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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 549/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Paolo Raso appellante contro
Controparte_1
[...] con l'avv. Giuseppe Mazzarella appellata
Controparte_2 con l'avv. Nicola Di Benedetto appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
20.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con Decreto Ingiuntivo n. 295/2023, la Controparte_1 ingiungeva all'odierno appellante il pagamento dell'importo di €
[...]
1 118.109,27 a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità relativo agli anni 2002-
2021, nonché di € 1.895,00 per spese, oltre accessori.
aveva quindi proposto opposizione al D.I. davanti al Tribunale di Arezzo, Parte_1 affermando di non dovere nulla di quanto richiesto, per avere cessato l'attività professionale a decorrere dal 1985, come da estratto contributivo;
di avere richiesto in data 1.12.2023 notizie sulla sua posizione al Collegio dei Geometri di Napoli, il quale gli aveva comunicato la sua sospensione dall'Albo dal 4.5.2006 nonché la sua cancellazione d'ufficio dal 20.4.2023. In realtà il Collegio in questione avrebbe dovuto cancellare il ricorrente dall'Albo sin dal 1985 e comunicare la sua cancellazione alla come da art 27 del Regolamento. CP_1
In ogni caso, nulla da lui era dovuto, non sussistendo quel carattere di “continuità” nell'esercizio della professione richiesto dall'art 22 L. n. 783/1982 affinché gli iscritti all'Albo debbano iscriversi a . In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi CP_1 dell'art 33.1 del Regolamento. La lettera inoltrata via PEC il 31.10.22 e con cui erano stati richiesti i contributi non era idonea a fini interruttivi, in quanto non sussisteva ricevuta di accettazione e di consegna. Il termine di prescrizione era interrotto soltanto dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo del 8.11.2023, per cui semmai sarebbero dovuti i contributi solo a decorrere dall'anno
2018.
si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni dell'opponente e chiedendo la CP_1 conferma integrale del D.I.; in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della eventuale minore somma;
chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa l'
[...]
( , per la sua condanna al risarcimento del danno in caso di Controparte_2 CP_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
autorizzazione che veniva concessa. si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione; in denegata ipotesi, la compensazione CP_3 delle spese di lite.
Il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso in opposizione e confermava il D.I., condannando l'opponente al pagamento delle relative spese di lite nei confronti di che liquidava in € CP_1
4.200,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta;
condannando CP_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti di da distrarsi in favore del procuratore CP_3 antistatario ove richiesto.
Il primo giudice riteneva infondato sia il ricorso in opposizione del sia la domanda Parte_1 risarcitoria svolta da verso CP_1 CP_3
Innanzitutto, non riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'opponente sulla base di una asserita duplicazione del titolo e richiamava in proposito Cass. n. 21768/2019, secondo cui nell'ordinamento non sussiste un principio generale ed assoluto contrario alla duplicazione dei
2 titoli esecutivi. Nella specie, il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo emesso non costituivano l'esercizio di un'azione già consumata, in difetto di prove di ulteriori giudizi di accertamento promossi da nei confronti dell'opponente. Inoltre, sussisteva l'interesse della a CP_1 CP_1 munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, azionabile nell'ambito del processo esecutivo civile, che non scontava le limitazioni sulla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale, con ciò escludendo parimenti anche qualsivoglia abuso del diritto nei confronti del e non ravvisandosi intenti emulativi, fraudolenti e/o vessatori nella condotta Parte_1 del creditore che intendeva invece ottenere un titolo esecutivo giudiziale dotato di un “coefficiente di eseguibilità” notevolmente maggiore rispetto a quello di una cartella esattoriale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice la riteneva infondata dal momento che il termine relativo non era mai decorso, stante il pacifico inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 L.773/1982.
Quanto al merito del contendere, la circostanza relativa al mancato esercizio dell'attività libero professionale sin dal 1985 era stata dedotta in modo generico, non supportata da ulteriori deduzioni in merito ad attività di lavoro subordinato o autonomo incompatibile con l'esercizio della professione;
come tale non era circostanza idonea a vincere la presunzione di esercizio della professione di cui all'art. 5 dello Statuto della . CP_1
Quanto alla domanda risarcitoria di verso la stessa era infondata stante il rigetto CP_1 CP_3 dell'opposizione e l'inesistenza di un danno risarcibile, peraltro a fronte di una condotta corretta di che aveva provveduto ad interrompere la prescrizione. CP_3
L'APPELLANTE impugna la sentenza che conclude: per la declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio, avendo la duplicato il titolo esecutivo in violazione del principio di ne CP_1 bis in idem, per avere già attivato la procedura di riscossione con la consegna dei titoli a CP_3 oltre che in violazione dell'art 100 cpc e in violazione dell'art 1175 cpc, da cui si ricavava il principio del divieto di abuso del diritto;
nel merito, per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi nonché per la prescrizione dei contributi dal 2002 al 2017
o, in ipotesi, per le annualità 2002-2008, stante l'intervenuto sgravio di Vinte le spese, da CP_3 distarsi in favore del suo procuratore.
Quale primo motivo di appello, sulla eccezione di inammissibilità, l'appellante ha rilevato che i principi di cui alla pronuncia di legittimità (Cass. n. 21768/2019, richiamata dal giudice;
peraltro relativa ad un caso specifico) non potevano essere trasfusi nell'odierno giudizio: infatti, con l'iscrizione a ruolo delle somme e consegna ad dei relativi ruoli, non aveva più un CP_3 CP_1 interesse giuridicamente tutelabile che potesse giustificare il ricorso alla procedura monitoria, non potendosi più trarre alcun vantaggio concreto, in violazione dei principi sull'abuso del diritto.
3 Quale secondo motivo di appello, assumeva che il , dall'anno 1985, non esercitava più la Parte_1 libera professione, come dimostrato dall'estratto contributivo prodotto e pertanto da tale data non vi era più un esercizio continuativo della professione: sul punto, la sentenza aveva motivato in modo del tutto sbrigativo. L'art 5 dello Statuto , laddove affermava che sono
CP_1 obbligatoriamente iscritti a i geometri iscritti all'Albo che esercitano la libera professione,
CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, era una norma illegittima in quanto norma regolamentare, contrastante con la norma primaria di cui all'art 22 della L. n. 773/1982 che aveva previsto l'obbligo di iscrizione alla per i geometri che esercitavano la prestazione con
CP_1 carattere di continuità. Inoltre, la aveva violato il disposto dell'art 17, comma 5, della L. n.
CP_1
37/1967, secondo cui l'omissione della comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi costituisce grave sanzione disciplinare che, in caso di recidiva, comporta la cancellazione dall'Albo, per cui la medesima avrebbe dovuto effettuare tale comunicazione al Collegio CP_1 dei geometri per permettere la cancellazione.
Quale terzo motivo di appello, il Tribunale aveva fatto riferimento all'art 1 della L. n. 773/1982, ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione, stante la mancata comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi e quindi la non decorrenza del relativo termine;
ma tale ragionamento era errato in quanto la norma stabiliva che il termine quinquennale decorre dalla data di trasmissione alla della dichiarazione dei redditi, mentre nulla affermava in relazione CP_1
a chi non aveva provveduto ad inviare dette comunicazioni: da nessuna parte era previsto che il termine di prescrizione non decorre per coloro che non avevano provveduto ad inviare le comunicazioni. L'art 33.2 del Regolamento stabiliva che la prescrizione decorreva dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art 6 e che era fissato al 15 settembre di ogni anno: anche per coloro che avevano effettuato dette comunicazioni il termine doveva farsi decorrere da tale ultima data. Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, gli stessi erano inidonei a tal fine, rilevando solo la notifica del D.I. avvenuta in data 8.11.2023, con relativa prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio da tale data. Doveva poi considerarsi che le annualità dal 2002 al 2008 erano state sgravate. Censurabile era poi l'affermazione del Tribunale sul fatto che non avrebbe potuto attivarsi presso altre fonti di conoscenza dei redditi. CP_1
Si è costituita che ha concluso per il rigetto dell'appello o, in subordine, per il CP_1 riconoscimento di una diversa somma.
La ha contestato il primo motivo di appello, rilevando che non vi era prova in atti che il CP_1 credito relativo alle annualità oggetto del D.I opposto fosse stato recuperato integralmente mediante la procedura di riscossione: lo stesso appellante aveva ammesso che non era stato prodotto alcun documento da cui evincersi che il credito relativo alle annualità in questione fosse
4 stato oggetto di procedura di riscossione o comunque integralmente recuperato attraverso tale procedura. Inoltre, non esisteva solo il recupero attraverso ruoli, ben potendo attivarsi anche un procedimento monitorio e in ogni caso non sussisteva nel nostro ordinamento un divieto generale di duplicazione dei titoli. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 10/03/2011,
n. 5680) aveva riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale avesse già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa) (anche Cass. n.
24646/2021; n. 21239/2014), essendo pertanto condivisibili le argomentazioni della sentenza.
Sul secondo motivo di appello, ossia sulla illegittimità dell'art 5 dello Statuto e la sua contrarietà alla normativa di legge, l'appellata ha richiamato i principi di autonomia regolamentare della CP_1
a seguito della avvenuta delegificazione;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass
4568/2021), secondo cui l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla mentre l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Ha quindi dedotto l'irrilevanza della sospensione dall'Albo del Parte_1
(che era circostanza diversa dalla sua cancellazione) che non modificava la sua posizione di iscritto ai fini contributivi, così come l'irrilevanza della mancata produzione di redditi. Andava poi precisato che si trattava di contribuzione minima da parte di chi continuava per sua scelta ad essere iscritto all'Albo, senza mai avere comunicato alla la cessazione dell'attività. CP_1
Quanto al terzo motivo di appello, a parte il fatto che erano stati prodotti numerosi atti di sollecito di pagamento avente natura di atti interruttivi, oltre agli atti interruttivi di , non era stato CP_3 poi considerata la sospensione dei termini prevista per il periodo emergenziale Covid. In ogni caso, il termine prescrizionale non decorreva in assenza della comunicazione delle dichiarazioni annuali dei redditi ex art 19, comma 2, L. n. 773/1982: in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità.
Infine, dagli atti prodotti non risultava alcun provvedimento di sgravio da parte di CP_3
Si è costituita che ha eccepito la carenza di legittimazione della parte in ragione del tenore CP_3 dei motivi di appello, rispetto ai quali era competente soltanto il titolare della pretesa contributiva.
Concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese con distrazione o, in denegata ipotesi, con loro compensazione.
*****
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso in via monitoria per duplicazione di titoli appare infondata, stante una preliminare considerazione che appare di per sé dirimente.
5 Invero, si osserva che non è stata data prova che la avesse azionato altri giudizi nei CP_1 confronti del né che fosse stato recuperato altrimenti il credito, ben potendo quindi la Parte_1 stessa conseguire il suo credito anche attraverso il giudizio monitorio, con conseguente CP_1 esclusione di una duplicazione dei titoli e quindi di una violazione del principio del ne bi in idem;
così come nessuna violazione sarebbe stata perpetrata in merito a supposti abusi del diritto, sussistendo altresì un interesse attuale di alla riscossione del credito. CP_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
In merito alla sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi di cui al D.I., le seguenti considerazioni.
Il assume di non avere più svolto l'attività libero professionale di geometra sin dal 1985, Parte_1 pur rimanendo iscritto all'Albo e che in ogni caso vi era stato un periodo di sospensione dall'Albo medesimo.
Quanto a tale ultima circostanza, non assume alcun rilievo il fatto che per un periodo di tempo lo stesso fu sospeso: appaiono condivisibili in merito le argomentazioni di sul fatto che la CP_1 sospensione non farebbe comunque venire meno l'iscrizione all'Albo, trattandosi di provvedimento diverso dalla cancellazione ai fini che qui interessano.
Quanto al merito dell'obbligo di iscrizione alla il rileva la contrarietà alla fonte CP_1 Parte_1 primaria (art 22 della L. n. 773/1982) dell'art 5 dello Statuto CP_1
La norma statutaria ha previsto che a decorrere dal 1.1.2003 sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. CP_4
30/6/1994 n. 509
Ai sensi dell'art 22 L. n. 773/1982, l'iscrizione alla è obbligatoria per gli Controparte_1 iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione, i quali non siano nel contempo iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass n. 17823/2023, richiamando anche altre pronunce: Cass nn.4154/2023;4155/2023;6694/2023;318/2023; 28188/2022;35910/2022;7820/2022;4861/20
22; 35481/2021;28118/2021;24135/2021;23628/2021;23629/2021;23630/2021;23631/2021 nonché 23633/2021) ha affermato costantemente “….. che, in tema di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorieta' dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, e' condizione sufficiente l'iscrizione all'albo profession ale, essendo,
6 invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per se' ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di CP_5 categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con
CP_1 disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali e' possibile derogare alla presunzione di attivita' professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attivita' esclusiva con obbligo contributivo generale puo' incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei
CP_1 limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli
CP_1 CP_1 opportuni in ordine alle attivita' svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare
CP_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attivita' professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA….”.
Ancora più recentemente (Cass 8825/2025) è stato precisato: “Questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti,
«dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione di per sLe previsioni della Cassa geometri, che così CP_5 dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
In sostanza, l'obbligo per il pagamento della contribuzione minima alla scatta per CP_1 effetto della mera iscrizione all'Albo che fa presumere lo svolgimento di attività professionale e che ben può essere occasionale.
Né può sostenersi una contrarietà dell'art 5 dello Statuto alla norma primaria, alla luce della disciplina di cui al D.Lvo 509/94 che aveva dato attuazione alla delega prevista dalla L .537/1993, con cui il Governo era stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a realizzare la trasformazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in persone giuridiche di diritto
7 privato, attenendosi al principio della : “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti” (art.1, comma 33, lett. a), punto 4).
L'art.1, comma 3, del D.Lvo 509/1994 ha previsto che “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”; il comma 4, che gli enti adottano lo statuto e il regolamento, soggetti ad approvazione ministeriale;
il successivo art.3, comma 2, ha attribuito agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare “le delibere in materia di contributi e prestazioni”, salva la necessità di approvazione ministeriale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass.24202/09, Cass. 12209/2011, Cass.19981/2017, Cass.
3461/2018, Cass.4980/2018) aveva più volte chiarito che la privatizzazione si era tradotta in “una sostanziale delegificazione”, delegificazione affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati per la disciplina del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione;
precisando inoltre che gli atti di delegificazione adottati dagli enti previdenziali privatizzati entro i limiti della loro autonomia sono anche sottoposti ai limiti costituzionali.
Pertanto, considerato tale quadro normativo e giurisprudenziale, la disciplina regolamentare della costituisce un atto di delegificazione legittimo, poiché è avvenuto nel rispetto dei i limiti CP_1 dell'autonomia conferita alle Casse privatizzate nonché dei limiti costituzionali, dato che si limita a definire, nell'ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza operare una estensione dell'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di professionisti. CP_1
Quanto al fatto che la avrebbe dovuto procedere per consentire la cancellazione CP_1 dall'Albo ai sensi della normativa regolamentare, si rileva come tale norma non preveda un potere della di cancellazione, bensì di segnalazione al Consiglio dell'Ordine dei CP_1 geometri sull'omessa trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, rilevando ciò sul piano disciplinare e comunque non facendo venire meno l'obbligo contributivo.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
In merito alla eccepita prescrizione, si richiamano le norme del Regolamento CP_1
- l'art 6, comma 1, recita “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla
vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai CP_1 fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo
8 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
-al comma 5, dell'art 6, si precisa che “La ha diritto in ogni momento di ottenere dai CP_1 competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della ”. CP_1
-l'art 9 ha sancito che il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.
-l'art 33 del Regolamento ha contemplato che “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi CP_1 dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; …… Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, CP_1 comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato”.
In proposito, può richiamarsi Cass n. 4981/2014, secondo cui in materia contributiva- previdenziale, la L. n. 335/1995 aveva unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi: ne conseguiva che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trovava ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge (si veda anche
Cass n. 20106/2017: “Si è poi precisato più di recente -Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014 - che
"in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge").
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6259/2011), l'art. 19 della legge
20 settembre 1980, n. 576, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale:
9 pertanto, non essendo stata effettuata la comunicazione dovuta (dato incontestato), nessun termine di prescrizione poteva decorrere, non essendo stata messa la nella possibilità di conoscere i CP_1 redditi medesimi.
In ogni caso, deve darsi atto che aveva prodotto in primo grado atti interruttivi della CP_1 prescrizione (doc. da 3 a 30), in merito ai quali il (nella prima memoria utile successiva Parte_1
a detta produzione) aveva dedotto censure sulla loro inidoneità a fini interruttivi in termini assolutamente generali, senza specifico riferimento ai singoli atti prodotti;
né alcunché di specifico
è stato dedotto in questo grado sui medesimi atti (si veda altresì la documentazione prodotta da
. CP_3
Si osserva infine come nessuna prova l'appellante abbia fornito in merito all'asserito avvenuto sgravio di alcuni contributi.
Per il complesso di tali argomentazioni l'appello è infondato e deve essere respinto.
Riguardo alla domanda risarcitoria svolta da nei confronti di il Tribunale CP_1 CP_3
l'aveva respinta in quanto “logicamente infondate stante il rigetto dell'opposizione e la conseguente inesistenza di un danno risarcibile”, con condanna di al pagamento delle CP_1 spese nei confronti di : nessun motivo di appello è stato proposto in merito a tale CP_3 condanna.
Le spese del grado tra appellante e sono a carico di parte appellante e vengono CP_1 liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta (nei valori minimi stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento) per l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Possono compensarsi le spese del grado nei confronti di in ragione del tenore delle difese CP_3 da tale parte svolte.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115 se e in quanto dovuto
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado nei confronti di
[...] che liquida, in € 4.997,00, oltre 15% Parte_2 per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-compensa le spese del presente grado nei confronti di;
Controparte_2
10 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 549/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Paolo Raso appellante contro
Controparte_1
[...] con l'avv. Giuseppe Mazzarella appellata
Controparte_2 con l'avv. Nicola Di Benedetto appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
20.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con Decreto Ingiuntivo n. 295/2023, la Controparte_1 ingiungeva all'odierno appellante il pagamento dell'importo di €
[...]
1 118.109,27 a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità relativo agli anni 2002-
2021, nonché di € 1.895,00 per spese, oltre accessori.
aveva quindi proposto opposizione al D.I. davanti al Tribunale di Arezzo, Parte_1 affermando di non dovere nulla di quanto richiesto, per avere cessato l'attività professionale a decorrere dal 1985, come da estratto contributivo;
di avere richiesto in data 1.12.2023 notizie sulla sua posizione al Collegio dei Geometri di Napoli, il quale gli aveva comunicato la sua sospensione dall'Albo dal 4.5.2006 nonché la sua cancellazione d'ufficio dal 20.4.2023. In realtà il Collegio in questione avrebbe dovuto cancellare il ricorrente dall'Albo sin dal 1985 e comunicare la sua cancellazione alla come da art 27 del Regolamento. CP_1
In ogni caso, nulla da lui era dovuto, non sussistendo quel carattere di “continuità” nell'esercizio della professione richiesto dall'art 22 L. n. 783/1982 affinché gli iscritti all'Albo debbano iscriversi a . In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi CP_1 dell'art 33.1 del Regolamento. La lettera inoltrata via PEC il 31.10.22 e con cui erano stati richiesti i contributi non era idonea a fini interruttivi, in quanto non sussisteva ricevuta di accettazione e di consegna. Il termine di prescrizione era interrotto soltanto dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo del 8.11.2023, per cui semmai sarebbero dovuti i contributi solo a decorrere dall'anno
2018.
si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni dell'opponente e chiedendo la CP_1 conferma integrale del D.I.; in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della eventuale minore somma;
chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa l'
[...]
( , per la sua condanna al risarcimento del danno in caso di Controparte_2 CP_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
autorizzazione che veniva concessa. si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione; in denegata ipotesi, la compensazione CP_3 delle spese di lite.
Il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso in opposizione e confermava il D.I., condannando l'opponente al pagamento delle relative spese di lite nei confronti di che liquidava in € CP_1
4.200,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta;
condannando CP_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti di da distrarsi in favore del procuratore CP_3 antistatario ove richiesto.
Il primo giudice riteneva infondato sia il ricorso in opposizione del sia la domanda Parte_1 risarcitoria svolta da verso CP_1 CP_3
Innanzitutto, non riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'opponente sulla base di una asserita duplicazione del titolo e richiamava in proposito Cass. n. 21768/2019, secondo cui nell'ordinamento non sussiste un principio generale ed assoluto contrario alla duplicazione dei
2 titoli esecutivi. Nella specie, il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo emesso non costituivano l'esercizio di un'azione già consumata, in difetto di prove di ulteriori giudizi di accertamento promossi da nei confronti dell'opponente. Inoltre, sussisteva l'interesse della a CP_1 CP_1 munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, azionabile nell'ambito del processo esecutivo civile, che non scontava le limitazioni sulla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale, con ciò escludendo parimenti anche qualsivoglia abuso del diritto nei confronti del e non ravvisandosi intenti emulativi, fraudolenti e/o vessatori nella condotta Parte_1 del creditore che intendeva invece ottenere un titolo esecutivo giudiziale dotato di un “coefficiente di eseguibilità” notevolmente maggiore rispetto a quello di una cartella esattoriale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice la riteneva infondata dal momento che il termine relativo non era mai decorso, stante il pacifico inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 L.773/1982.
Quanto al merito del contendere, la circostanza relativa al mancato esercizio dell'attività libero professionale sin dal 1985 era stata dedotta in modo generico, non supportata da ulteriori deduzioni in merito ad attività di lavoro subordinato o autonomo incompatibile con l'esercizio della professione;
come tale non era circostanza idonea a vincere la presunzione di esercizio della professione di cui all'art. 5 dello Statuto della . CP_1
Quanto alla domanda risarcitoria di verso la stessa era infondata stante il rigetto CP_1 CP_3 dell'opposizione e l'inesistenza di un danno risarcibile, peraltro a fronte di una condotta corretta di che aveva provveduto ad interrompere la prescrizione. CP_3
L'APPELLANTE impugna la sentenza che conclude: per la declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio, avendo la duplicato il titolo esecutivo in violazione del principio di ne CP_1 bis in idem, per avere già attivato la procedura di riscossione con la consegna dei titoli a CP_3 oltre che in violazione dell'art 100 cpc e in violazione dell'art 1175 cpc, da cui si ricavava il principio del divieto di abuso del diritto;
nel merito, per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi nonché per la prescrizione dei contributi dal 2002 al 2017
o, in ipotesi, per le annualità 2002-2008, stante l'intervenuto sgravio di Vinte le spese, da CP_3 distarsi in favore del suo procuratore.
Quale primo motivo di appello, sulla eccezione di inammissibilità, l'appellante ha rilevato che i principi di cui alla pronuncia di legittimità (Cass. n. 21768/2019, richiamata dal giudice;
peraltro relativa ad un caso specifico) non potevano essere trasfusi nell'odierno giudizio: infatti, con l'iscrizione a ruolo delle somme e consegna ad dei relativi ruoli, non aveva più un CP_3 CP_1 interesse giuridicamente tutelabile che potesse giustificare il ricorso alla procedura monitoria, non potendosi più trarre alcun vantaggio concreto, in violazione dei principi sull'abuso del diritto.
3 Quale secondo motivo di appello, assumeva che il , dall'anno 1985, non esercitava più la Parte_1 libera professione, come dimostrato dall'estratto contributivo prodotto e pertanto da tale data non vi era più un esercizio continuativo della professione: sul punto, la sentenza aveva motivato in modo del tutto sbrigativo. L'art 5 dello Statuto , laddove affermava che sono
CP_1 obbligatoriamente iscritti a i geometri iscritti all'Albo che esercitano la libera professione,
CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, era una norma illegittima in quanto norma regolamentare, contrastante con la norma primaria di cui all'art 22 della L. n. 773/1982 che aveva previsto l'obbligo di iscrizione alla per i geometri che esercitavano la prestazione con
CP_1 carattere di continuità. Inoltre, la aveva violato il disposto dell'art 17, comma 5, della L. n.
CP_1
37/1967, secondo cui l'omissione della comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi costituisce grave sanzione disciplinare che, in caso di recidiva, comporta la cancellazione dall'Albo, per cui la medesima avrebbe dovuto effettuare tale comunicazione al Collegio CP_1 dei geometri per permettere la cancellazione.
Quale terzo motivo di appello, il Tribunale aveva fatto riferimento all'art 1 della L. n. 773/1982, ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione, stante la mancata comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi e quindi la non decorrenza del relativo termine;
ma tale ragionamento era errato in quanto la norma stabiliva che il termine quinquennale decorre dalla data di trasmissione alla della dichiarazione dei redditi, mentre nulla affermava in relazione CP_1
a chi non aveva provveduto ad inviare dette comunicazioni: da nessuna parte era previsto che il termine di prescrizione non decorre per coloro che non avevano provveduto ad inviare le comunicazioni. L'art 33.2 del Regolamento stabiliva che la prescrizione decorreva dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art 6 e che era fissato al 15 settembre di ogni anno: anche per coloro che avevano effettuato dette comunicazioni il termine doveva farsi decorrere da tale ultima data. Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, gli stessi erano inidonei a tal fine, rilevando solo la notifica del D.I. avvenuta in data 8.11.2023, con relativa prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio da tale data. Doveva poi considerarsi che le annualità dal 2002 al 2008 erano state sgravate. Censurabile era poi l'affermazione del Tribunale sul fatto che non avrebbe potuto attivarsi presso altre fonti di conoscenza dei redditi. CP_1
Si è costituita che ha concluso per il rigetto dell'appello o, in subordine, per il CP_1 riconoscimento di una diversa somma.
La ha contestato il primo motivo di appello, rilevando che non vi era prova in atti che il CP_1 credito relativo alle annualità oggetto del D.I opposto fosse stato recuperato integralmente mediante la procedura di riscossione: lo stesso appellante aveva ammesso che non era stato prodotto alcun documento da cui evincersi che il credito relativo alle annualità in questione fosse
4 stato oggetto di procedura di riscossione o comunque integralmente recuperato attraverso tale procedura. Inoltre, non esisteva solo il recupero attraverso ruoli, ben potendo attivarsi anche un procedimento monitorio e in ogni caso non sussisteva nel nostro ordinamento un divieto generale di duplicazione dei titoli. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 10/03/2011,
n. 5680) aveva riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale avesse già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa) (anche Cass. n.
24646/2021; n. 21239/2014), essendo pertanto condivisibili le argomentazioni della sentenza.
Sul secondo motivo di appello, ossia sulla illegittimità dell'art 5 dello Statuto e la sua contrarietà alla normativa di legge, l'appellata ha richiamato i principi di autonomia regolamentare della CP_1
a seguito della avvenuta delegificazione;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass
4568/2021), secondo cui l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla mentre l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Ha quindi dedotto l'irrilevanza della sospensione dall'Albo del Parte_1
(che era circostanza diversa dalla sua cancellazione) che non modificava la sua posizione di iscritto ai fini contributivi, così come l'irrilevanza della mancata produzione di redditi. Andava poi precisato che si trattava di contribuzione minima da parte di chi continuava per sua scelta ad essere iscritto all'Albo, senza mai avere comunicato alla la cessazione dell'attività. CP_1
Quanto al terzo motivo di appello, a parte il fatto che erano stati prodotti numerosi atti di sollecito di pagamento avente natura di atti interruttivi, oltre agli atti interruttivi di , non era stato CP_3 poi considerata la sospensione dei termini prevista per il periodo emergenziale Covid. In ogni caso, il termine prescrizionale non decorreva in assenza della comunicazione delle dichiarazioni annuali dei redditi ex art 19, comma 2, L. n. 773/1982: in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità.
Infine, dagli atti prodotti non risultava alcun provvedimento di sgravio da parte di CP_3
Si è costituita che ha eccepito la carenza di legittimazione della parte in ragione del tenore CP_3 dei motivi di appello, rispetto ai quali era competente soltanto il titolare della pretesa contributiva.
Concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese con distrazione o, in denegata ipotesi, con loro compensazione.
*****
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso in via monitoria per duplicazione di titoli appare infondata, stante una preliminare considerazione che appare di per sé dirimente.
5 Invero, si osserva che non è stata data prova che la avesse azionato altri giudizi nei CP_1 confronti del né che fosse stato recuperato altrimenti il credito, ben potendo quindi la Parte_1 stessa conseguire il suo credito anche attraverso il giudizio monitorio, con conseguente CP_1 esclusione di una duplicazione dei titoli e quindi di una violazione del principio del ne bi in idem;
così come nessuna violazione sarebbe stata perpetrata in merito a supposti abusi del diritto, sussistendo altresì un interesse attuale di alla riscossione del credito. CP_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
In merito alla sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi di cui al D.I., le seguenti considerazioni.
Il assume di non avere più svolto l'attività libero professionale di geometra sin dal 1985, Parte_1 pur rimanendo iscritto all'Albo e che in ogni caso vi era stato un periodo di sospensione dall'Albo medesimo.
Quanto a tale ultima circostanza, non assume alcun rilievo il fatto che per un periodo di tempo lo stesso fu sospeso: appaiono condivisibili in merito le argomentazioni di sul fatto che la CP_1 sospensione non farebbe comunque venire meno l'iscrizione all'Albo, trattandosi di provvedimento diverso dalla cancellazione ai fini che qui interessano.
Quanto al merito dell'obbligo di iscrizione alla il rileva la contrarietà alla fonte CP_1 Parte_1 primaria (art 22 della L. n. 773/1982) dell'art 5 dello Statuto CP_1
La norma statutaria ha previsto che a decorrere dal 1.1.2003 sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. CP_4
30/6/1994 n. 509
Ai sensi dell'art 22 L. n. 773/1982, l'iscrizione alla è obbligatoria per gli Controparte_1 iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione, i quali non siano nel contempo iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass n. 17823/2023, richiamando anche altre pronunce: Cass nn.4154/2023;4155/2023;6694/2023;318/2023; 28188/2022;35910/2022;7820/2022;4861/20
22; 35481/2021;28118/2021;24135/2021;23628/2021;23629/2021;23630/2021;23631/2021 nonché 23633/2021) ha affermato costantemente “….. che, in tema di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorieta' dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, e' condizione sufficiente l'iscrizione all'albo profession ale, essendo,
6 invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per se' ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di CP_5 categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con
CP_1 disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali e' possibile derogare alla presunzione di attivita' professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attivita' esclusiva con obbligo contributivo generale puo' incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei
CP_1 limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli
CP_1 CP_1 opportuni in ordine alle attivita' svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare
CP_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attivita' professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA….”.
Ancora più recentemente (Cass 8825/2025) è stato precisato: “Questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti,
«dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione di per sLe previsioni della Cassa geometri, che così CP_5 dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
In sostanza, l'obbligo per il pagamento della contribuzione minima alla scatta per CP_1 effetto della mera iscrizione all'Albo che fa presumere lo svolgimento di attività professionale e che ben può essere occasionale.
Né può sostenersi una contrarietà dell'art 5 dello Statuto alla norma primaria, alla luce della disciplina di cui al D.Lvo 509/94 che aveva dato attuazione alla delega prevista dalla L .537/1993, con cui il Governo era stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a realizzare la trasformazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in persone giuridiche di diritto
7 privato, attenendosi al principio della : “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti” (art.1, comma 33, lett. a), punto 4).
L'art.1, comma 3, del D.Lvo 509/1994 ha previsto che “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”; il comma 4, che gli enti adottano lo statuto e il regolamento, soggetti ad approvazione ministeriale;
il successivo art.3, comma 2, ha attribuito agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare “le delibere in materia di contributi e prestazioni”, salva la necessità di approvazione ministeriale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass.24202/09, Cass. 12209/2011, Cass.19981/2017, Cass.
3461/2018, Cass.4980/2018) aveva più volte chiarito che la privatizzazione si era tradotta in “una sostanziale delegificazione”, delegificazione affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati per la disciplina del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione;
precisando inoltre che gli atti di delegificazione adottati dagli enti previdenziali privatizzati entro i limiti della loro autonomia sono anche sottoposti ai limiti costituzionali.
Pertanto, considerato tale quadro normativo e giurisprudenziale, la disciplina regolamentare della costituisce un atto di delegificazione legittimo, poiché è avvenuto nel rispetto dei i limiti CP_1 dell'autonomia conferita alle Casse privatizzate nonché dei limiti costituzionali, dato che si limita a definire, nell'ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza operare una estensione dell'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di professionisti. CP_1
Quanto al fatto che la avrebbe dovuto procedere per consentire la cancellazione CP_1 dall'Albo ai sensi della normativa regolamentare, si rileva come tale norma non preveda un potere della di cancellazione, bensì di segnalazione al Consiglio dell'Ordine dei CP_1 geometri sull'omessa trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, rilevando ciò sul piano disciplinare e comunque non facendo venire meno l'obbligo contributivo.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
In merito alla eccepita prescrizione, si richiamano le norme del Regolamento CP_1
- l'art 6, comma 1, recita “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla
vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai CP_1 fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo
8 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
-al comma 5, dell'art 6, si precisa che “La ha diritto in ogni momento di ottenere dai CP_1 competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della ”. CP_1
-l'art 9 ha sancito che il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.
-l'art 33 del Regolamento ha contemplato che “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi CP_1 dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; …… Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, CP_1 comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato”.
In proposito, può richiamarsi Cass n. 4981/2014, secondo cui in materia contributiva- previdenziale, la L. n. 335/1995 aveva unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi: ne conseguiva che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trovava ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge (si veda anche
Cass n. 20106/2017: “Si è poi precisato più di recente -Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014 - che
"in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge").
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6259/2011), l'art. 19 della legge
20 settembre 1980, n. 576, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale:
9 pertanto, non essendo stata effettuata la comunicazione dovuta (dato incontestato), nessun termine di prescrizione poteva decorrere, non essendo stata messa la nella possibilità di conoscere i CP_1 redditi medesimi.
In ogni caso, deve darsi atto che aveva prodotto in primo grado atti interruttivi della CP_1 prescrizione (doc. da 3 a 30), in merito ai quali il (nella prima memoria utile successiva Parte_1
a detta produzione) aveva dedotto censure sulla loro inidoneità a fini interruttivi in termini assolutamente generali, senza specifico riferimento ai singoli atti prodotti;
né alcunché di specifico
è stato dedotto in questo grado sui medesimi atti (si veda altresì la documentazione prodotta da
. CP_3
Si osserva infine come nessuna prova l'appellante abbia fornito in merito all'asserito avvenuto sgravio di alcuni contributi.
Per il complesso di tali argomentazioni l'appello è infondato e deve essere respinto.
Riguardo alla domanda risarcitoria svolta da nei confronti di il Tribunale CP_1 CP_3
l'aveva respinta in quanto “logicamente infondate stante il rigetto dell'opposizione e la conseguente inesistenza di un danno risarcibile”, con condanna di al pagamento delle CP_1 spese nei confronti di : nessun motivo di appello è stato proposto in merito a tale CP_3 condanna.
Le spese del grado tra appellante e sono a carico di parte appellante e vengono CP_1 liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta (nei valori minimi stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento) per l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Possono compensarsi le spese del grado nei confronti di in ragione del tenore delle difese CP_3 da tale parte svolte.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115 se e in quanto dovuto
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado nei confronti di
[...] che liquida, in € 4.997,00, oltre 15% Parte_2 per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-compensa le spese del presente grado nei confronti di;
Controparte_2
10 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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