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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio iscritto al n. 2253/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Valletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Gian Domenico Romagnosi n. 1/B, Roma
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.7.2002 e trascritto nei registri di stato civile
1 del Comune di Rapolano Terme (SI) al numero 4 – parte II – Serie C – Anno
2002 (doc. 5) ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI
1) con riferimento ai figli, ed Pt_3 Pt_4 Per_1
a) in ragione della maggiore età e dell'indipendenza economica dei due figli,
e , i ricorrenti nulla prevedono in relazione all'affidamento degli Pt_3 Pt_4 stessi ed al relativo mantenimento;
b) in ragione della minore età della figlia, i ricorrenti così prevedono: Per_1
1) la figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i Per_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia
Per_1
2) la figlia viene affidata in maniera paritaria con collocamento Per_1 alternato alle seguenti e sotto riportate condizioni:
3) la prima e la terza settimana la figlia starà con il padre dall'uscita di scuola del lunedì (ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, verrà prelevata dal padre dall'abitazione della madre alle ore 14:30) sino al giovedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola, ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00, mentre starà con la madre dal giovedì dall'uscita di scuola (ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, prelevandola dall'abitazione del padre alle ore
14:30) sino al lunedì mattina (compreso il fine settimana) quando la
2 riaccompagnerà a scuola, ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, riportandola presso l'abitazione del padre entro le ore 10:00;
4) la seconda e la quarta settimana la figlia starà con la madre dall'uscita di scuola del lunedì (ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, verrà prelevata dalla madre dall'abitazione del padre alle ore 14:30) sino al giovedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola, ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, riportandola presso l'abitazione del padre entro le ore 10:00, mentre starà con il padre dal giovedì dall'uscita di scuola (ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, prelevandola dall'abitazione della madre alle ore 14:30) sino al lunedì mattina (compreso il fine settimana) quando la riaccompagnerà a scuola, ovvero, nel caso in cui non vada a scuola, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00;
5) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre, la figlia minore starà con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio la figlia minore starà con la madre e viceversa;
6) durante le vacanze pasquali: ad anni alterni la figlia minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa;
7) durante le vacanze estive: il padre terrà con sé la figlia minore per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia minore, nonché le date di partenza e ritorno;
8) le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
9) i genitori si impegnano a trascorrere, entrambi, assieme alla figlia minore il giorno del suo compleanno. Tutti i periodi e gli orari sopra indicati possono essere modificati, previo accordo tra i ricorrenti, per esigenze di entrambi i genitori e della figlia minore e dovranno essere gestiti dai genitori con correttezza e buona fede e nel superiore interesse della figlia minore;
3 e con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori. Relativamente alle spese straordinarie i ricorrenti concordano che saranno ripartite al 50%
(cinquanta per cento ciascuno) e ciò nel rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e che, ad ogni buon conto, viene allegato al presente atto (doc. 10);
c) i ricorrenti godono di propria adeguata indipendenza economica e dichiarano che dal matrimonio non residuano ulteriori rapporti di natura patrimoniale meritevoli, a qualsiasi titolo, di regolamentazione e che, comunque, ogni altro rapporto economico è stato precedentemente regolamentato con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno da l'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
d) i ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 20/07/2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rapolano Terme
(SI) al numero 4, parte II, Serie C, Anno 2002 e che si sono separati con sentenza del Tribunale Ordinario di Siena del 21/09/2023; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (6.5.1999), (6.10.2003), entrambi maggiorenni ed Pt_3 Pt_4 economicamente autosufficienti e (23.6.2011), minorenne e ritenuto Per_1
4 che le condizioni pattuite non contrastano con l'interesse di quest'ultima, risultando altresì, alla luce del contenuto dell'accordo, manifestamente superfluo l'ascolto della prole;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 20/07/2002 dai coniugi , nata il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2
nato il27/06/1968 a Tarquinia (VT), atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di Rapolano Terme (SI) al numero 4 – parte II – Serie C – Anno 2002 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rapolano Terme (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 19/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
5 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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