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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3685/2022 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Str. Centrale Umbra n.463/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuliani del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci n.6 – 06073 Corciano (PG) e comunque all'indirizzo di posta elettronica certificata: giusta Email_1 nomina a margine del presente atto (CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, (cf ), in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli, c.f. . per delega a calce del C.F._2 presente atto in base a D.G.R n. 880 del 31.8.2022 ed elettivamente domiciliata presso la medesima
(Servizio Avvocatura Regionale) in Perugia, Corso Vannucci n. 96, (CF CP_1
) P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
ACCERTARE che la SI.ra si è scontrata, alla guida della propria auto, con un Parte_1 animale selvatico, riportando danni al mezzo oltre a lesioni dell'integrità psico-fisica e, per l'effetto CONDANNARE la ai sensi dell'art. 2052 c.c., al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, derivato alla SI.ra dal sinistro occorso in data 04 gennaio Parte_1
2022. Nella quantificazione del danno biologico ci si riporta alle determinazioni della CTU espletata in corso di causa e per la quantificazione del danno materiale alla documentazione in atti, con condanna alle spese di lite
Per la : CP_1
Voglia l'Ecc,mo Giudice adito: pagina 1 di 4 Nel merito, in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perchè infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel merito, in ipotesi denegata e subordinata: di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore :
liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato tenuto conto della percentuale di corresponsabilità del conducente nella determinazione del sinistro da valutarsi anche e per gli effetti di cui all'art. 2054 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052
c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”; “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché CP_1
delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa CP_1
nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno…in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi….nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al pagina 2 di 4 danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1).”
(Ord. Cass. Sez. 6 nr. 27931/2022). Ciò premesso, ed affermata pertanto la legittimazione passiva dell' dal verbale redatto dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo CP_2 dell'incedente poco dopo che lo stesso si era verificato e dalle foto ad esso allegate, che ritraggono lo stato della vettura della sig.ra , non sembrano potersi nutrire dubbi sul fatto che l'incidente Parte_1
sia stato causato da un animale selvatico, e più precisamente da un cinghiale, come riportato nel predetto verbale, dove alla voce “natura dell'incidente” viene apposta la dicitura “veicolo in marcia contro animale-cinghiale”: che l'animale selvatico sia stato individuato proprio in un cinghiale, si evince dal fatto che gli stessi agenti verbalizzanti hanno riscontrato la presenza di peli di animale “sul paraurti anteriore spigolo destro” della vettura condotta dalla , ciò ha permesso di Parte_1 individuare in maniera specifica il tipo di animale coinvolto nell'incidente. Quanto alla dinamica di quest'ultimo, l'assenza di segni di frenata sulla strada e l'impatto avvenuto sullo spigolo destro della vettura, confermano quanto dichiarato dalla ai verbalizzanti e cioè che l'animale sia Parte_1
sbucato improvvisamente immettendosi repentinamente in strada, impedendo alla conducente il tentativo di attuazione di qualsiasi manovra, atta ad impedire l'impatto: peraltro, nonostante sia la stessa parte convenuta a far presente che nello stesso tratto di strada si era già verificato un incidente analogo, nessuna segnalazione stradale di pericolo risulta istallata sul luogo, seppure attività non di competenza dell'Ente convenuto. Il danno patrimoniale risarcibile per la riparazione della vettura – considerato lo stato dell'automobile come visibile dalle foto allegate in atti - appare congruo nella misura di cui al preventivo allegato in atti, pari ad € 4875,90 mentre in riferimento al risarcimento per le lesioni riportata alla persona, dalla CTU medica si è accertato che la SI.ra ha riportato Parte_1
un danno biologico pari al 2,5% e una inabilità temporanea al 75% di gg 20; di gg 10 al 50% e di gg 10 al 25% , il tutto quantificabile in un risarcimento di € 3830,00 di cui € 2.238,95 quale danno biologico pagina 3 di 4 permanente;
€ 1242,90 quale danno biologico temporaneo ed € 348,18 quale danno morale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1
della somma di complessivi € 8705,90 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_1
Condanna la in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%, oltre al pagamento delle spese di CTU come già liquidate
Perugia, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3685/2022 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Str. Centrale Umbra n.463/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuliani del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci n.6 – 06073 Corciano (PG) e comunque all'indirizzo di posta elettronica certificata: giusta Email_1 nomina a margine del presente atto (CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, (cf ), in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli, c.f. . per delega a calce del C.F._2 presente atto in base a D.G.R n. 880 del 31.8.2022 ed elettivamente domiciliata presso la medesima
(Servizio Avvocatura Regionale) in Perugia, Corso Vannucci n. 96, (CF CP_1
) P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
ACCERTARE che la SI.ra si è scontrata, alla guida della propria auto, con un Parte_1 animale selvatico, riportando danni al mezzo oltre a lesioni dell'integrità psico-fisica e, per l'effetto CONDANNARE la ai sensi dell'art. 2052 c.c., al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, derivato alla SI.ra dal sinistro occorso in data 04 gennaio Parte_1
2022. Nella quantificazione del danno biologico ci si riporta alle determinazioni della CTU espletata in corso di causa e per la quantificazione del danno materiale alla documentazione in atti, con condanna alle spese di lite
Per la : CP_1
Voglia l'Ecc,mo Giudice adito: pagina 1 di 4 Nel merito, in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perchè infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel merito, in ipotesi denegata e subordinata: di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore :
liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato tenuto conto della percentuale di corresponsabilità del conducente nella determinazione del sinistro da valutarsi anche e per gli effetti di cui all'art. 2054 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052
c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”; “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché CP_1
delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa CP_1
nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno…in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi….nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al pagina 2 di 4 danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1).”
(Ord. Cass. Sez. 6 nr. 27931/2022). Ciò premesso, ed affermata pertanto la legittimazione passiva dell' dal verbale redatto dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo CP_2 dell'incedente poco dopo che lo stesso si era verificato e dalle foto ad esso allegate, che ritraggono lo stato della vettura della sig.ra , non sembrano potersi nutrire dubbi sul fatto che l'incidente Parte_1
sia stato causato da un animale selvatico, e più precisamente da un cinghiale, come riportato nel predetto verbale, dove alla voce “natura dell'incidente” viene apposta la dicitura “veicolo in marcia contro animale-cinghiale”: che l'animale selvatico sia stato individuato proprio in un cinghiale, si evince dal fatto che gli stessi agenti verbalizzanti hanno riscontrato la presenza di peli di animale “sul paraurti anteriore spigolo destro” della vettura condotta dalla , ciò ha permesso di Parte_1 individuare in maniera specifica il tipo di animale coinvolto nell'incidente. Quanto alla dinamica di quest'ultimo, l'assenza di segni di frenata sulla strada e l'impatto avvenuto sullo spigolo destro della vettura, confermano quanto dichiarato dalla ai verbalizzanti e cioè che l'animale sia Parte_1
sbucato improvvisamente immettendosi repentinamente in strada, impedendo alla conducente il tentativo di attuazione di qualsiasi manovra, atta ad impedire l'impatto: peraltro, nonostante sia la stessa parte convenuta a far presente che nello stesso tratto di strada si era già verificato un incidente analogo, nessuna segnalazione stradale di pericolo risulta istallata sul luogo, seppure attività non di competenza dell'Ente convenuto. Il danno patrimoniale risarcibile per la riparazione della vettura – considerato lo stato dell'automobile come visibile dalle foto allegate in atti - appare congruo nella misura di cui al preventivo allegato in atti, pari ad € 4875,90 mentre in riferimento al risarcimento per le lesioni riportata alla persona, dalla CTU medica si è accertato che la SI.ra ha riportato Parte_1
un danno biologico pari al 2,5% e una inabilità temporanea al 75% di gg 20; di gg 10 al 50% e di gg 10 al 25% , il tutto quantificabile in un risarcimento di € 3830,00 di cui € 2.238,95 quale danno biologico pagina 3 di 4 permanente;
€ 1242,90 quale danno biologico temporaneo ed € 348,18 quale danno morale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1
della somma di complessivi € 8705,90 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_1
Condanna la in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%, oltre al pagamento delle spese di CTU come già liquidate
Perugia, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4