Art. 1.
Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2 , dopo il secondo comma, e' inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:
"Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio".
Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2 , dopo il secondo comma, e' inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:
"Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio".