Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 7862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7862 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2024, proposto da
AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
RO RE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 53685 del 06.09.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante approvazione della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A022 (Italiano, Storia e Geografia) relativa ai posti banditi nella Regione Campania del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 2575 del 06.12.2023, laddove non figura il ricorrente tra i vincitori della selezione; del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente adottato in forma tacita e/o in modalità telematica, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania rettificava il punteggio assegnato per i titoli dichiarati dal ricorrente, non riconoscendo come titolo valutabile la seconda laurea magistrale conseguita in Lingue e letterature moderne presso l’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli e, quindi, non assegnando ulteriori 7,5 pt. spettanti; del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente adottato in forma tacita e/o in modalità telematica, con il quale veniva respinto il reclamo alla Commissione esaminatrice presentato dal ricorrente; del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente adottato in forma tacita e/o in modalità telematica, con il quale veniva validato il punteggio complessivo assegnato al ricorrente, pari a 204,25 pt. in luogo di 211,75 pt. effettivamente spettante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa GE Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 53685 del 6 settembre 2024, recante l’approvazione della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A022 (Italiano, Storia e Geografia ) del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 2575 del 06.12.2023.
2. A fondamento della domanda di annullamento, deduce l’illegittima mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di a 7,5 punti, spettante per la seconda laurea ( Laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane - classe LM-37 ), titolo dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione (nella sezione “ Altri titoli ”) e da ritenersi distinto dal titolo accademico indicato come requisito di ammissione ( Laurea magistrale in filologia moderna – classe LM14 ).
Parte ricorrente, in particolare, rappresenta che l’attribuzione, se correttamente riconosciuta ai sensi della Tabella B del D.M. 205/2023, avrebbe consentito al candidato di raggiungere il punteggio complessivo di 211,75, collocandolo in posizione utile e tale calcolo non è contestato dall’Amministrazione, con conseguente assolvimento della prova di resistenza.
3. L’Amministrazione ha giustificato la mancata valutazione sostenendo che parte degli esami della seconda laurea (LM-37) erano stati già valutati dalla Commissione, ai fini del completamento dei CFU richiesti come requisito di accesso, non sufficientemente integrati dalla prima laurea.
Il candidato ha previamente presentato istanza di riesame ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), L. 241/1990, rimasta priva di riscontro.
Con ordinanza collegiale è stata disposta la notifica per pubblici proclami che risulta essere stata perfezionata.
4. Il ricorso è fondato.
5. La questione controversa è di carattere meramente interpretativo e può essere così riassunta: se, ai fini dell’applicazione del punto B.4.6 della Tabella B del D.M. 205/2023 (che qualifica come da valutare con 7,5 punti anche i seguenti titoli: “ Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale ”), l’Amministrazione possa escludere dalla valutazione la laurea magistrale “ulteriore” posseduta dal candidato, nell’ipotesi in cui abbia utilizzato una parte dei CFU ad essa relativi, per soddisfare i requisiti minimi di accesso alla classe di concorso.
6. La tesi dell’Amministrazione è nel senso negativo, poiché ritiene che, proprio perché tale laurea è stata in parte utilizzata in sede di accesso a completamento dei CFU necessari per l’ammissione, non può essere nuovamente valutata.
Si tratta di una prospettazione, pur suggestiva, che però non può condividersi alla luce del criterio letterale e sistematico cui deve informarsi l’interpretazione degli atti della procedura, ivi compreso il bando di concorso e i suoi allegati.
7. L’interpretazione della lex specialis , in quanto atto amministrativo generale, è soggetta alle regole degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72; TAR Lombardia, Milano, II, sent. 3 febbraio 2025 n. 374, cfr. da ultimo anche la giurisprudenza civile, “ nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c." (Cass., n. 33451/2021; si veda anche Cass., n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa " Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6444).
8. Il criterio interpretativo letterale, da applicarsi in via prioritaria, è dirimente nel caso specifico.
Il punto B.4.6 della Tabella B prevede che siano valutati tutti i titoli di laurea ulteriori rispetto al titolo di accesso, attribuendo 7,50 punti, senza introdurre eccezioni o condizioni collegate alla presenza di esami comuni o CFU utilizzati già in sede di accesso ad integrazione di un altro titolo.
Non vi è alcuna disposizione del D.M. 205/2023, né del bando né della successiva normativa settoriale, che autorizzi l’Amministrazione scolastica a detrarre il punteggio per una seconda laurea sulla base della mera presenza di esami coincidenti o di CFU impiegati per integrare il requisito di accesso, poiché tale evenienza avrebbe quanto meno richiesto l’indicazione di criteri tecnico-discrezionali anche in relazione ai diversi “valori” in termini di CFU, dei diversi esami utilizzati.
9. La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, con riferimento alla medesima procedura concorsuale, in una fattispecie analoga che richiama principi ermeneutici analoghi, affermando che l’Amministrazione non può introdurre condizioni ulteriori o limitazioni non previste dalla lex specialis circa la valutabilità dei titoli dichiarati (T.A.R., IV Sez., 22 settembre 2025, n. 6258, anche per la giurisprudenza ivi citata; cfr., in particolare anche Cons. Stato, ord. 16 aprile 2025, n. 1468), proprio perché si introdurrebbe in via interpretativa un potere discrezionale di valutazione, privo di fondamento nel DM 205/2003 e nella normativa di rango primario, e, comunque, una condizione restrittiva (esclusione dei titoli ulteriori, con esami in parte in comune) non prevista, in violazione dei principi consolidati sulla vincolatività assoluta della lex specialis (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2023 n. 1237; V, 10 novembre 2022, n. 9845; VII, 3 novembre 2022, n. 992) per la medesima Amministrazione.
10. L’interpretazione letterale conduce a risultati applicativi corroborati anche dal criterio ermeneutico funzionale, deducibile dalla ratio del sistema concorsuale. la valutazione dei titoli ulteriori è finalizzata a valorizzare l’arricchimento culturale e professionale del candidato, come si evince dalla lettura dei titoli indicati nella tabella B che, pur nella loro diversità, sono accomunati da tale potere “certificativo” delle competenze e conoscenze acquisite di chi accede ai pubblici uffici.
Escludere una seconda laurea, conseguita previo esame finale e dopo aver svolto tutti gli esami richiesti dal piano di studio, assorbendola come titolo valutabile in una sua parte (ossia solo negli esami parzialmente utilizzati per l’accesso), si tradurrebbe in una compressione ingiustificata del principio del merito, in contrasto con l’art. 97 Cost.
11. Va aggiunto, per quanto si tratti di prassi interpretative astrattamente non vincolanti il Collegio, che la stessa Amministrazione resistente ha già ritenuto valutabili le seconde lauree, anche se contenenti CFU rilevanti ai fini dell’accesso: così la nota dipartimentale n. 206/2021, che ha espressamente ha chiarito che i titoli ulteriori “ sono comunque oggetto di valutazione (…) senza alcuna decurtazione ” e che il ricorrente ha richiamato ampiamente in sede di ricorso.
12. In conclusione, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la seconda laurea LM-37 come titolo ulteriore, attribuendo i 7,50 punti previsti, con conseguente riposizionamento in graduatoria del ricorrente – anche ai fini dell’accesso alla riserva del 30% per i docenti con anzianità triennale di servizio, con conseguente accoglimento del ricorso.
13. La regolazione delle spese segue la soccombenza dell’Amministrazione, con liquidazione contenuta nel dispositivo, in favore del procuratore distrattario. Le stesse possono compensarsi rispetto alla controinteressata, del resto neppure costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti della domanda formulata dal ricorrente.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.500 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato e con attribuzione in favore del procuratore distrattario.
Spese compensate, quanto alla controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo PI | PA IN |
IL SEGRETARIO