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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. IC GR, all'esito dell'udienza odierna del 16/12/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3559/2023 R.G. avente ad oggetto cessione di crediti proposta da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio
AS e MA ET,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa da avv. Concetta Sorrentino,
-parte opposta- nonché
), Controparte_2 P.IVA_3
-terza chiamata contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3559/2023
1.1.- L ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_2
675/2023 con cui il Tribunale di Lecce le ha ingiunto di pagare ad
[...] la somma di € 280.287,96 oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria.
Ha riferito che il credito azionato in via monitoria attiene a tre contratti di appalto, stipulati in esecuzione dell'accordo quadro intervenuto tra il
Commissario Straordinario e il , CP_3 Controparte_4
e aventi ad oggetto lavori di adeguamento e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso degli ospedali di Casarano, Copertino e Galatina. Ha allegato che in data 28/10/2021 con avvisi di pagamento nn. 42647, 42648
e 44495 ha estinto ogni obbligazione nei confronti del creditore originario
. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: - il difetto di legittimazione della controparte in ragione dalla mancata indicazione, nell'atto di cessione notificatole, del contratto ceduto, facendo la cessione riferimento invece all'accordo quadro relativo alla Regione Sicilia;
- la nullità della cessione in favore della controparte per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 70 r.d. 2440/1923; - l'inopponibilità a sé della cessione per la mancata sua adesione alla cessione medesima, in violazione dell'art. 70 r.d.
2440/1923 e dell'art. 9 all. E) l. 2248/1865; - l'inopponibilità a sé della cessione per la mancata notificazione della cessione a norma dell'art. 117 co. 4 bis d.l. 34/2020; - l'insussistenza di ritardo nell'adempimento e l'infondatezza della pretesa relativa agli interessi moratori.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito anche relativo agli interessi di mora, con revoca del decreto opposto;
b) in subordine all'accoglimento dell'avversa pretesa, la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a , con Controparte_4 autorizzazione a chiamare in causa il creditore cedente. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 05/05/2023).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
2 R.G. 3559/2023
In particolare, ha dedotto: - che la cessione è avvenuta a norma della l.
130/1999 e che, pertanto, non è soggetta agli oneri previsti in via generale per le cessioni in cui la pubblica amministrazione sia debitrice;
- che il Parte pagamento dell in favore di è Controparte_4 avvenuto successivamente alla notificazione della cessione, con conseguente opponibilità della cessione e impossibilità di riconoscere effetto liberatorio al pagamento.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto;
b) in ogni caso, la condanna della parte opponente al pagamento di € 280.287,96 oltre agli interessi moratori. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 25/10/2023).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione delle parti del
19/04/2024, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, preso atto che l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo non era stata delibata nell'ambito delle verifiche ex art. 171 bis c.p.c., ha fissato la nuova prima udienza, autorizzando la parte a chiamare in causa Controparte_4
.
[...]
1.4.- La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti ed è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di
[...]
, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità CP_2 della notifica nei suoi confronti.
In proposito, occorre evidenziare che, nonostante la modifica della denominazione del , non vi sono dubbi sull'identità della persona CP_4 giuridica, che ha mantenuto i medesimi codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA nonché la medesima sede, come si può evincere dal confronto tra i dati riportati nell'accordo quadro stipulato da con il Commissario Controparte_4 CP_5
e quelli riportati nella visura ordinaria di CP_3 Controparte_2
3 R.G. 3559/2023
acquisita presso la Camera di commercio di Roma (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta e allegato denominato visura, prodotto dalla parte opponente in data 17/02/2025).
3.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3.1.- Giova premettere che sono pacifiche tra le parti sia l'esistenza del titolo creditorio sia la quantificazione del debito. La controversia, infatti, si incentra esclusivamente sulla questione dell'opponibilità della cessione alla parte opponente e sulla conseguente liberazione della debitrice che ha adempiuto in favore del creditore cedente.
In tale prospettiva, si evidenzia che la cessione in questione è avvenuta a norma della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (l. 130/1999), il cui art. 4 prevede, per il tramite del rinvio all'art. 58 TUB, che il cessionario dà notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Com'è noto, l'art. 1264 c.c. disciplina l'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, prevedendo che la cessione è efficace nei suoi confronti dal momento dell'accettazione o della notificazione. In altri termini, sino al momento in cui la cessione diviene opponibile al debitore ceduto e salva l'ipotesi della conoscenza in altro modo della cessione, se costui esegue la prestazione in favore del creditore originario, egli è liberato dall'obbligazione; per converso, se il debitore adempie in favore del creditore cedente dopo che la cessione è divenuta a lui opponibile, non si verifica l'effetto liberatorio né la conseguente estinzione dell'obbligazione ma l'inadempimento accompagnato da un indebito oggettivo.
La citata legge sulla cartolarizzazione consente inoltre la cessione di crediti futuri secondo il modello del factoring (l. 52/1991). In tale specifico caso, tuttavia, non è sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, che sarà opponibile al debitore ceduto secondo le regole ordinarie poste dall'art. 1264 c.c.
4 R.G. 3559/2023
Con riferimento alla cessione di indeterminati crediti futuri nei confronti di indeterminati debitori dell'impresa cedente, infatti, la pubblicazione in
G.U. non può di per sé esplicare alcun effetto di pubblicità notizia nei confronti del singolo debitore ceduto e ciò è corroborato dalla circostanza per cui l'art. 4 co. 1 l. 130/1999 limita l'efficacia pubblicitaria della notizia sulle cessioni effettuate ai sensi della legge sul factoring. In particolare, la norma dispone che «alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione». Gli effetti previsti dal successivo comma 2, tuttavia, ineriscono: a) alle azioni a tutela della specifica destinazione delle somme incassate da parte della società di cartolarizzazione;
b) all'esclusione della possibilità per il debitore ceduto di compensare il credito oggetto di cessione con controcredito sorto successivamente all'adempimento pubblicitario;
c) all'opponibilità agli aventi causa del cedente e ai suoi creditori. Pertanto e con l'eccezione dell'ipotesi della compensazione, la norma non prende affatto in considerazione gli effetti della pubblicazione nel rapporto tra creditore cessionario e debitore ceduto ma esclusivamente quelli relativi al rapporto tra il cessionario e gli aventi causa del cedente, stabilendo che nei loro confronti la cessione è opponibile sin dal momento della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Del resto, che gli aventi causa del cedente debbano risentire della modificazione prodotta nel patrimonio del creditore ceduto dall'impegno di cessione assunto è del tutto in linea con la ricostruzione della cessione (e del factoring) come rapporto meramente bilaterale che si perfeziona con l'incontro delle volontà della parte cedente e di quella cessionaria.
Infine, è opportuno evidenziare che, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 4 co. 4 bis l. 130/1999, è escluso che, nell'ambito delle cessioni regolate dalla legge sulla cartolarizzazione, trovino applicazione le norme, quali gli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923 o l'art. 9 della legge sul contenzioso
5 R.G. 3559/2023
amministrativo (l. 2248/1865, allegato E), che prevedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle summenzionate. D'altronde, le aziende sanitarie locali sono estranee al novero delle pubbliche amministrazioni statali, alle quali sole si applica il divieto di cessione senza adesione di cui all'art. 70 r.d.
2240/1923 (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 29420 del 24/10/2023). Ne consegue che le censure mosse dalla parte opponente in ordine alla validità
e all'opponibilità della cessione per violazione delle specifiche norme che regolano la cessione di debiti delle pubbliche amministrazioni non hanno pregio.
3.2.- Nel caso di specie, la parte opposta ha provato di aver stipulato in data 28/06/2021 con un contratto quadro Controparte_4 di cessione di crediti, avente ad oggetto alcuni crediti presenti (denominati nel contratto «crediti iniziali») e i crediti futuri vantatati dall'impresa cedente e rispondenti ai criteri generali ivi indicati. Tale contratto, che per la cessione dei crediti futuri ha causa squisitamente normativa, disciplina nel dettaglio il procedimento attraverso il quale l'impresa cedente può proporre l'acquisto di un tal credito e la cessionaria accettare tale acquisto nonché l'onere per la cessionaria di comunicare, dopo ciascuna cessione successiva, alle pubbliche amministrazioni cedute l'avvenuta cessione.
La parte opposta ha adempiuto all'onere di pubblicità notizia della cessione e depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 77, parte II, del
01/07/2021.
Ha, inoltre, prodotto la proposta di in Controparte_4 ordine alla cessione dei crediti vantati nei confronti dell per gli Parte_2 appalti summenzionati e la propria accettazione della proposta d'acquisto.
3.3.- Infine, la parte opposta ha documentato di aver comunicato, in Parte data 06/08/2021, all di l'avvenuta cessione del credito vantato Pt_2 nei suoi confronti da (cfr. all. n. 11, Controparte_4 fascicolo monitorio prodotto dalla parte opposta).
In proposito, occorre tuttavia constatare che la comunicazione con la quale la parte opponente ha notificato la cessione alla debitrice ceduta è equivoca e appare relativa ad altri crediti vantati da Parte_3
6
[...] R.G. 3559/2023
Assoluto nei confronti di altre p.a. Essa, infatti, statuisce che «nell'ambito di una più ampia cessione di crediti in blocco effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, Controparte_4
[…] ha ceduto – a titolo oneroso, in blocco e pro soluto – a Controparte_1
[…] una pluralità di crediti vantati dalla Cedente nei Vostri confronti e derivanti dall'accordo Quadro – Lotto Geografico Sicilia […]; relativi a servizi
e/o prestazione di Servizi (i “Servizi”) da parte di Controparte_4
per Vostro conto (le “Prestazioni Rilevanti”)», aggiungendo
[...] immediatamente dopo che i «crediti derivano dall'erogazione delle
Prestazioni Rilevanti e comprendono tutte le ragioni di credito vantate dalla
Cedente – e cedute alla scrivente – nei Vostri confronti in Controparte_1 relazione all'Allegato B (“Lista Crediti Ceduti”), con i relativi interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che eventualmente assistono i crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi. Per effetto della cessione in oggetto, tutte le obbligazioni di pagamento dipendenti dalla
Vostra suddetta posizione debitoria dovranno essere adempiute esclusivamente in favore della scrivente . Controparte_1
Tale comunicazione, necessaria per il credito azionato poiché facente parte dei crediti ceduti nella forma del factoring, non è idonea a rendere la cessione opponibile nei confronti del debitore ceduto.
Sul punto, si evidenzia che la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è atto a forma libera, che, a dispetto del nome, non richiede attività notificatoria in senso proprio e che può essere identificata in qualunque comunicazione idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del credito (tra le altre, Cass. Sez. 6, ordinanza n. 12734 del
13/05/2021). Non è necessario che essa includa anche l'atto di cessione e, stante il silenzio dell'art. 1264 c.c. sul punto, è possibile che essa provenga dal cessionario e non dal creditore cedente (tra le altre, Cass. Sez. 6, ordinanza n. 5869 del 13/03/2014). Alla luce dello scopo che la notificazione
è destinata ad assolvere, ciò che davvero rileva è che essa sia idonea a fornire al debitore ceduto piena assicurazione sulla prova e sulla non
7 R.G. 3559/2023
problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (in termini, Cass. Sez.
3. sentenza n. 9761 del 10/05/2005).
Orbene, la palese ambiguità della notificazione effettuata dalla parte opposta, che espressamente correla la cessione a crediti vantati per altro titolo (accordo quadro relativo alla Regione Sicilia), ha reso del tutto incerta l'acquisizione nella parte opponente della consapevolezza in ordine all'avvenuta cessione. In proposito, è utile evidenziare che la debitrice ceduta non poteva conoscere il contratto, successivo alla pubblicazione in
G.U., con cui le altre parti avevano disposto in ordine allo specifico credito vantato nei suoi confronti né avrebbe potuto risolvere l'equivoco utilizzando la normale diligenza e controllando nella gazzetta ufficiale, atteso che -per un verso- anche nella notizia ivi pubblicata si fa riferimento all'accordo quadro della Regione Sicilia e che -per altro verso- la cessione dei crediti futuri è pubblicizzata in modo del tutto indeterminato, senza alcun riferimento specifico ai debiti cedibili in futuro.
Del resto, è pur vero che la lista dei crediti ceduti, inclusa nella comunicazione, fa riferimento ai crediti vantati da Controparte_4
Parte
nei confronti dell opponente, ma dinanzi all'ambiguità prodotta
[...] dalla cessionaria, non v'è ragione di ritenere che il dubbio dovesse essere Parte sciolto dall nel senso di ritenere corretta la predetta lista e sbagliata l'indicazione del titolo in luogo dell'ipotesi inversa.
Pertanto, avuto riguardo anche alla funzione probatoria nei confronti del cedente dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cessionario, una notificazione che indichi il titolo sbagliato non può sortire gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., sicché legittimamente la debitrice ceduta ha adempiuto nei confronti del creditore originario. In tale prospettiva, non essendovi stato inadempimento da parte della debitrice ceduta, è infondata anche la pretesa relativa agli interessi moratori.
3.4.- L'opposizione è, in definitiva, fondata e deve essere accolta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, alla luce delle considerazioni suesposte e della riconosciuta liberazione della debitrice in seguito ai pagamenti effettuati, non merita
8 R.G. 3559/2023
accoglimento la domanda di adempimento svolta dalla parte opposta.
Costei, infatti, dovrà rivolgere le sue pretese nei confronti della controparte contrattuale, la quale, trattenendo per sé il pagamento di un credito già ceduto, ha nei fatti inadempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto quadro di cessione.
4.- La domanda di ripetizione, espressamente subordinata all'ipotesi in cui fossero accolte le domande avverse, è assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
5.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta, quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opponente.
Non occorre, invece, provvedere sulle spese e sui compensi relativi al rapporto processuale tra la parte opponente e la terza chiamata, e ciò in ragione dell'assorbimento della domanda e della mancata costituzione in giudizio della terza convenuta.
5.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 607,00
(contributo unificato) ed € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 634,00.
5.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
260.000,01 ad € 520.000,00 (così determinato in base al disputandum).
Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da 260.000,01 € a 520.000,00 €
Parte_4
Studio 3.544,00 € / 3.544,00 €
9 R.G. 3559/2023
Introduttiva 2.338,00 € -50% 1.169,00 €
Istruttoria 10.411,00 € -50% 5.205,50 €
Decisoria 6.164,00 € -50% 3.082,00 €
TOTALE 13.000,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 3559/2023 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_2 CP_1
con la chiamata in causa di , disattesa ogni
[...] Controparte_2 altra questione e assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
675/2023 reso dal Tribunale di Lecce il 29/03/2023;
2) RIGETTA la domanda di adempimento proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Parte_2 spese e compensi di lite, che si liquidano in € 13.634,50 (di cui € 634,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) NULLA sulle spese tra e . Parte_2 Controparte_2
Lecce, 16/02/2025.
Il giudice
IC GR
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. IC GR, all'esito dell'udienza odierna del 16/12/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3559/2023 R.G. avente ad oggetto cessione di crediti proposta da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio
AS e MA ET,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa da avv. Concetta Sorrentino,
-parte opposta- nonché
), Controparte_2 P.IVA_3
-terza chiamata contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3559/2023
1.1.- L ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_2
675/2023 con cui il Tribunale di Lecce le ha ingiunto di pagare ad
[...] la somma di € 280.287,96 oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria.
Ha riferito che il credito azionato in via monitoria attiene a tre contratti di appalto, stipulati in esecuzione dell'accordo quadro intervenuto tra il
Commissario Straordinario e il , CP_3 Controparte_4
e aventi ad oggetto lavori di adeguamento e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso degli ospedali di Casarano, Copertino e Galatina. Ha allegato che in data 28/10/2021 con avvisi di pagamento nn. 42647, 42648
e 44495 ha estinto ogni obbligazione nei confronti del creditore originario
. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: - il difetto di legittimazione della controparte in ragione dalla mancata indicazione, nell'atto di cessione notificatole, del contratto ceduto, facendo la cessione riferimento invece all'accordo quadro relativo alla Regione Sicilia;
- la nullità della cessione in favore della controparte per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 70 r.d. 2440/1923; - l'inopponibilità a sé della cessione per la mancata sua adesione alla cessione medesima, in violazione dell'art. 70 r.d.
2440/1923 e dell'art. 9 all. E) l. 2248/1865; - l'inopponibilità a sé della cessione per la mancata notificazione della cessione a norma dell'art. 117 co. 4 bis d.l. 34/2020; - l'insussistenza di ritardo nell'adempimento e l'infondatezza della pretesa relativa agli interessi moratori.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito anche relativo agli interessi di mora, con revoca del decreto opposto;
b) in subordine all'accoglimento dell'avversa pretesa, la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a , con Controparte_4 autorizzazione a chiamare in causa il creditore cedente. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 05/05/2023).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
2 R.G. 3559/2023
In particolare, ha dedotto: - che la cessione è avvenuta a norma della l.
130/1999 e che, pertanto, non è soggetta agli oneri previsti in via generale per le cessioni in cui la pubblica amministrazione sia debitrice;
- che il Parte pagamento dell in favore di è Controparte_4 avvenuto successivamente alla notificazione della cessione, con conseguente opponibilità della cessione e impossibilità di riconoscere effetto liberatorio al pagamento.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto;
b) in ogni caso, la condanna della parte opponente al pagamento di € 280.287,96 oltre agli interessi moratori. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 25/10/2023).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione delle parti del
19/04/2024, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, preso atto che l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo non era stata delibata nell'ambito delle verifiche ex art. 171 bis c.p.c., ha fissato la nuova prima udienza, autorizzando la parte a chiamare in causa Controparte_4
.
[...]
1.4.- La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti ed è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di
[...]
, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità CP_2 della notifica nei suoi confronti.
In proposito, occorre evidenziare che, nonostante la modifica della denominazione del , non vi sono dubbi sull'identità della persona CP_4 giuridica, che ha mantenuto i medesimi codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA nonché la medesima sede, come si può evincere dal confronto tra i dati riportati nell'accordo quadro stipulato da con il Commissario Controparte_4 CP_5
e quelli riportati nella visura ordinaria di CP_3 Controparte_2
3 R.G. 3559/2023
acquisita presso la Camera di commercio di Roma (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione della parte opposta e allegato denominato visura, prodotto dalla parte opponente in data 17/02/2025).
3.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3.1.- Giova premettere che sono pacifiche tra le parti sia l'esistenza del titolo creditorio sia la quantificazione del debito. La controversia, infatti, si incentra esclusivamente sulla questione dell'opponibilità della cessione alla parte opponente e sulla conseguente liberazione della debitrice che ha adempiuto in favore del creditore cedente.
In tale prospettiva, si evidenzia che la cessione in questione è avvenuta a norma della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (l. 130/1999), il cui art. 4 prevede, per il tramite del rinvio all'art. 58 TUB, che il cessionario dà notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Com'è noto, l'art. 1264 c.c. disciplina l'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, prevedendo che la cessione è efficace nei suoi confronti dal momento dell'accettazione o della notificazione. In altri termini, sino al momento in cui la cessione diviene opponibile al debitore ceduto e salva l'ipotesi della conoscenza in altro modo della cessione, se costui esegue la prestazione in favore del creditore originario, egli è liberato dall'obbligazione; per converso, se il debitore adempie in favore del creditore cedente dopo che la cessione è divenuta a lui opponibile, non si verifica l'effetto liberatorio né la conseguente estinzione dell'obbligazione ma l'inadempimento accompagnato da un indebito oggettivo.
La citata legge sulla cartolarizzazione consente inoltre la cessione di crediti futuri secondo il modello del factoring (l. 52/1991). In tale specifico caso, tuttavia, non è sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, che sarà opponibile al debitore ceduto secondo le regole ordinarie poste dall'art. 1264 c.c.
4 R.G. 3559/2023
Con riferimento alla cessione di indeterminati crediti futuri nei confronti di indeterminati debitori dell'impresa cedente, infatti, la pubblicazione in
G.U. non può di per sé esplicare alcun effetto di pubblicità notizia nei confronti del singolo debitore ceduto e ciò è corroborato dalla circostanza per cui l'art. 4 co. 1 l. 130/1999 limita l'efficacia pubblicitaria della notizia sulle cessioni effettuate ai sensi della legge sul factoring. In particolare, la norma dispone che «alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione». Gli effetti previsti dal successivo comma 2, tuttavia, ineriscono: a) alle azioni a tutela della specifica destinazione delle somme incassate da parte della società di cartolarizzazione;
b) all'esclusione della possibilità per il debitore ceduto di compensare il credito oggetto di cessione con controcredito sorto successivamente all'adempimento pubblicitario;
c) all'opponibilità agli aventi causa del cedente e ai suoi creditori. Pertanto e con l'eccezione dell'ipotesi della compensazione, la norma non prende affatto in considerazione gli effetti della pubblicazione nel rapporto tra creditore cessionario e debitore ceduto ma esclusivamente quelli relativi al rapporto tra il cessionario e gli aventi causa del cedente, stabilendo che nei loro confronti la cessione è opponibile sin dal momento della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Del resto, che gli aventi causa del cedente debbano risentire della modificazione prodotta nel patrimonio del creditore ceduto dall'impegno di cessione assunto è del tutto in linea con la ricostruzione della cessione (e del factoring) come rapporto meramente bilaterale che si perfeziona con l'incontro delle volontà della parte cedente e di quella cessionaria.
Infine, è opportuno evidenziare che, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 4 co. 4 bis l. 130/1999, è escluso che, nell'ambito delle cessioni regolate dalla legge sulla cartolarizzazione, trovino applicazione le norme, quali gli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923 o l'art. 9 della legge sul contenzioso
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amministrativo (l. 2248/1865, allegato E), che prevedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle summenzionate. D'altronde, le aziende sanitarie locali sono estranee al novero delle pubbliche amministrazioni statali, alle quali sole si applica il divieto di cessione senza adesione di cui all'art. 70 r.d.
2240/1923 (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 29420 del 24/10/2023). Ne consegue che le censure mosse dalla parte opponente in ordine alla validità
e all'opponibilità della cessione per violazione delle specifiche norme che regolano la cessione di debiti delle pubbliche amministrazioni non hanno pregio.
3.2.- Nel caso di specie, la parte opposta ha provato di aver stipulato in data 28/06/2021 con un contratto quadro Controparte_4 di cessione di crediti, avente ad oggetto alcuni crediti presenti (denominati nel contratto «crediti iniziali») e i crediti futuri vantatati dall'impresa cedente e rispondenti ai criteri generali ivi indicati. Tale contratto, che per la cessione dei crediti futuri ha causa squisitamente normativa, disciplina nel dettaglio il procedimento attraverso il quale l'impresa cedente può proporre l'acquisto di un tal credito e la cessionaria accettare tale acquisto nonché l'onere per la cessionaria di comunicare, dopo ciascuna cessione successiva, alle pubbliche amministrazioni cedute l'avvenuta cessione.
La parte opposta ha adempiuto all'onere di pubblicità notizia della cessione e depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 77, parte II, del
01/07/2021.
Ha, inoltre, prodotto la proposta di in Controparte_4 ordine alla cessione dei crediti vantati nei confronti dell per gli Parte_2 appalti summenzionati e la propria accettazione della proposta d'acquisto.
3.3.- Infine, la parte opposta ha documentato di aver comunicato, in Parte data 06/08/2021, all di l'avvenuta cessione del credito vantato Pt_2 nei suoi confronti da (cfr. all. n. 11, Controparte_4 fascicolo monitorio prodotto dalla parte opposta).
In proposito, occorre tuttavia constatare che la comunicazione con la quale la parte opponente ha notificato la cessione alla debitrice ceduta è equivoca e appare relativa ad altri crediti vantati da Parte_3
6
[...] R.G. 3559/2023
Assoluto nei confronti di altre p.a. Essa, infatti, statuisce che «nell'ambito di una più ampia cessione di crediti in blocco effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, Controparte_4
[…] ha ceduto – a titolo oneroso, in blocco e pro soluto – a Controparte_1
[…] una pluralità di crediti vantati dalla Cedente nei Vostri confronti e derivanti dall'accordo Quadro – Lotto Geografico Sicilia […]; relativi a servizi
e/o prestazione di Servizi (i “Servizi”) da parte di Controparte_4
per Vostro conto (le “Prestazioni Rilevanti”)», aggiungendo
[...] immediatamente dopo che i «crediti derivano dall'erogazione delle
Prestazioni Rilevanti e comprendono tutte le ragioni di credito vantate dalla
Cedente – e cedute alla scrivente – nei Vostri confronti in Controparte_1 relazione all'Allegato B (“Lista Crediti Ceduti”), con i relativi interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che eventualmente assistono i crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi. Per effetto della cessione in oggetto, tutte le obbligazioni di pagamento dipendenti dalla
Vostra suddetta posizione debitoria dovranno essere adempiute esclusivamente in favore della scrivente . Controparte_1
Tale comunicazione, necessaria per il credito azionato poiché facente parte dei crediti ceduti nella forma del factoring, non è idonea a rendere la cessione opponibile nei confronti del debitore ceduto.
Sul punto, si evidenzia che la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è atto a forma libera, che, a dispetto del nome, non richiede attività notificatoria in senso proprio e che può essere identificata in qualunque comunicazione idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del credito (tra le altre, Cass. Sez. 6, ordinanza n. 12734 del
13/05/2021). Non è necessario che essa includa anche l'atto di cessione e, stante il silenzio dell'art. 1264 c.c. sul punto, è possibile che essa provenga dal cessionario e non dal creditore cedente (tra le altre, Cass. Sez. 6, ordinanza n. 5869 del 13/03/2014). Alla luce dello scopo che la notificazione
è destinata ad assolvere, ciò che davvero rileva è che essa sia idonea a fornire al debitore ceduto piena assicurazione sulla prova e sulla non
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problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (in termini, Cass. Sez.
3. sentenza n. 9761 del 10/05/2005).
Orbene, la palese ambiguità della notificazione effettuata dalla parte opposta, che espressamente correla la cessione a crediti vantati per altro titolo (accordo quadro relativo alla Regione Sicilia), ha reso del tutto incerta l'acquisizione nella parte opponente della consapevolezza in ordine all'avvenuta cessione. In proposito, è utile evidenziare che la debitrice ceduta non poteva conoscere il contratto, successivo alla pubblicazione in
G.U., con cui le altre parti avevano disposto in ordine allo specifico credito vantato nei suoi confronti né avrebbe potuto risolvere l'equivoco utilizzando la normale diligenza e controllando nella gazzetta ufficiale, atteso che -per un verso- anche nella notizia ivi pubblicata si fa riferimento all'accordo quadro della Regione Sicilia e che -per altro verso- la cessione dei crediti futuri è pubblicizzata in modo del tutto indeterminato, senza alcun riferimento specifico ai debiti cedibili in futuro.
Del resto, è pur vero che la lista dei crediti ceduti, inclusa nella comunicazione, fa riferimento ai crediti vantati da Controparte_4
Parte
nei confronti dell opponente, ma dinanzi all'ambiguità prodotta
[...] dalla cessionaria, non v'è ragione di ritenere che il dubbio dovesse essere Parte sciolto dall nel senso di ritenere corretta la predetta lista e sbagliata l'indicazione del titolo in luogo dell'ipotesi inversa.
Pertanto, avuto riguardo anche alla funzione probatoria nei confronti del cedente dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cessionario, una notificazione che indichi il titolo sbagliato non può sortire gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., sicché legittimamente la debitrice ceduta ha adempiuto nei confronti del creditore originario. In tale prospettiva, non essendovi stato inadempimento da parte della debitrice ceduta, è infondata anche la pretesa relativa agli interessi moratori.
3.4.- L'opposizione è, in definitiva, fondata e deve essere accolta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, alla luce delle considerazioni suesposte e della riconosciuta liberazione della debitrice in seguito ai pagamenti effettuati, non merita
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accoglimento la domanda di adempimento svolta dalla parte opposta.
Costei, infatti, dovrà rivolgere le sue pretese nei confronti della controparte contrattuale, la quale, trattenendo per sé il pagamento di un credito già ceduto, ha nei fatti inadempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto quadro di cessione.
4.- La domanda di ripetizione, espressamente subordinata all'ipotesi in cui fossero accolte le domande avverse, è assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
5.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta, quanto al rapporto processuale tra costei e la parte opponente.
Non occorre, invece, provvedere sulle spese e sui compensi relativi al rapporto processuale tra la parte opponente e la terza chiamata, e ciò in ragione dell'assorbimento della domanda e della mancata costituzione in giudizio della terza convenuta.
5.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 607,00
(contributo unificato) ed € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 634,00.
5.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da €
260.000,01 ad € 520.000,00 (così determinato in base al disputandum).
Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva, dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da 260.000,01 € a 520.000,00 €
Parte_4
Studio 3.544,00 € / 3.544,00 €
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Introduttiva 2.338,00 € -50% 1.169,00 €
Istruttoria 10.411,00 € -50% 5.205,50 €
Decisoria 6.164,00 € -50% 3.082,00 €
TOTALE 13.000,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 3559/2023 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_2 CP_1
con la chiamata in causa di , disattesa ogni
[...] Controparte_2 altra questione e assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
675/2023 reso dal Tribunale di Lecce il 29/03/2023;
2) RIGETTA la domanda di adempimento proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Parte_2 spese e compensi di lite, che si liquidano in € 13.634,50 (di cui € 634,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) NULLA sulle spese tra e . Parte_2 Controparte_2
Lecce, 16/02/2025.
Il giudice
IC GR
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