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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il giudice onorario del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa
Stefania Salmoria, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9726/2024 del Registro Generale Contenzioso;
TRA
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in Argentina il [...], in [...] unitamente a Controparte_1
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_2
, nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; CP_4
, nata in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] il [...], Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 8
Controparte_5
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
RESISTENTE avente per OGGETTO: diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 28.8.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_5
iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino Persona_3
italiano, nasceva a Camaiore (LU), in data 30.10.1867 ed emigrato in Argentina, cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_5
contumace.
Con decreto n. 157 del 29.10.2025, concernente il Piano straordinario per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Presidente del
Tribunale ha disposto l'assegnazione alla sottoscritta del presente procedimento.
*
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino
pagina 2 di 8 italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C.
33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei pagina 3 di 8 tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile per i ricorrenti ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza, avendo essi inutilmente tentato di prenotare presso il
Consolato competente.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge,
pagina 4 di 8 che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite Persona_3
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto pagina 5 di 8 acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti”
(Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia pagina 6 di 8 riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in Parte_1
Argentina il 20.10.1963; nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3 Persona_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
26.7.1983; , nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; , nato in Controparte_3 CP_4
Argentina il 14.4.1996; , nata in [...] il [...]; CP_3 Parte_4
, nato in [...] il [...] sono cittadini italiani;
Parte_5
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_5
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI, procuratore antistatario.
Firenze, 1.12.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice onorario Dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il giudice onorario del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa
Stefania Salmoria, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9726/2024 del Registro Generale Contenzioso;
TRA
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in Argentina il [...], in [...] unitamente a Controparte_1
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_2
, nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; CP_4
, nata in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] il [...], Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 8
Controparte_5
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
RESISTENTE avente per OGGETTO: diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 28.8.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_5
iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino Persona_3
italiano, nasceva a Camaiore (LU), in data 30.10.1867 ed emigrato in Argentina, cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_5
contumace.
Con decreto n. 157 del 29.10.2025, concernente il Piano straordinario per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Presidente del
Tribunale ha disposto l'assegnazione alla sottoscritta del presente procedimento.
*
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino
pagina 2 di 8 italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C.
33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei pagina 3 di 8 tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile per i ricorrenti ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza, avendo essi inutilmente tentato di prenotare presso il
Consolato competente.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge,
pagina 4 di 8 che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite Persona_3
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto pagina 5 di 8 acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti”
(Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia pagina 6 di 8 riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in Parte_1
Argentina il 20.10.1963; nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3 Persona_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
26.7.1983; , nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; , nato in Controparte_3 CP_4
Argentina il 14.4.1996; , nata in [...] il [...]; CP_3 Parte_4
, nato in [...] il [...] sono cittadini italiani;
Parte_5
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_5
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI, procuratore antistatario.
Firenze, 1.12.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice onorario Dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 8 di 8