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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione degli effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 14/10/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 21/01/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in Parte_1 Controparte_1 data 25/08/2004, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 17/06/2006, e il 30/07/2014. Per_1 Per_2 Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 16/01/2025 per il tentativo, fallito, di conciliazione. Con sentenza non definitiva n. 111/2025 del 22/01/2025 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la determinazione dell'assegno in favore dei figli. In relazione al figlio minore deve essere disposto l'affidamento condiviso con collocamento Per_2 presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi all'applicazione dello stesso. In ordine alle modalità di visita del padre le parti concordano sui seguenti giorni e orari: ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 21,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore;
a settimane alterne, dalle ore 18,00 alle 23,00 del sabato e dalle ore 16,00 del sabato alle 23,00 della domenica;
cinque giorni consecutivi, nel periodo natalizio comprensivi, ad anni alterni, del Natale e del Capodanno;
tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, della domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo. Per quanto riguarda il periodo estivo va disposto che il padre possa tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente Per_2 nel mese di luglio o nel mese di agosto. Passando ad esaminare la questione del contributo di mantenimento del padre per i figli, giova preliminarmente osservare che la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013). Per quanto riguarda l'obbligo nei confronti del figlio maggiorenne, va evidenziato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie va riconosciuto l'obbligo di mantenimento, oltre che per il figlio minore anche in favore della figlia di diciannove anni, in quanto la Per_2 Per_1 pagina 2 di 3 stessa ha intrapreso un percorso di studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze e Tecniche del Servizio sociale presso l'Università La Sapienza di Roma. Allo stato – in base all'ordinanza presidenziale del 14/10/2021 adottata nel giudizio di separazione personale e confermata dal giudice delegato all'udienza del 16/01/2025 del presente giudizio – CP_1 è tenuto a corrispondere a la somma di € 300,00 per il mantenimento di
[...] Parte_1 entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito da entrambe le parti per metà ciascuno. La ricorrente negli anni 2022 e 2023 ha percepito redditi, rispettivamente, per complessivi € 15.430,00 ed € 14.568,18 e abita in una casa condotta in locazione;
il resistente svolge l'attività di imbianchino e non ha prodotto dichiarazioni dei redditi. L'immobile che era destinato a casa coniugale è in comproprietà tra le parti, ma è gravato da mutuo per il quale non sono state più pagate le rate, con conseguente decadenza delle parti dal beneficio del termine. Ritiene il Collegio che, considerata la capacità lavorativa dello connessa all'attività di CP_1 imbianchino e tenuto conto delle aumentate esigenze della figlia , maggiorenne che si appresta Per_1
a frequentare l'università, l'assegno a carico dello per il mantenimento dei figli vada aumentato CP_1 a € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che va corrisposto integralmente a , a decorrere dalla presente sentenza;
le spese straordinarie – Parte_1 in esse comprese quelle di iscrizione all'università, di acquisto dei testi e di alloggio a Roma di Per_1
– devono essere ripartite per il 60% sullo e per il 40% sulla . CP_1 Pt_1
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G.: Affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_2 diritto di visita del padre come specificato in motivazione. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., al netto dell'assegno unico che va corrisposto integralmente alla , oltre al 60% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie Pt_1 per i medesimi, con decorrenza dalla presente sentenza. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione degli effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 14/10/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 21/01/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in Parte_1 Controparte_1 data 25/08/2004, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al Numero 152, Parte II, Serie A, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 17/06/2006, e il 30/07/2014. Per_1 Per_2 Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 16/01/2025 per il tentativo, fallito, di conciliazione. Con sentenza non definitiva n. 111/2025 del 22/01/2025 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la determinazione dell'assegno in favore dei figli. In relazione al figlio minore deve essere disposto l'affidamento condiviso con collocamento Per_2 presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi all'applicazione dello stesso. In ordine alle modalità di visita del padre le parti concordano sui seguenti giorni e orari: ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 21,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore;
a settimane alterne, dalle ore 18,00 alle 23,00 del sabato e dalle ore 16,00 del sabato alle 23,00 della domenica;
cinque giorni consecutivi, nel periodo natalizio comprensivi, ad anni alterni, del Natale e del Capodanno;
tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, della domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo. Per quanto riguarda il periodo estivo va disposto che il padre possa tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente Per_2 nel mese di luglio o nel mese di agosto. Passando ad esaminare la questione del contributo di mantenimento del padre per i figli, giova preliminarmente osservare che la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013). Per quanto riguarda l'obbligo nei confronti del figlio maggiorenne, va evidenziato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie va riconosciuto l'obbligo di mantenimento, oltre che per il figlio minore anche in favore della figlia di diciannove anni, in quanto la Per_2 Per_1 pagina 2 di 3 stessa ha intrapreso un percorso di studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze e Tecniche del Servizio sociale presso l'Università La Sapienza di Roma. Allo stato – in base all'ordinanza presidenziale del 14/10/2021 adottata nel giudizio di separazione personale e confermata dal giudice delegato all'udienza del 16/01/2025 del presente giudizio – CP_1 è tenuto a corrispondere a la somma di € 300,00 per il mantenimento di
[...] Parte_1 entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito da entrambe le parti per metà ciascuno. La ricorrente negli anni 2022 e 2023 ha percepito redditi, rispettivamente, per complessivi € 15.430,00 ed € 14.568,18 e abita in una casa condotta in locazione;
il resistente svolge l'attività di imbianchino e non ha prodotto dichiarazioni dei redditi. L'immobile che era destinato a casa coniugale è in comproprietà tra le parti, ma è gravato da mutuo per il quale non sono state più pagate le rate, con conseguente decadenza delle parti dal beneficio del termine. Ritiene il Collegio che, considerata la capacità lavorativa dello connessa all'attività di CP_1 imbianchino e tenuto conto delle aumentate esigenze della figlia , maggiorenne che si appresta Per_1
a frequentare l'università, l'assegno a carico dello per il mantenimento dei figli vada aumentato CP_1 a € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che va corrisposto integralmente a , a decorrere dalla presente sentenza;
le spese straordinarie – Parte_1 in esse comprese quelle di iscrizione all'università, di acquisto dei testi e di alloggio a Roma di Per_1
– devono essere ripartite per il 60% sullo e per il 40% sulla . CP_1 Pt_1
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2401/2024 R.G.: Affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_2 diritto di visita del padre come specificato in motivazione. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., al netto dell'assegno unico che va corrisposto integralmente alla , oltre al 60% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie Pt_1 per i medesimi, con decorrenza dalla presente sentenza. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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