TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 663/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. BR IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Parte_1 P.IVA_1 presentata e difesa dall'Avv. ANGIOLINI ALESSANDRO ( , C.F._1 come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, corso Italia 162 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione : “IN TESI A) Accertato e Dichiarato il grave inadempimento della per aver venduto alla un tintometro totalmente inidoneo all'uso, poiché Parte_2 Parte_1 affetto da gravi vizi occulti che ne impediscono l'utilizzo; B) Accertato e dichiarato altresì che a causa dei vizi e difetti del tintometro per cui è causa, la ha subito gravi disagi e danni;
C) Per l'effetto Parte_1 di quanto disposto alle precedenti lettere A) e B) revocare il D.I. n. 29/23 (37/23 R.G.) emesso dal Tribunale di Arezzo, dichiarare in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di vendita tra la società Parte_2 e la in riferimento alla compravendita del tintometro (fatt. n. 136/22) e condannare la con- Parte_1 venuta opposta sempre in via riconvenzionale alla restituzione delle somme pagate per l'acquisto dello stesso pari ad € 5531, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalla a causa dei disagi e pregiu- Parte_1 dizi causati alla stessa per il mancato uso del tintometro quantificati in € 3523 o a quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia. D) Accertato e dichiarato altresì che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 162 del 30.4.22 perché relativa a prodotti già conteggiati nella fattura n. 137/22 emessa dalla stessa convenuta opposta;
E) Accertato e dichiarato inoltre che il prezzo dei prodotti di cui alla fattura n. 137/22 non era concordato dalle parti, in ogni caso previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare il giusto prezzo degli stessi, rideterminandolo ai sensi dell'art. 1474 cc;
F) Compensare parzialmente gli importi dovuti dalla controparte alla esponente di cui al punto C) pari ad € 9054, o quel più o quel meno di giustizia, con il minor
1 importo accertato dovuto dall'esponente relativamente ai prodotti di cui alla fattura 137/22 emessa da con- troparte e di cui alla superiore lettera E), condannando la controparte al pagamento della differenza alla esponente. Con vittoria di spese e compensi professionali”
E
- ( in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata Parte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. BONOMEI VINCENZO ( , come da procura a C.F._2 margine di/in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.. Panozzi in Arezzo via Matteotti 10/B -parte convenuta opposta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “in via preliminare al merito, accertare e dichiarare l'altrui decadenza da qualsivoglia garanzia, ex art 1495 cc, non avendo controparte provveduto alle rituali relative contestazioni nei termini di legge. Nel merito respingere l'altrui opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, confermare l'opposto D.I.. In ogni con vittoria di compensi e spese di lite”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notificazione del Parte_1
Decreto n. 29/2023, depositato in data 10/01/2023 con il quale il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 14.355,77 oltre interessi e spese, Parte_2
a titolo saldo prezzo di un tintometro (macchinario con sistema digitale e software traducente formule per realizzare tinte e replicante colori delle vernici), come da preventivo e fatture.
Nel proporre opposizione, proponeva quali motivi: eccezione di inadempimento, attesa l' impossibilità di utilizzo per mancato, accertato funzionamento dell'apparecchio – che l'in- giungente si era rifiutata di riparare – recante vizi occulti che lo rendevano inutilizzabile, con conseguente comunicata risoluzione, richiesta di restituzione dell'acconto pagato (€
5.531,00) e danni (consistenti nell'inutilizzo di basi e pasta per vernice, nella differenza di prezzo di acquisto delle vernici da terzi, in ulteriori disagi), quantificati in € 3.523,00, per cui proponeva domanda riconvenzionale;
mancato ordine (recante firma diversa dal suo l.r.p.t., Sig. e perciò disconosciuta) di colori da esterno ed interno (recante Persona_1 il prezzo, comunque eccessivo, di € 8.617,18), direttamente recapitati a fronte della richiesta
2 di un semplice preventivo con l' indicazione dei prezzi, con conseguente necessità di loro rideterminazione ed applicazione. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: decadenza da ogni diritto di garanzia circa i vizi del tintometro e il prezzo praticato per la merce venduta, per mancata tempestiva de- nuncia – rispettivamente, dall'11/07/22 e dal 12/04/22; accettazione e mancato rifiuto della
(duplice) consegna della merce, nella consapevolezza del prezzo;
documentata consegna della merce di cui alla fattura N. 162/22, la quale non aveva un prezzo di mercato, poiché acquistabile solo da lei ed utilizzabile per soli suoi tintometri;
legittimità del rifiuto di inter- venire sul tintometro, in assenza del saldo prezzo, per il cui pagamento l'opponente (la quale ne aveva già preannunciato la riparazione ad opera di terzi) era già morosa. Rinunciava a proporre verificazione circa la firma sull'ordine, comunque successivo all'accordo prezzo dei colori. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà
3 di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Secondo univoco orientamento giu- risprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre
2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella respon- sabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve igno- rarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, relativamente al saldo del
4 prezzo del tintometro. Ed infatti, parte opponente ha fondato il primo motivo di opposizione proprio sul mancato funzionamento dello stesso, a seguito della sua consegna (“pochi mesi dopo la consegna del macchinario, avvenuta in data 12/04/2022, in data 11 del mese di luglio 2022 esso cessava improvvisamente di funzionare e risultava non più utilizzabile” (atto di citazione, p. 3; cfr. anche doc. 5 opponente).
Prima di analizzare la fondatezza nel merito del I motivo, giova analizzare, per riget- tarla, la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi occulti, tempestiva- mente sollevata da parte convenuta opposta ai sensi e per gli effetti dell'Art 1495 del c.c., per il quale “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta…”.
Ed infatti, alle udienze del 25/01/24 e 28/03/24 i testi (impiegata dell'attrice) Tes_1
e (imbiancatore e rifinitore dipendente dall'attrice) hanno confermato di Testimone_2 avere - la prima e, successivamente, il Sig. - comunicato all'opposta (Sig.ri Per_1 Tes_3
), per telefono, l'improvviso mancato funzionamento del tintometro, lo
[...] Tes_4 stesso giorno della consegna (11/07/22), il giorno successivo ed anche alcuni giorni dopo.
Tali dichiarazioni non risultano smentite dalle dichiarazioni, parzialmente contrastanti, del teste (del quale è, comunque, dubbia, la carica di “coamministratore” dell'op- Tes_4 posta (cfr. verbale ud.) - con conseguente sua eventuale incapacità di testimoniare – il quale si è limitato a negare di aver ricevuto personalmente telefonate il 12/07/22 e i giorni succes- sivi, provenienti dall'opponente. Allo stesso modo, dichiarazioni parzialmente contrastanti ma anche contraddittorie (“al fisso non mi risulta”; “nei giorni successivi è venuto fuori questa Part cosa con la ), e comunque non convincenti, sono state rese dal teste (dipendente Tes_5 della convenuta).
Ciò premesso, parte attrice ha proposto, quale primo motivo di opposizione, l'excep- tio inadimpleti contractus relativamente al mancato funzionamento del tintometro, con con- seguente risoluzione del contratto ex Art 1453, 1455 del c.c. e domanda, in via riconvenzio- nale, volta alla restituzione dell'acconto e al risarcimento dei danni, pari a € 3.523,00.
L'eccezione e la domanda riconvenzionale sono fondate, per i motivi che seguono.
All'esito della CTU licenziata dal G.I., il Consulente periculum i.m. a rile- Per_2 vato: “un fusibile fuori uso il quale non permetteva il funzionamento corretto dei canestri e del
5 dosaggio”, nonché “un collegamento di trasmissione dati dal software all'attrezzatura non era per- fettamente unito” (p. 3, 4).
Non rileva il fatto che “nell'occasione era necessario un semplice intervento di un elettri- cista e/o un informatico per rimuovere le cause del mancato funzionamento”, poiché è preciso obbligo del venditore garantire che la cosa venduta sia immune da vizi i quali la rendano inidonea a lui cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Art 1490 del c.c.). Per cui è assolutamente irrilevante la professionalità necessaria a rendere il bene utiliz- zabile – elettricista, tecnico informatico o altro.
Neppure rileva il fatto che l'apparecchio fosse nuovo o usato, trattandosi di circo- stanza del tutto irrilevante ai fini dell'operare della garanzia per vizi occulti.
Da ciò consegue che contrariamente a quanto rilevato dal CTU, l'attrezzatura non era funzionante al momento della vendita, con conseguente legittimità della comunicazione no- zione del contratto.
Ne consegue che, previa revoca sul punto del Decreto Ingiuntivo opposto, parte con- venuta dovrà essere condannata alla restituzione dell'acconto (€ 5.531,00) e al risarcimento del danno consistente nella differenza di prezzo di acquisto delle vernici da terzi, quantificato e documentato in € 2.523,00 (doc. 24, 25 opponente). L'acquisto della vernice già colorata presso altra azienda è stato confermato dai testi (“lo so perché le vernici le uso Testimone_2 io”; “si, è vero, anche ieri abbiamo preso altre vernici, già colorate”) e (“riconosco le Tes_1 fatture”). E così per un totale di € 8.054,00 importo il quale dovrà essere sottratto da quanto dovuto da parte attrice opponente.
***
Passando all'analisi del secondo motivo di opposizione, giova rigettare immediata- mente l'eccezione di decadenza, incongruamente sollevata da parte opposta con richiamo all' art. 1495 del c.c., disposizione la quale è applicabile alla garanzia per vizi occulti della cosa venduta, e non all'ipotesi di contestazione sull' accordo circa il relativo prezzo.
Giova inoltre osservare che parte convenuta opposta ha espressamente rinunciato a proporre istanza di verificazione ex Art 216 del c.p.c., in ordine al(l'avvenuto) disconosci- mento, operato da parte attrice opponente ex Art 215, n. 2 del c.p.c., in ordine alla firma,
6 apparentemente riconducibile al proprio rappresentante legale, sull'ordine di colori per cui
è causa.
Ne deriva l'inutilizzabilità di tale documento nel procedimento.
Ne deriva, altresì, il perdurante onere probatorio, in capo alla stessa opposta, circa l' avvenuto accordo tra le parti in ordine ai medesimi colori, a nulla rilevando la documentata consegna della merce in data 20/04/2022, come risulta dal d.d.t. da essa prodotto agli atti
(doc. 4). Ed infatti, parte attrice ha fondato il proprio secondo motivo di opposizione proprio sull' argomentazione per la quale l'opposta, anziché limitarsi ad inviare un semplice preven- tivo con l'indicazione dei prezzi, sulla quale avviare una trattativa, aveva recapitato merce senza che quest'ultima fosse preceduta da un accordo.
Parte convenuta ha assolto a tale onere probatorio per mezzo del teste udito Tes_6 all' udienza del 30/05/2024, il quale ha dichiarato che nell'occasione dell'invio della merce assieme al documento N. 267 del 02/04/2022, “la concordò il prezzo quando andammo, Pt_2 io e presso la loro sede (40 % +10%, ossia un doppio sconto applicato ai clienti sul prezzo Pt_2 pieno di listino), consegnando un listino cartaceo;
la merce fù inviata dopo. I preventivi furono in- viati prima. Il prezzo di cui al capitolo fu quello effettivamente applicato al cliente;
confermo che il preventivo fu inviato prima della merce”.
In conclusione. Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte attrice opponente dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, di € 14.355,77 meno € 8.054,00, e così per una differenza di € 6.301,77, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario in misura legale dalla domanda (non essendo stato dedotto un diverso dies a quo) fino al soddisfo.
7 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5077 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte attrice opponente e vengono liquidate in complessivi € 746,95, come da decreto del G.I. del
07.07.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 29/2023, depositato in data 10/01/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rap- Parte_2 presentante pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, € 6.301,77, oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alle spese di C.T.U. per € 746,95, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 17/12/2025
Il giudice
BR IE
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. BR IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Parte_1 P.IVA_1 presentata e difesa dall'Avv. ANGIOLINI ALESSANDRO ( , C.F._1 come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, corso Italia 162 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione : “IN TESI A) Accertato e Dichiarato il grave inadempimento della per aver venduto alla un tintometro totalmente inidoneo all'uso, poiché Parte_2 Parte_1 affetto da gravi vizi occulti che ne impediscono l'utilizzo; B) Accertato e dichiarato altresì che a causa dei vizi e difetti del tintometro per cui è causa, la ha subito gravi disagi e danni;
C) Per l'effetto Parte_1 di quanto disposto alle precedenti lettere A) e B) revocare il D.I. n. 29/23 (37/23 R.G.) emesso dal Tribunale di Arezzo, dichiarare in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di vendita tra la società Parte_2 e la in riferimento alla compravendita del tintometro (fatt. n. 136/22) e condannare la con- Parte_1 venuta opposta sempre in via riconvenzionale alla restituzione delle somme pagate per l'acquisto dello stesso pari ad € 5531, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalla a causa dei disagi e pregiu- Parte_1 dizi causati alla stessa per il mancato uso del tintometro quantificati in € 3523 o a quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia. D) Accertato e dichiarato altresì che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 162 del 30.4.22 perché relativa a prodotti già conteggiati nella fattura n. 137/22 emessa dalla stessa convenuta opposta;
E) Accertato e dichiarato inoltre che il prezzo dei prodotti di cui alla fattura n. 137/22 non era concordato dalle parti, in ogni caso previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare il giusto prezzo degli stessi, rideterminandolo ai sensi dell'art. 1474 cc;
F) Compensare parzialmente gli importi dovuti dalla controparte alla esponente di cui al punto C) pari ad € 9054, o quel più o quel meno di giustizia, con il minor
1 importo accertato dovuto dall'esponente relativamente ai prodotti di cui alla fattura 137/22 emessa da con- troparte e di cui alla superiore lettera E), condannando la controparte al pagamento della differenza alla esponente. Con vittoria di spese e compensi professionali”
E
- ( in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata Parte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. BONOMEI VINCENZO ( , come da procura a C.F._2 margine di/in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.. Panozzi in Arezzo via Matteotti 10/B -parte convenuta opposta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “in via preliminare al merito, accertare e dichiarare l'altrui decadenza da qualsivoglia garanzia, ex art 1495 cc, non avendo controparte provveduto alle rituali relative contestazioni nei termini di legge. Nel merito respingere l'altrui opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, confermare l'opposto D.I.. In ogni con vittoria di compensi e spese di lite”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notificazione del Parte_1
Decreto n. 29/2023, depositato in data 10/01/2023 con il quale il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 14.355,77 oltre interessi e spese, Parte_2
a titolo saldo prezzo di un tintometro (macchinario con sistema digitale e software traducente formule per realizzare tinte e replicante colori delle vernici), come da preventivo e fatture.
Nel proporre opposizione, proponeva quali motivi: eccezione di inadempimento, attesa l' impossibilità di utilizzo per mancato, accertato funzionamento dell'apparecchio – che l'in- giungente si era rifiutata di riparare – recante vizi occulti che lo rendevano inutilizzabile, con conseguente comunicata risoluzione, richiesta di restituzione dell'acconto pagato (€
5.531,00) e danni (consistenti nell'inutilizzo di basi e pasta per vernice, nella differenza di prezzo di acquisto delle vernici da terzi, in ulteriori disagi), quantificati in € 3.523,00, per cui proponeva domanda riconvenzionale;
mancato ordine (recante firma diversa dal suo l.r.p.t., Sig. e perciò disconosciuta) di colori da esterno ed interno (recante Persona_1 il prezzo, comunque eccessivo, di € 8.617,18), direttamente recapitati a fronte della richiesta
2 di un semplice preventivo con l' indicazione dei prezzi, con conseguente necessità di loro rideterminazione ed applicazione. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: decadenza da ogni diritto di garanzia circa i vizi del tintometro e il prezzo praticato per la merce venduta, per mancata tempestiva de- nuncia – rispettivamente, dall'11/07/22 e dal 12/04/22; accettazione e mancato rifiuto della
(duplice) consegna della merce, nella consapevolezza del prezzo;
documentata consegna della merce di cui alla fattura N. 162/22, la quale non aveva un prezzo di mercato, poiché acquistabile solo da lei ed utilizzabile per soli suoi tintometri;
legittimità del rifiuto di inter- venire sul tintometro, in assenza del saldo prezzo, per il cui pagamento l'opponente (la quale ne aveva già preannunciato la riparazione ad opera di terzi) era già morosa. Rinunciava a proporre verificazione circa la firma sull'ordine, comunque successivo all'accordo prezzo dei colori. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà
3 di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Secondo univoco orientamento giu- risprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre
2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella respon- sabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve igno- rarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, relativamente al saldo del
4 prezzo del tintometro. Ed infatti, parte opponente ha fondato il primo motivo di opposizione proprio sul mancato funzionamento dello stesso, a seguito della sua consegna (“pochi mesi dopo la consegna del macchinario, avvenuta in data 12/04/2022, in data 11 del mese di luglio 2022 esso cessava improvvisamente di funzionare e risultava non più utilizzabile” (atto di citazione, p. 3; cfr. anche doc. 5 opponente).
Prima di analizzare la fondatezza nel merito del I motivo, giova analizzare, per riget- tarla, la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi occulti, tempestiva- mente sollevata da parte convenuta opposta ai sensi e per gli effetti dell'Art 1495 del c.c., per il quale “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta…”.
Ed infatti, alle udienze del 25/01/24 e 28/03/24 i testi (impiegata dell'attrice) Tes_1
e (imbiancatore e rifinitore dipendente dall'attrice) hanno confermato di Testimone_2 avere - la prima e, successivamente, il Sig. - comunicato all'opposta (Sig.ri Per_1 Tes_3
), per telefono, l'improvviso mancato funzionamento del tintometro, lo
[...] Tes_4 stesso giorno della consegna (11/07/22), il giorno successivo ed anche alcuni giorni dopo.
Tali dichiarazioni non risultano smentite dalle dichiarazioni, parzialmente contrastanti, del teste (del quale è, comunque, dubbia, la carica di “coamministratore” dell'op- Tes_4 posta (cfr. verbale ud.) - con conseguente sua eventuale incapacità di testimoniare – il quale si è limitato a negare di aver ricevuto personalmente telefonate il 12/07/22 e i giorni succes- sivi, provenienti dall'opponente. Allo stesso modo, dichiarazioni parzialmente contrastanti ma anche contraddittorie (“al fisso non mi risulta”; “nei giorni successivi è venuto fuori questa Part cosa con la ), e comunque non convincenti, sono state rese dal teste (dipendente Tes_5 della convenuta).
Ciò premesso, parte attrice ha proposto, quale primo motivo di opposizione, l'excep- tio inadimpleti contractus relativamente al mancato funzionamento del tintometro, con con- seguente risoluzione del contratto ex Art 1453, 1455 del c.c. e domanda, in via riconvenzio- nale, volta alla restituzione dell'acconto e al risarcimento dei danni, pari a € 3.523,00.
L'eccezione e la domanda riconvenzionale sono fondate, per i motivi che seguono.
All'esito della CTU licenziata dal G.I., il Consulente periculum i.m. a rile- Per_2 vato: “un fusibile fuori uso il quale non permetteva il funzionamento corretto dei canestri e del
5 dosaggio”, nonché “un collegamento di trasmissione dati dal software all'attrezzatura non era per- fettamente unito” (p. 3, 4).
Non rileva il fatto che “nell'occasione era necessario un semplice intervento di un elettri- cista e/o un informatico per rimuovere le cause del mancato funzionamento”, poiché è preciso obbligo del venditore garantire che la cosa venduta sia immune da vizi i quali la rendano inidonea a lui cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Art 1490 del c.c.). Per cui è assolutamente irrilevante la professionalità necessaria a rendere il bene utiliz- zabile – elettricista, tecnico informatico o altro.
Neppure rileva il fatto che l'apparecchio fosse nuovo o usato, trattandosi di circo- stanza del tutto irrilevante ai fini dell'operare della garanzia per vizi occulti.
Da ciò consegue che contrariamente a quanto rilevato dal CTU, l'attrezzatura non era funzionante al momento della vendita, con conseguente legittimità della comunicazione no- zione del contratto.
Ne consegue che, previa revoca sul punto del Decreto Ingiuntivo opposto, parte con- venuta dovrà essere condannata alla restituzione dell'acconto (€ 5.531,00) e al risarcimento del danno consistente nella differenza di prezzo di acquisto delle vernici da terzi, quantificato e documentato in € 2.523,00 (doc. 24, 25 opponente). L'acquisto della vernice già colorata presso altra azienda è stato confermato dai testi (“lo so perché le vernici le uso Testimone_2 io”; “si, è vero, anche ieri abbiamo preso altre vernici, già colorate”) e (“riconosco le Tes_1 fatture”). E così per un totale di € 8.054,00 importo il quale dovrà essere sottratto da quanto dovuto da parte attrice opponente.
***
Passando all'analisi del secondo motivo di opposizione, giova rigettare immediata- mente l'eccezione di decadenza, incongruamente sollevata da parte opposta con richiamo all' art. 1495 del c.c., disposizione la quale è applicabile alla garanzia per vizi occulti della cosa venduta, e non all'ipotesi di contestazione sull' accordo circa il relativo prezzo.
Giova inoltre osservare che parte convenuta opposta ha espressamente rinunciato a proporre istanza di verificazione ex Art 216 del c.p.c., in ordine al(l'avvenuto) disconosci- mento, operato da parte attrice opponente ex Art 215, n. 2 del c.p.c., in ordine alla firma,
6 apparentemente riconducibile al proprio rappresentante legale, sull'ordine di colori per cui
è causa.
Ne deriva l'inutilizzabilità di tale documento nel procedimento.
Ne deriva, altresì, il perdurante onere probatorio, in capo alla stessa opposta, circa l' avvenuto accordo tra le parti in ordine ai medesimi colori, a nulla rilevando la documentata consegna della merce in data 20/04/2022, come risulta dal d.d.t. da essa prodotto agli atti
(doc. 4). Ed infatti, parte attrice ha fondato il proprio secondo motivo di opposizione proprio sull' argomentazione per la quale l'opposta, anziché limitarsi ad inviare un semplice preven- tivo con l'indicazione dei prezzi, sulla quale avviare una trattativa, aveva recapitato merce senza che quest'ultima fosse preceduta da un accordo.
Parte convenuta ha assolto a tale onere probatorio per mezzo del teste udito Tes_6 all' udienza del 30/05/2024, il quale ha dichiarato che nell'occasione dell'invio della merce assieme al documento N. 267 del 02/04/2022, “la concordò il prezzo quando andammo, Pt_2 io e presso la loro sede (40 % +10%, ossia un doppio sconto applicato ai clienti sul prezzo Pt_2 pieno di listino), consegnando un listino cartaceo;
la merce fù inviata dopo. I preventivi furono in- viati prima. Il prezzo di cui al capitolo fu quello effettivamente applicato al cliente;
confermo che il preventivo fu inviato prima della merce”.
In conclusione. Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte attrice opponente dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, di € 14.355,77 meno € 8.054,00, e così per una differenza di € 6.301,77, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario in misura legale dalla domanda (non essendo stato dedotto un diverso dies a quo) fino al soddisfo.
7 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5077 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte attrice opponente e vengono liquidate in complessivi € 746,95, come da decreto del G.I. del
07.07.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 29/2023, depositato in data 10/01/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rap- Parte_2 presentante pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, € 6.301,77, oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alle spese di C.T.U. per € 746,95, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 17/12/2025
Il giudice
BR IE
9