Art. 3. (Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ((2)) 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ((2)) 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".