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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/07/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1900/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
Tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Cristina Roà Parte_1
Appellante
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
Appellati Contumaci
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Tiziana Panetta Controparte_3
Appellata Conclusioni
Nelle note scritte del 10/4/2020 le parti riproponevano le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione
Motivi della Decisione
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata giacchè l'atto d'impugnazione soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., atteso che l'impugnante ha addotto quello che è in buona sostanza uno specifico triplice ordine di motivi per i quali la sentenza andrebbe riformata.
Con il primo si censura, infatti, la motivazione con cui il Gdp ha applicato la presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non avendo egli tenuto in debita considerazione la testimonianza di Testimone_1
soggetto che ha dichiarato d'aver assistito all'incidente, descrivendone la dinamica.
Nella motivazione si legge in particolare che “il fatto che il convenuto al CP_1
momento dell'urto stava superando un altro scooter bianco e che l'urto è stato localizzato nella corsia del Cutri', è stato riferita solo dal teste che non risulta indicato Tes_1
quale persona presente ai fatti e le cui affermazioni, oltre che dalla ricostruzione degli agenti, non risultano avvalorate sulla base delle dichiarazioni rese dai presenti nell'immediatezza dei fatti” .
A dire della ove si fosse attribuita a tale testimonianza la dovuta Pt_1
valenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere
[...]
esclusivo responsabile del fatto. Parte_2 L'appellante ha lamentato poi l'erroneità della ricostruzione operata in sentenza laddove s'afferma che: “si deve ritenere che anche ove il mezzo antagonista avesse proceduto a diversa velocità lo scontro di sarebbe comunque verificato venendo in rilievo la posizione dei mezzi sulla carreggiata al fine dello scontro” poichè tale affermazione si porrebbe in aperto contrasto le risultanze processuali, dalle quali emergerebbe che il viaggiava ad una velocità di circa 20km/h CP_1
superiore al limite di 50 km/h.
Ciò lo si dedurrebbe dal fatto che nel rapporto d'incidente si dava conto che il motociclo del si trovava a ben 22,80 mt dal presunto punto CP_1
d'urto con quello condotto da , il quale fu tamponato dal Controparte_4
dopo che costui si scontrò con il cosicchè qualora il CP_1 Pt_1 CP_1
avesse proceduto a velocità moderata le conseguenze dell'eventuale sinistro sarebbero state ben diverse, atteso che l' fu ricoverato in Ospedale. CP_4
Infine, alle pag. 10-12 della citazione viene criticata la statuizione con cui è stata respinta la domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla parziale perdita del reddito (il 50%) da lavoro dipendente per un periodo di € 103 giorni, affermandosi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Gdp, ai fini della prova del pregiudizio non sarebbe necessaria la produzione anche del contratto di lavoro, essendo sufficiente a tal fine il deposito del permesso di lavoro e delle buste paga in atti.
Tutto ciò premesso, l'appello risulta fondato.
Quanto alla deposizione del De IS s'osserva che l'aver gli agenti municipale di Ventimiglia attestato nel proprio rapporto di non aver rinvenuto alcuna persona che assistette all'incidente è fatto dal quale non è lecito logicamente desumere che nessuno vide la dinamica dell'incidente, nulla vietando d'ipotizzare, ad es., che i p.u. omisero di ricercare adeguatamente sui luoghi di causa eventuali informatori oppure che costoro si fossero allontanati.
All'udienza del 17-5-2018 il teste ha dichiarato: di trovarsi davanti al Bar del
Corso, seduto nel dehor;
d'aver all'improvviso sentito arrivare da levante verso ponente uno scooter, modello AX a forte velocità, intento a sorpassare una colonna di veicoli praticamente fermi;
che, giunto davanti al teste, il AX scartava uno scooter bianco, a propria volta in fase di sorpasso della colonna di veicoli, e invadeva la corsia di competenza del il quale proveniva dalla parte opposta, urtandolo e facendolo cadere Pt_1
in terra, per poi collidere con lo scooter bianco;
d'aver telefonato alla
Polizia Municipale, che sopraggiungeva dopo 40/45 dall'arrivo dell'ambulanza; che al momento dello scontro l'appellante non si trovava in fase di sorpasso, ma a al centro della propria corsia.
Ebbene, il racconto del appare in via di principio credibile, Tes_1
avendo egli prestato l'impegno di legge e non sussistendo elementi idonei a confutarlo.
Invero, che il punto d'impatto fosse da collocare sulla linea di mezzeria – dal che sarebbe ravvisabile un comportamento colposo del il quale, Pt_1
incolonnato, avrebbe dovuto prudentemente restare all'interno della propria corsia - costituisce soltanto una verosimile ricostruzione ipotizzata dai verbalizzanti sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in causa nell'immediatezza del sinistro, dalla posizione dei motocicli, dei danni da essi riportati e dai segni rilevati sulla sede stradale, tant'è che nel rapporto in atti i 2 punti d'urto sono definiti “presunti”.
Al riguardo s'osserva che nessuna valenza può essere attribuita alle versioni
– alquanto divergenti tra loro – fornite dalle parti agli agenti municipali, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetti motivati dall'evidente interesse a scagionarsi da ogni responsabilità.
In considerazione dei danni, come descritti nel verbale, riportati dai 2 veicoli e della loro posizione assunta dopo l'impatto – entrambi si trovavano sulla destra delle rispettive corsie - deve, invece, condividersi la conclusione tratta dai p.u. circa il fatto che la collisione fu latero-frontale.
Alla luce di quanto sopra è ragionevole concludere che la colpa del sinistro sia da addebitare esclusivamente al convenuto, il quale intraprese una manovra di sorpasso, invadendo la corsia occupata dalla controparte e facendo ciò anche a velocità inadeguata rispetto alle regole di prudenza che la situazione concreta imponeva, atteso che non solo il ma Tes_1
anche assunta a sit nel rapporto d'incidente, dichiararono CP_5
che il sopravvenne ad alta velocità. CP_1
Ne consegue che l'impugnata sentenza va riformata, dovendosi riconoscere all'appellante l'integrale risarcimento per il danno non patrimoniale accertato in causa nella misura di giorni 104 per inabilità temporanea totale e parziale nonchè del 7 % quanto all'invalidità permanente.
Il totale del risarcimento è stato quantificato in sentenza in € 12.162,02, +
195,62 per spese mediche. Avendo la compagnia assicurativa già erogato la somma di € 6000,00, discende che al CU va riconosciuto l'importo di € 6376,64 (€ 12.376,64 - €
6000,00).
Identici rilievi valgono per i danni subiti al motociclo e le spese per la rimozione del mezzo, pregiudizio che è stato quantificato in € 2699,53, dovendosi attribuire al il doppio del suddetto importo e cioè € Pt_1
5399,06, dai quali va detratto l'ammontare di € 2700,00 già pacificamente corrisposto da . CP_3
Parzialmente accoglibili sono le censure mosse alla motivazione con cui il
GdP ha respinto integralmente la domanda con cui il danneggiato ha chiesto anche il risarcimento per la perdita parziale del proprio reddito causata dall'impossibilità d'esercitare la propria attività lavorativa nel periodo di degenza.
Sul punto il GdP ha osservato che “..non è stato prodotto il contratto in essere con il preteso datore di lavoro ( ma solo il permesso di lavoro)” e le condizioni dello stesso, così come non è stato provato per quanto tempo l'attore sia sia assentato dal lavoro ed, infine, nulla è stato allegato o provato sulla normativa francese applicabile al contratto per le ipotesi di infortuni in itinere o malattia”.
Lo scrivente, invece, ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a suffragare la pretesa attorea.
Il CU ha infatti depositato alcune attestazioni di pagamenti eseguiti dalla
Caisses Sociales De Monaco nel periodo 11-8-2017-24-11-2017 in favore dell'attore per complessivi € 5637,84 (doc.7). Si tratta sostanzialmente del medesimo periodo nel quale l'appellante era inabile al lavoro, dal che si deduce ragionevolmente che tali emolumenti furono erogati a titolo di indennità per infortunio, analogamente a quanto è previsto nell'ordinamento italiano a carico dell' . CP_6
S'evidenzia che tale circostanza non è stata contestata dalla controparte così come le buste paga in atti, le quali documentano che nel periodo aprile- luglio 2017 il percepì dal datore di lavoro, Boss Interim, retribuzioni Pt_1
mensili oscillanti tra circa € 3200,00 e € 2700,00.
La busta paga del mese d'agosto 2017 attesta poi nel periodo 1/8-13/8 - ossia sino a 2 giorni dopo la verificazione del sinistro per cui è causa - la percezione d'un salario di € 1101,58.
La produzione del contratto di lavoro sarebbe stata effettivamente utile a comprendere quale fosse il relativo orario giornaliero.
Tuttavia, la dicitura “heures normales” presente sulle suddette buste paga indica che le ore erano variabili, oscillando le stesse tra un massimo di 165 e un minino 156; in alcuni mesi, inoltre, al fu corrisposta anche Pt_1
un'indennità di missione.
Da ciò si deduce che il danneggiato non osservava un orario di lavoro fisso, bensì variabile a seconda dei mesi.
Dall'aver egli beneficiato delle prestazioni della Caisses Sociales De Monaco sino al 24-11-2017 si deduce altresì che il rapporto di lavoro era destinato a protrarsi almeno sino alla suddetta data. Evidente, però, non vi sia alcun elemento utile a desumere quale sarebbe stata la retribuzione del danneggiato ove egli avesse lavorato nel lasso di tempo in cui fu impossibilitato a far ciò.
Ebbene, a fronte delle risultanze documentali in questione e in applicazione dei criteri d'equità di liquidazione del danno – posto che lo scrivente non ravvisa alcuna rilevante omissione da parte del danneggiato dell'onere di provare adeguatamente l'ammontare del danno – si ritiene di prendere quale riferimento l'ultima busta paga, quella cioè relativa al periodo 1/8-
13/8/2017, in base alla quale deve presumersi che l'attore avrebbe percepito un salario mensile integrale di € 2626,84 e, dunque, d'ulteriori €
1525,26 sino al 31/8/2017.
Ne consegue che per il periodo di malattia/inabilità temporanea il Pt_1
avrebbe ricevuto l'ammontare complessivo di € 74015,80 (€ 5253,58 per i mesi di settembre e ottobre + € 2101,47 sino 24-11-2017).
Essendo stato corrisposto a titolo d'indennizzo l'importo di € 5637,84, il danno differenziale da diminuzione del reddito ammonta a € 1763,74, dovendosi, pertanto, disattendere parzialmente la domanda in esame con cui l'appellante ha chiesto che gli sia liquidato il doppio di quanto percepito da Caisses Sociales De Monaco.
Il totale del danno patrimoniale ammonta, dunque, a € 4435,06 (€ 1763,74
+ 2699,06 e cioè € 5399,06 - € 2700,00).
In ragione dell'integrale riforma dell'impugnata sentenza, occorre procedere ex officio a regolare diversamente le spese processuali di primo grado, tenendosi presente l'esito complessivo della lite giacchè in virtù dell'art. 336
c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (sul punto: Cass.
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, Cass. Sez. VI, ordinanza 2018, n. 8400).
Alla luce dell'accoglimento pressoché integrale delle domande spiegate dall'attore, tali oneri, così come le spese del presente grado di giudizio, devono essere posti a carico di tutti i convenuti/appellati, quantificandosi i relativi importi nella misura che s'indica in dispositivo sulla base dell'ammontare pecuniario riconosciuto all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 265/2022 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Sanremo, in totale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
Dichiara esclusivo responsabile dell'incidente stradale Parte_2
occorso all'attore in Ventimiglia l'11/8/2017.
Condanna , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in solido in favore dell'appellante dell'importo di € 6376,64 a titolo di danno non patrimoniale nonché dell'importo di € € 4435,06 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legale a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al saldo. Ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in solido degli importi di € 400,00 per la fase di studio di €
310,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 600,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e
CPA come da legge.
Condanna , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in solido delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, € 355,00 per spese vive, oltre a spese generali IVA e
CPA come da legge
Imperia 14-7-2024
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli