Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06311/2025REG.PROV.COLL.
N. 03167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3167 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Luigi Furno e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, il sig. -OMISSIS- procedeva, ai sensi dell’art. 22, del d.lgs.. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. art. 31, del d.p.r. 394/99, a inoltrare la richiesta di visto per lavoro subordinato all’Ambasciata italiana di Islamabad.
1.1. In data 4 marzo 2022, l’Ambasciata italiana di Islamabad notificava al sig. -OMISSIS- il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, L. 241/1990, con la seguente motivazione: “ dall’intervista è emersa una conoscenza approssimativa della situazione che lo attende in Italia, e dubbi sulle reali intenzioni una volta in Italia ”.
1.2. In data 8 marzo 2022, il sig. -OMISSIS- provvedeva a trasmettere per via telematica le proprie controdeduzioni. In data 10 marzo 2022, l’Ambasciata italiana di Islamabad adottava il provvedimento definitivo di diniego del visto.
2. Con ricorso di primo grado presentato dinanzi al T.a.r. Lazio il sig. -OMISSIS- impugnava il predetto provvedimento di diniego.
3. Il T.a.r Lazio, con la decisione -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
4. L’originario ricorrente ha proposto appello.
5. Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
6. All’udienza 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato fatto valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
7.1. In particolare, ad avviso della parte appellante, il provvedimento di diniego si caratterizzerebbe, sul piano motivazionale, per la presenza di frasi di mero stile, e, dunque, per l’assenza di un’idonea motivazione.
7.2. Il motivo non è fondato.
La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si rinviene nell’art. 22, del d.lgs. n. 286/1998, e si basa sul principio per il quale detto tipo di permesso di soggiorno presuppone l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
Ne discende che tale visto d’ingresso non può essere rilasciato se non in presenza di una formale e documentata proposta di assunzione.
A tal fine, l’art. 31, del d.P.R. n. 394 del 1999, nell’indicare i requisiti necessari all’ottenimento del visto d’ingresso per lavoro subordinato, al comma 8, fa salva la facoltà da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 dello stesso Decreto (luogo nel quale il richiedente è diretto, motivo e durata del soggiorno).
Da quest’ultima disposizione si ricava, in particolare, che i richiedenti il visto per ragioni di lavoro subordinato devono fornire alle Rappresentanze diplomatico-consolari prova delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e, qualora si tratti di un visto caratterizzato da necessaria temporaneità, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente desumere l’interesse a far rientro nel Paese di origine.
7.3. La ratio sottesa a quest’ultima previsione si ravvisa, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nella esigenza di evitare il c.d. rischio migratorio, vale a dire l’eventualità che il conseguimento del visto sia strumentalizzato dal richiedente allo scopo di perseguire finalità diverse da quella di intraprendere un percorso di lavoro in Italia, e, segnatamente al fine di eludere le norme che disciplinano l’ingresso degli stranieri sul territorio nazionale, permanendo sul territorio nazionale stesso oltre il tempo necessario alla realizzazione di quella esigenza, ritenuta dal legislatore astrattamente meritevole di apprezzamento.
Al fine di scongiurare tale rischio, spetta all’Amministrazione verificare l’effettività dell’obiettivo dichiarato, attraverso la verifica della conoscenza da parte del lavoratore di circostanze fondamentali del futuro rapporto d’impiego, e mediante il controllo in ordine alla permanenza di un radicamento dello straniero nella nazione di appartenenza, dove lo stesso dovrebbe rientrare dopo il completamento di quel percorso di lavoro.
La mancata conoscenza, da parte del richiedente il visto, di aspetti fondamentali relativi al rapporto di lavoro ed al soggiorno in Italia costituisce, infatti, circostanza indicativa della probabile fittizietà del rapporto di lavoro, al cui svolgimento è finalizzata la richiesta di visto d'ingresso.
In tale ordine di idee, non va trascurato che, come la Sezione ha già avuto in passato modo di chiarire, sul piano della interpretazione teleologica, il bene giuridico protetto in via primaria dalla normativa di settore in esame è, come detto, l’interesse della Repubblica a prevenire il rischio migratorio e non quello del richiedente di entrare nel territorio della Repubblica (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 dicembre 2021 n. 11744; 18 marzo 2021, n. 2361).
Infine, occorre considerare che, nella valutazione della censura attinente al presunto deficit motivazionale del provvedimento di diniego contestato, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la discrezionalità amministrativa nella materia in esame è particolarmente lata e, dunque, per tale motivo, essa può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo , per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 18.3.2021, n. 2361).
7.4. In applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato risultino di consistenza tale da comprovare la sussistenza nel caso in esame, di un effettivo rischio migratorio, posto che dall’esito dell’intervista effettuata dalla Rappresentanza consolare italiana di Islamabad emerge, inter alia , persino la mancata conoscenza, da parte dell’odierno appellante, del nome dell’impresa presso la quale quest’ultimo assume di dover andare a lavorare.
Anche i chiarimenti offerti in sede di replica al preavviso di diniego non paiono in grado di emendare realmente le criticità al riguardo evidenziate dalla Sede diplomatica.
7.5. Alla luce delle ragioni che precedono, il primo motivo di appello deve dunque essere respinto.
8. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato fatto valere il vizio di illegittimità dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione.
8.1. Il motivo è infondato.
In senso contrario alle deduzioni dell’appellante, il Collegio osserva che, secondo un costante orientamento interpretativo, l'autografia della sottoscrizione non può costituire requisito di validità giuridica dell'atto amministrativo, allorquando, come si è verificato nel caso in esame, dal complesso dei documenti che accompagnano il provvedimento emergono altri elementi che permettono di individuare, in modo univoco, la provenienza da parte dell'ufficio preposto.
Ciò in quanto, “ Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che la giurisprudenza ha recentemente (e condivisibilmente) osservato, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la "non leggibilità" della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza ”(C.d.S., sez. IV, 7 luglio 200, n. 4356; sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712).
8.2. Sul punto si è, inoltre, avuto modo di ulteriormente osservare (Cass. sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375) che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n.29; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3119).
Elementi questi (indicazione ente competente, qualifica, ufficio, etc.), che, nel caso di specie, non solo risultano ad una attenta lettura degli atti, ma che neppure hanno formato oggetto di più specifica contestazione da parte della difesa di parte appellante.
8.3. Alla luce dei rilievi sopra evidenziati, anche il secondo motivo di appello deve dunque essere respinto.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
10. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO