CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2024, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14047/2021 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro SORGENIA POWER S.P.A. (P.IVA: 03925650966), con sede legale in Milano, alla Via Alessandro Algardi n. 4, in persona del dott. Giovanni Chiura (C.F.: CHR GNN 651L06 L219G), quale procuratore speciale, giusta procura ai VI liquidazione imposta di registro Riqualificazione come cessione di ramo d’azienda di compravendita di stazione elettrica Civile Sent. Sez. 5 Num. 2658 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 29/01/2024 2 rogiti del notaio Annalinda Giuliani dell'8 ottobre 2019 (rep. n. 11.096, racc. n, 6197), registrato il 9 ottobre 2019, serie IT, n. 12715, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino (C.F.: [...]; pec: nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it) e Prof. Laura Castaldi (C.F.: [...]; pec: lagra.castaldi@pec.iurafirenze.it) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ER UC BU NI, sito in Roma alla Via Fabio Massimo n. 107 (indirizzo pec: nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it);
- controricorrente -
ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 3515/2020 emessa dalla CTR Lazio in data 16/11/2020 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale;
uditi i difensori di entrambe le parti. Ritenuto in fatto 1. La SO Power s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificata come cessione di ramo d’azienda un contratto con cui la contribuente aveva ceduto alla TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terreni e un elettrodotto. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Lazio rigettava entrambi i gravami, affermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall’amministrazione finanziaria, ai fini di riqualificare l’atto, dell’oggetto sociale (id est, dell’attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell’Agenzia, della capacità dei beni strumentali alienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, 3 la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La SO Power s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossimità dell’udienza pubblica la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all’esercizio dell’impresa. 1.1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (cfr., di recente, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022). Orbene, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione per cui è causa - notificato separatamente ai due coobbligati in solido, ER e SO, oltre che al notaio rogante l’atto – è stato medio tempore annullato da questa Corte, con ordinanza del 30 novembre 2023 n. 33437, all’esito del giudizio instaurato dalla coobbligata in solido TERNA nel giudizio 4 contraddistinto dal R.G. n. 14039/2021. 2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del contraddittorio. 2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento. La circostanza che l’esito del giudizio è dipeso da un evento sopravvenuto esterno giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrente -
contro SORGENIA POWER S.P.A. (P.IVA: 03925650966), con sede legale in Milano, alla Via Alessandro Algardi n. 4, in persona del dott. Giovanni Chiura (C.F.: CHR GNN 651L06 L219G), quale procuratore speciale, giusta procura ai VI liquidazione imposta di registro Riqualificazione come cessione di ramo d’azienda di compravendita di stazione elettrica Civile Sent. Sez. 5 Num. 2658 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 29/01/2024 2 rogiti del notaio Annalinda Giuliani dell'8 ottobre 2019 (rep. n. 11.096, racc. n, 6197), registrato il 9 ottobre 2019, serie IT, n. 12715, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino (C.F.: [...]; pec: nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it) e Prof. Laura Castaldi (C.F.: [...]; pec: lagra.castaldi@pec.iurafirenze.it) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ER UC BU NI, sito in Roma alla Via Fabio Massimo n. 107 (indirizzo pec: nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it);
- controricorrente -
ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 3515/2020 emessa dalla CTR Lazio in data 16/11/2020 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale;
uditi i difensori di entrambe le parti. Ritenuto in fatto 1. La SO Power s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificata come cessione di ramo d’azienda un contratto con cui la contribuente aveva ceduto alla TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terreni e un elettrodotto. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Lazio rigettava entrambi i gravami, affermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall’amministrazione finanziaria, ai fini di riqualificare l’atto, dell’oggetto sociale (id est, dell’attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell’Agenzia, della capacità dei beni strumentali alienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, 3 la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La SO Power s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossimità dell’udienza pubblica la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all’esercizio dell’impresa. 1.1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (cfr., di recente, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022). Orbene, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione per cui è causa - notificato separatamente ai due coobbligati in solido, ER e SO, oltre che al notaio rogante l’atto – è stato medio tempore annullato da questa Corte, con ordinanza del 30 novembre 2023 n. 33437, all’esito del giudizio instaurato dalla coobbligata in solido TERNA nel giudizio 4 contraddistinto dal R.G. n. 14039/2021. 2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del contraddittorio. 2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento. La circostanza che l’esito del giudizio è dipeso da un evento sopravvenuto esterno giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della