ne deriva che, in relazione al 2012, può dirsi dimostrato il credito di €
9.831,22.
Per l'anno 2013 sono state allegate dalla sei fatture, rispetto alle Controparte_1
quali è stato allegato un credito residuo ammontante in totale ad € 53.110,26. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 19.9.2013 al Parte_6
(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 1 luglio 2013, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa
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per la branca Cardiologia per la data del 30.10.2013. Parte Non risulta poi prodotta alcuna delibera dell' applicativa della R.T.U. per l'anno
2013, sicché non sussiste alcun ostacolo al riconoscimento all'opposta del corrispettivo dovuto per tutte le prestazioni erogate sino al 30.10.2013. Trattasi quindi dei crediti riportati nelle fatture recanti nn. 142/01, 171/01, 175/01, 182/01 e 207/01, relative rispettivamente a prestazioni erogate a giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2013.
Va invece esclusa la spettanza del rimborso delle prestazioni erogate nel mese di novembre e contabilizzate con la fattura n. 220/01, ammontante ad € 2.091,29.
In relazione all'anno 2013 risulta quindi dimostrato un credito di € 51.018,97.
Per l'anno 2014 sono state allegate dalla società opposta tre Controparte_1
fatture, risultate totalmente impagate ed ammontanti in totale ad € 88.139,04. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 28.7.2014 al Parte_6
(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca Cardiologia per la data del 30.9.2014.
Tenuto conto che tali fatture – segnatamente, n. 313/01 del 31.10.2014, n. 348/01 dell'1.12.2014 e n. 382/01 del 31.12.2014 – si riferiscono a prestazioni erogate rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, cioè quando, sulla base Parte della previsione effettuata dall' il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, non risulta dovuto alcun corrispettivo in favore dell'opposta.
Per l'anno 2015 sono state allegate dalla due fatture, rispetto alle Controparte_1
quali è stato allegato un credito residuo di € 981,30.
La fondatezza di tale credito è stata dall'opponente contestata sul presupposto che il avrebbe erroneamente proceduto alla contabilizzazione di n. 73 Parte_6
prestazioni, senza osservare le prescrizioni di cui alla circolare applicativa DGRC 642/09. Parte Tale contestazione risulta essere stata sollevata dall' con comunicazioni del
30.12.2015 trasmesse a mezzo PEC, con le quali si richiedeva al centro di emettere note di credito di importo corrispondente al credito de quo. A fronte di tali documentati e circostanziati rilievi, la pretesa creditoria azionata non può dirsi fondata.
Infine, per l'anno 2016 sono state allegate dalla società opposta due fatture, risultate totalmente impagate ed ammontanti in totale ad € 150.308,96. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 2.9.2016 al Parte_6
12 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 31 luglio 2016, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca Cardiologia per la data del 16.8.2016.
Tenuto conto che le due fatture considerate – segnatamente, la n. 486/01 del 30.9.2016 e la n. 548/01 del 31.10.2016 – si riferiscono a prestazioni erogate rispettivamente nei mesi Parte di settembre ed ottobre 2016, cioè quando, sulla base della previsione effettuata dall'
e ritualmente comunicata, il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, non risulta dovuto alcun corrispettivo in favore dell'opposta.
In conclusione, sulla base di tutto quanto considerato, può dirsi accertato un credito complessivo pari ad € 60.850,19 (€ 9.831,22 + € 51.018,97).
Al pagamento di detto importo va quindi condannata l' in favore della Controparte_2
società opposta, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
L'accoglimento parziale dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, che ha comportato un significativo ridimensionamento della pretesa originariamente azionata, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, vanno poste a carico della parte opponente secondo il principio della soccombenza, in ragione del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – rientrante quindi nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2193/2022;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della della somma di € 60.850,19, oltre interessi Controparte_1
come in parte motiva;
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_1
2.600,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Raia, dichiaratosi antistatario, compensando le spese per la restante metà.
Così deciso in Aversa in data 4.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10113/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Padre M. Vergara, presso la sede dell'Avvocatura
Aziendale
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Luigi Raia, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, alla via Aldo Moro n. 32, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.3.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: che il centro era Controparte_1 Parte_2
impegnato nell'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della branca di Cardiologia in regime di accreditamento con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con cui aveva stipulato dei contratti nel 2012, 2013, 2014 e 2015; che il predetto centro aveva pertanto erogato prestazioni sanitarie in favore di assistiti del Servizio Sanitario regionale in adempimento degli obblighi assunti con l' ed aveva emesso fatture Controparte_2
ammontanti in totale ad € 908.597,65; che, a fronte di acconti e pagamenti solo parziali, residuava un credito residuo totale di € 307.663,68 relativo a diciassette fatture rimaste insolute;
che tali fatture erano regolarmente riportate nelle scritture contabili del centro Part ed erano state regolarmente notificate ed assunte al protocollo dell' mai contestate;
che il credito di cui alle indicate fatture era stato ceduto dalla alla Parte_2 [...]
con contratto del 13.4.2017, cessione ritualmente notificata all'Asl debitrice il CP_3
2-3.5.2017; che, successivamente, il credito era stato ulteriormente ceduto alla
[...]
Parte con contratto del 2-3.8.2017, notificato all' il 10.8.2017. Controparte_1
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 307.663,68, oltre ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
31.5.2022, il decreto ingiuntivo n. 2193/2022, pubblicato in data 1.6.2022.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale deduceva i crediti riportati nelle Controparte_2
fatture allegate non erano fondati a fronte dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla per la branca di Cardiologia e dell'applicazione della Controparte_4
regressione tariffaria unica (R.T.U.), come dimostrato dalle risultanze della documentazione allegata in atti. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste a Controparte_1
fondamento dell'opposizione, esponeva: che il fatto che le prestazioni sanitarie fatturate fossero state erogate ad avvenuto superamento del tetto di spesa era una circostanza solo Part genericamente allegata dall' e non dimostrata;
che, inoltre, l'opponente nemmeno aveva documentato di aver assolto agli oneri di comunicazione cui era contrattualmente
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
vincolata, non avendo detta parte dimostrato né le comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa, né quelle inerenti le richieste di emissione di note di credito. Part Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata l'opposizione e che quindi l' fosse condannata al pagamento della somma di € 307.663,68, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, in via subordinata anche a titolo di indebito arricchimento.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 20.3.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata la legittimazione attiva della la Controparte_1
quale ha documentalmente dimostrato di essere divenuta cessionaria dei crediti fondati sulle fatture allegate al ricorso monitorio in virtù di contratto di cessione stipulato con la società il 2.8.2017 (cfr. all. n. 10 al fascicolo di parte opposta). La Controparte_3 [...]
era a sua volta divenuta cessionaria dei crediti de quibus in virtù di contratto di CP_3
cessione concluso con la l'11.4.2017 (cfr. all. 7 al fascicolo di parte Parte_2
opposta).
Occorre poi rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs.
104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
(cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la Parte controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Ancora in via preliminare, è opportuna una breve premessa in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
Il baricentro dell'attuale organizzazione del è il potere di Parte_3
programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
Regioni.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14). Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove, infatti, venisse consentito lo
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sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost.
28/7/1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e
8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” e “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni ...” (cfr. art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992).
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Avvicinandoci al tema centrale della presente controversia, va osservato che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
In altre parole, la regressione tariffaria è lo strumento attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta, deve ritenersi che la società opposta, divenuta cessionaria del credito originariamente vantato dalla ha Parte_2
dedotto l'accreditamento di tale centro presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento dei contratti sottoscritti rispettivamente per le annualità 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, rivendicando la validità delle prestazioni sanitarie di cui alle fatture Parte parzialmente non pagate dall' PParte In ordine alla remunerabilità delle fatture ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro siano state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa e, pertanto, non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa.
Tale tesi è solo in parte riscontrata dalle emergenze documentali.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del
13.02.2018 n. 3403, nonchè Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020).
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
Parte Orbene, l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto che mentre la società opposta ha dato prova dell'avvenuto accreditamento della della Parte_2
Parte conclusione dei contratti conclusi con l' e dell'esecuzione delle prestazioni che Parte quindi unitamente costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria, viceversa l' solo in parte ha fornito adeguata prova del superamento dei tetti di spesa che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della Parte vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali.
D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive non sarebbe in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite.
Infatti, all'art 5, comma 3, dei contratti, rubricato “criteri di remunerazione delle Parte prestazioni”, si stabilisce che l' debba comunicare al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero.
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Infatti, le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l'eventuale superamento del limite, che a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell'ultima Parte comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall'inizio del termine fino alla data prevista nell'ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Parte comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Parte Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa, deve emettere nell'ipotesi a), un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018.
Le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate se da un lato sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso Parte il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti, dall'altro lato, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta “regressione tariffaria unica”.
Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute del tutto fondate.
Né la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 aprile 2012, n. 3, id., 12 aprile, n.
4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10113/2022
dicembre 2011, n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio 2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252).
Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n.
4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili.
Deve tuttavia considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie.
L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha, infatti, osservato che
“la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che “in un sistema nel quale
è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”.
Si deve infatti muovere dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle
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risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
In questa prospettiva la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr.
Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416).
In particolare, la Corte delle leggi ha ribadito che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.).
Detta linea interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute;
obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili
(cfr. Corte cost., sent. n. 94/2009, cit.).
La Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che, anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997.
Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private
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deve, quindi, conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica.
Tanto premesso in punto di diritto, in relazione all'anno 2012 l'opposta ha allegato un credito complessivo di € 15.124,12, fondato su quattro fatture emesse dalla Pt_5
[...]
ha prodotto una nota del 14.9.2012 (prot. n. 833/A) con cui veniva formulata
[...]
un'ipotesi di esaurimento del tetto di spesa per la branca di Cardiologia per la data del
12.10.2012. Non vi è prova, tuttavia, che detta nota sia stata comunicata al Centro
Pt_2
Parte Tuttavia, va anche evidenziato che il contratto stipulato con l' prevedeva all'art. 5 bis una clausola di salvaguardia che al comma 2 stabiliva: “Per evitare che le riduzioni richieste dal decreto legge n. 95/2012 possano divenire inapplicabili, il consumo massimo dei limiti di spesa annuale di cui al comma precedente è fissato al 95% al 30 settembre
2012; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre il suddetto limite”.
Dunque, il centro accreditato era già stato posto in condizione di sapere Parte_2
che tutte le prestazioni erogate dopo il 30.9.2012 non sarebbero state oggetto di alcun rimborso.
Non può allora essere accolta la pretesa relativa al credito residuo di € 5.292,90, fondato sulla fattura n. 320/01 del 6.11.2012, relativa a prestazioni erogate nel mese di ottobre
2012.
Le altre tre fatture – n. 114/01 del 3.5.2012, n. 273/01 del 5.10.2012 e n. 71/01 del
3.4.2012 – si riferiscono invece a prestazioni erogate nei mesi di marzo, aprile e settembre
2012, sicché non vi è ragione di ritenere che all'epoca fosse già stato superato il tetto di spesa fissato. Ne deriva che, in relazione al 2012, può dirsi dimostrato il credito di €
9.831,22.
Per l'anno 2013 sono state allegate dalla sei fatture, rispetto alle Controparte_1
quali è stato allegato un credito residuo ammontante in totale ad € 53.110,26. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 19.9.2013 al Parte_6
(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 1 luglio 2013, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa
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per la branca Cardiologia per la data del 30.10.2013. Parte Non risulta poi prodotta alcuna delibera dell' applicativa della R.T.U. per l'anno
2013, sicché non sussiste alcun ostacolo al riconoscimento all'opposta del corrispettivo dovuto per tutte le prestazioni erogate sino al 30.10.2013. Trattasi quindi dei crediti riportati nelle fatture recanti nn. 142/01, 171/01, 175/01, 182/01 e 207/01, relative rispettivamente a prestazioni erogate a giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2013.
Va invece esclusa la spettanza del rimborso delle prestazioni erogate nel mese di novembre e contabilizzate con la fattura n. 220/01, ammontante ad € 2.091,29.
In relazione all'anno 2013 risulta quindi dimostrato un credito di € 51.018,97.
Per l'anno 2014 sono state allegate dalla società opposta tre Controparte_1
fatture, risultate totalmente impagate ed ammontanti in totale ad € 88.139,04. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 28.7.2014 al Parte_6
(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca Cardiologia per la data del 30.9.2014.
Tenuto conto che tali fatture – segnatamente, n. 313/01 del 31.10.2014, n. 348/01 dell'1.12.2014 e n. 382/01 del 31.12.2014 – si riferiscono a prestazioni erogate rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, cioè quando, sulla base Parte della previsione effettuata dall' il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, non risulta dovuto alcun corrispettivo in favore dell'opposta.
Per l'anno 2015 sono state allegate dalla due fatture, rispetto alle Controparte_1
quali è stato allegato un credito residuo di € 981,30.
La fondatezza di tale credito è stata dall'opponente contestata sul presupposto che il avrebbe erroneamente proceduto alla contabilizzazione di n. 73 Parte_6
prestazioni, senza osservare le prescrizioni di cui alla circolare applicativa DGRC 642/09. Parte Tale contestazione risulta essere stata sollevata dall' con comunicazioni del
30.12.2015 trasmesse a mezzo PEC, con le quali si richiedeva al centro di emettere note di credito di importo corrispondente al credito de quo. A fronte di tali documentati e circostanziati rilievi, la pretesa creditoria azionata non può dirsi fondata.
Infine, per l'anno 2016 sono state allegate dalla società opposta due fatture, risultate totalmente impagate ed ammontanti in totale ad € 150.308,96. Parte L ha documentato di aver comunicato a mezzo PEC il 2.9.2016 al Parte_6
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(vedasi ricevuta in formato eml) una comunicazione con cui, all'esito del monitoraggio riferito al periodo 1 gennaio – 31 luglio 2016, ipotizzava l'esaurimento del tetto di spesa per la branca Cardiologia per la data del 16.8.2016.
Tenuto conto che le due fatture considerate – segnatamente, la n. 486/01 del 30.9.2016 e la n. 548/01 del 31.10.2016 – si riferiscono a prestazioni erogate rispettivamente nei mesi Parte di settembre ed ottobre 2016, cioè quando, sulla base della previsione effettuata dall'
e ritualmente comunicata, il tetto di spesa della branca doveva già essere stato raggiunto, non risulta dovuto alcun corrispettivo in favore dell'opposta.
In conclusione, sulla base di tutto quanto considerato, può dirsi accertato un credito complessivo pari ad € 60.850,19 (€ 9.831,22 + € 51.018,97).
Al pagamento di detto importo va quindi condannata l' in favore della Controparte_2
società opposta, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
L'accoglimento parziale dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, che ha comportato un significativo ridimensionamento della pretesa originariamente azionata, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, vanno poste a carico della parte opponente secondo il principio della soccombenza, in ragione del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – rientrante quindi nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2193/2022;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della della somma di € 60.850,19, oltre interessi Controparte_1
come in parte motiva;
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• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_1
2.600,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Raia, dichiaratosi antistatario, compensando le spese per la restante metà.
Così deciso in Aversa in data 4.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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