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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2411/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1 Parte_2 Parte_3
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 28/11/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. AN CO RA. Parte_1
Per UALE MANDATARIA DI Parte_4 [...]
'avv. AR LD, oggi sostituito dall'avv. Parte_5
CO AV.
L'avv. AV si oppone alla rimessione in termini richiesta per il deposito di note conclusive di controparte, trattandosi di un errore del difensore e non del sistema, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discute la causa riportandosi sinteticamente ai punti di cui alle memorie conclusive depositate in atti.
L'avv. Sinante Colucci precisa le conclusioni come all'atto di citazione e agli scritti difensivi, discute rilevando che l'asserito cessionario del credito è soggetto legittimato a resistere all'opposizione perché si assume nuovo titolare del credito, Non si vede infatti, contro quale altro soggetto il preteso debitore potrebbe agire dal momento che il suo patrimonio è stata aggredito da e non da altri soggetti, pertanto, autentico legittimato passivo quanto al Pt_5 soggetto che materialmente stava agendo per il recupero del credito. Rileva che parte convenuta è attrice in senso sostanziale e la stessa a seguito di opposizione tardiva doveva dimostrare la propria legittimazione, non ha pertanto, alcun valore giuridico quanto pagina 1 di 9 affermato dall'asserita cessionaria allorchè ha invocato la propria mancanza di legittimazione attiva, né, a senso logico, ancor prima che giuridico, l'affermazione secondo cui l'opposizione avrebbe carattere confessorio rispetto alla riconosciuta legittimazione della cessionaria ad azionare esecutivamente il titolo contestato. Sulla qualifica di consumatrice di Parte_1
, evidenzia che la stessa non aveva e non ha mai avuto né la qualifica di
[...] amministratrice né la qualifica di dipendente ma esclusivamente la qualità di socio accomandante al 20% su un capitale di €. 2.500,00, non dal momento della costituzione ma dal momento dell'uscita dalla società di come da documentazione depositata. Controparte_2
Ribadisce l'eccezione di incostituzionalità di cui all'atto di citazione e rileva che il Trib. Di
Brindisi nel 2024 ha sollevato la questione sulla possibilità di fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo innanzi alla CGUE ed ad oggi sulla questione non è stata fissata udienza né è stata trattata. In merito alle note conclusionali depositate rileva come da documentazione allegata all'istanza di rimessione in termini, che era pervenuta la terza pec di accettazione nella quale è scritto “è necessario controllo da parte della cancelleria”. Si rimette in ordine alla tardività del deposito delle note conclusionali ad ogni valutazione del magistrato, chiedendo che si tenga conto della documentazione allegata all'istanza.
L'avv. AV, in considerazione del fatto che all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente da entrambe le parti, si oppone alla rimessione in termini per il deposito delle note conclusive di controparte e chiede che il giudice non le utilizzi ai fini della decisione. Evidenzia che i rilievi oggi sollevati da controparte sono stata già in precedenza integralmente confutati da questa difesa e ribadisce la ferma opposizione a tutto quanto oggi discusso e verbalizzato da controparte.
L'avv. Sinante Colucci rileva la genericità delle contestazioni di controparte e contesta e impugna quanto ex adverso dedotto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente giudizio, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.45.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO RA, elettivamente domiciliato in via Settevalli n. 133/U
Perugia presso il difensore avv. AN CO RA
ATTORE contro
UALE Parte_4 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. AR LD,
[...] elettivamente domiciliato in via I° Maggio n. 150/B Ancona presso il difensore avv.
AR LD
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2017 emesso dal Tribunale di
Ancona in data 19.1.2017 su ricorso di con cui è stata condannata, in Parte_6
qualità di fideiussore della società , Controparte_4
al pagamento della somma di €. 52.644,78 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 434/57/56934 e di rimborso del mutuo chirografario n.
41/422236.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto la legittimazione passiva della società Pt_5
(già , posto che quest'ultima, in attuazione del d.l. 25 giugno 2017 n. 99, conv. in
[...] CP_5
legge 31 luglio 2017 n. 121 e del decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, si era resa cessionaria di crediti ed altri attivi di problematica recuperabilità originariamente di titolarità
di liquidazione coatta amministrativa, ha evidenziato, poi, che Parte_7 Pt_5
aveva conferito procura speciale alla società affinchè Parte_4
provvedesse a compiere, in suo nome e per suo conto, ogni attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti in capo ad ha eccepito la mancata informazione del contenuto delle clausole Pt_5
vessatorie, in particolare ha sostenuto la nullità delle clausole relative alla fideiussione per violazione della normativa antitrust, posto che la garanzia conteneva le clausole dello schema
ABI censurato da Banca d'Italia nel 2005,e più precisamente le clausole di cui al punto 2, 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11 e 13, che, a suo dire, avrebbero reso nullo il contratto di fideiussione nella sua interezza, ha rappresentato che il mutuo chirografario era assistito da garanzia nella misura del 50% prestata dal Fondo Collettivo di Garanzia Fidi, sicchè l'istituto di credito avrebbe dovuto decurtare il credito della suddetta percentuale.
Tutto ciò premesso, l'attrice opponente chiedeva in via preliminare sospendere l'esecutività
del decreto ingiuntivo n. 86/2017 emesso dal Tribunale di Ancona, e accertata la nullità del pagina 4 di 9 contratto intercorso tra le parti per la presenza di clausole abusive indicate, revocare il decreto ingiuntivo n. 86/2017.
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per precedente proposizione, da parte della medesima attrice, di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, con l'introduzione del giudizio che era stato definito con sentenza n. 1260/2019 del
Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'opposizione e confermato il provvedimento monitorio, precisava che i principi espressi dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite riguardavano un decreto ingiuntivo non opposto, deduceva che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione aveva escluso la qualifica di consumatore in capo all'opponente, sosteneva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che quest'ultima poteva riguardare solo il profilo di abusività delle clausole contrattuali, mentre tutte le altre questioni erano coperte da giudicato, contestava, comunque, nel merito anche tutti gli altri motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'esito della discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti.
Preliminarmente deve essere rigetta l'istanza di rimessione in termini depositata dal difensore di parte attrice, infatti, ritiene questo giudice che l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà (Cass. 21794/2015).
Ne consegue l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate da parte attrice ai fini della decisione.
Va, inoltre, rigettata siccome infondata l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione della convenuta, osservando che in atto di citazione l'attrice opponente non aveva contestato la pagina 5 di 9 legittimazione della convenuta opposta, anzi la ammetteva espressamente, scrivendo “sulla
intervenuta cessione del credito. L'art. 5 del D.L. 99/2017 ha stabilito che il Ministero dell'Economia e
delle Finanze con proprio decreto disponesse che i commissari liquidatori di Parte_8
procedessero alla cessione ad (già , di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai Pt_5 CP_5
sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 99/2017 …In attuazione di
quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 in data 11.4.2018 si è perfezionato il
contratto di cessione tra e i commissari liquidatori di Della Pt_5 Parte_8
cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12.4.2018 ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2 e 5, comma 1, del d.l. n.
99/2017. Per effetto della cessione, (già è succeduta nei rapporti giuridici attivi e Pt_5 CP_5
passivi già di titolarità della cedente”.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che il decreto ingiuntivo oggi opposto era già stato fatto oggetto di opposizione nel 2017 da parte dell'odierna attrice, la quale avrebbe ben potuto far valere già allora l'abusività delle clausole contrattuali, essendo il codice del consumo ben precedente, risalendo al 2005 (d. lgs. n. 206/2005).
Infatti, l'eccezionale possibilità di proposizione di opposizione tardiva a fronte di decreto ingiuntivo già passato in giudicato è stata limitata dalla Suprema Corte ai decreti ingiuntivi non previamente opposti: “il perimetro della pronuncia di queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363
c.p.c.: “la fattispecie che qui rileva ha riguardo-in estrema sintesi-all'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di
procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del
procedimento monitorio su una clausola abusiva presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi,
chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola
contrattuale”.
Osservano le Sezioni Unite che la CGUE, con la sentenza SPV/Banco di Desio del 17.5.2022, ha
dapprima, riformulato la richiesta pregiudiziale del Tribunale di Milano nei seguenti termini:
pagina 6 di 9 “…se l'art. 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che
ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un
giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice
dell'esecuzione non possa, per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre
implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame
della loro validità, successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella
causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale
direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo…L'art. 6, par. 1 e l'art. 7, par. 1, della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale
prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia
stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa, per il motivo che
l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del
contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità, successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale
direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Infatti, le Sezioni Unite si premurano di conciliare i principi erounitari con il principio dell'intangibilità del giudicato, e con il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: “l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacchè è idonea a rimettere in pagina 7 di 9 discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza-come detto-suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale. Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto”.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato fatto oggetto di opposizione e si era concluso con la sentenza n. 1260/2019 di rigetto dell'opposizione e conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., sentenza non appellata.
Quindi l'odierna opponente, che già all'epoca era debitamente rappresentata da un avvocato,
e così assistita aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe ben potuto far valere il carattere vessatorio dele clausole contrattuali così come riproposto nella presente sede.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, non sussistendo, in ragione dell'avvenuta presentazione di opposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività, principio che, insieme al principio di equivalenza, è l'unico ritenuto dalla giurisprudenza in grado di giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata.
In secondo luogo, rileva il giudicante che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17
maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia Sez.
Un. n. 9479 del 6.4.2023, infatti, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, l'inapplicabilità dei predetti principi deriva dalla circostanza che le clausole asseritamente conformi al modello ABI non possono essere qualificate come “abusive”
pagina 8 di 9 nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, venendo in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990 (Trib. Monza
sent. n. 1500 del 3.7.2023).
Conseguentemente, non venendo in rilievo alcuna clausola abusiva, le censure concernenti la nullità di una clausola contrattuale per violazione della normativa anticoncorrenziale avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022, compresi tra i valori minimi e medi,
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'opposizione;
-condanna a rimborsare a e per essa a Parte_1 Pt_5 Parte_4 le spese di lite che si liquidano in €. 5.810,00 per compenso professionale,
[...] oltre accessori come per legge.
Ancona, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2411/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1 Parte_2 Parte_3
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 28/11/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. AN CO RA. Parte_1
Per UALE MANDATARIA DI Parte_4 [...]
'avv. AR LD, oggi sostituito dall'avv. Parte_5
CO AV.
L'avv. AV si oppone alla rimessione in termini richiesta per il deposito di note conclusive di controparte, trattandosi di un errore del difensore e non del sistema, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discute la causa riportandosi sinteticamente ai punti di cui alle memorie conclusive depositate in atti.
L'avv. Sinante Colucci precisa le conclusioni come all'atto di citazione e agli scritti difensivi, discute rilevando che l'asserito cessionario del credito è soggetto legittimato a resistere all'opposizione perché si assume nuovo titolare del credito, Non si vede infatti, contro quale altro soggetto il preteso debitore potrebbe agire dal momento che il suo patrimonio è stata aggredito da e non da altri soggetti, pertanto, autentico legittimato passivo quanto al Pt_5 soggetto che materialmente stava agendo per il recupero del credito. Rileva che parte convenuta è attrice in senso sostanziale e la stessa a seguito di opposizione tardiva doveva dimostrare la propria legittimazione, non ha pertanto, alcun valore giuridico quanto pagina 1 di 9 affermato dall'asserita cessionaria allorchè ha invocato la propria mancanza di legittimazione attiva, né, a senso logico, ancor prima che giuridico, l'affermazione secondo cui l'opposizione avrebbe carattere confessorio rispetto alla riconosciuta legittimazione della cessionaria ad azionare esecutivamente il titolo contestato. Sulla qualifica di consumatrice di Parte_1
, evidenzia che la stessa non aveva e non ha mai avuto né la qualifica di
[...] amministratrice né la qualifica di dipendente ma esclusivamente la qualità di socio accomandante al 20% su un capitale di €. 2.500,00, non dal momento della costituzione ma dal momento dell'uscita dalla società di come da documentazione depositata. Controparte_2
Ribadisce l'eccezione di incostituzionalità di cui all'atto di citazione e rileva che il Trib. Di
Brindisi nel 2024 ha sollevato la questione sulla possibilità di fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo innanzi alla CGUE ed ad oggi sulla questione non è stata fissata udienza né è stata trattata. In merito alle note conclusionali depositate rileva come da documentazione allegata all'istanza di rimessione in termini, che era pervenuta la terza pec di accettazione nella quale è scritto “è necessario controllo da parte della cancelleria”. Si rimette in ordine alla tardività del deposito delle note conclusionali ad ogni valutazione del magistrato, chiedendo che si tenga conto della documentazione allegata all'istanza.
L'avv. AV, in considerazione del fatto che all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente da entrambe le parti, si oppone alla rimessione in termini per il deposito delle note conclusive di controparte e chiede che il giudice non le utilizzi ai fini della decisione. Evidenzia che i rilievi oggi sollevati da controparte sono stata già in precedenza integralmente confutati da questa difesa e ribadisce la ferma opposizione a tutto quanto oggi discusso e verbalizzato da controparte.
L'avv. Sinante Colucci rileva la genericità delle contestazioni di controparte e contesta e impugna quanto ex adverso dedotto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente giudizio, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.45.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO RA, elettivamente domiciliato in via Settevalli n. 133/U
Perugia presso il difensore avv. AN CO RA
ATTORE contro
UALE Parte_4 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. AR LD,
[...] elettivamente domiciliato in via I° Maggio n. 150/B Ancona presso il difensore avv.
AR LD
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2017 emesso dal Tribunale di
Ancona in data 19.1.2017 su ricorso di con cui è stata condannata, in Parte_6
qualità di fideiussore della società , Controparte_4
al pagamento della somma di €. 52.644,78 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 434/57/56934 e di rimborso del mutuo chirografario n.
41/422236.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto la legittimazione passiva della società Pt_5
(già , posto che quest'ultima, in attuazione del d.l. 25 giugno 2017 n. 99, conv. in
[...] CP_5
legge 31 luglio 2017 n. 121 e del decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, si era resa cessionaria di crediti ed altri attivi di problematica recuperabilità originariamente di titolarità
di liquidazione coatta amministrativa, ha evidenziato, poi, che Parte_7 Pt_5
aveva conferito procura speciale alla società affinchè Parte_4
provvedesse a compiere, in suo nome e per suo conto, ogni attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti in capo ad ha eccepito la mancata informazione del contenuto delle clausole Pt_5
vessatorie, in particolare ha sostenuto la nullità delle clausole relative alla fideiussione per violazione della normativa antitrust, posto che la garanzia conteneva le clausole dello schema
ABI censurato da Banca d'Italia nel 2005,e più precisamente le clausole di cui al punto 2, 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11 e 13, che, a suo dire, avrebbero reso nullo il contratto di fideiussione nella sua interezza, ha rappresentato che il mutuo chirografario era assistito da garanzia nella misura del 50% prestata dal Fondo Collettivo di Garanzia Fidi, sicchè l'istituto di credito avrebbe dovuto decurtare il credito della suddetta percentuale.
Tutto ciò premesso, l'attrice opponente chiedeva in via preliminare sospendere l'esecutività
del decreto ingiuntivo n. 86/2017 emesso dal Tribunale di Ancona, e accertata la nullità del pagina 4 di 9 contratto intercorso tra le parti per la presenza di clausole abusive indicate, revocare il decreto ingiuntivo n. 86/2017.
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per precedente proposizione, da parte della medesima attrice, di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, con l'introduzione del giudizio che era stato definito con sentenza n. 1260/2019 del
Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'opposizione e confermato il provvedimento monitorio, precisava che i principi espressi dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite riguardavano un decreto ingiuntivo non opposto, deduceva che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione aveva escluso la qualifica di consumatore in capo all'opponente, sosteneva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che quest'ultima poteva riguardare solo il profilo di abusività delle clausole contrattuali, mentre tutte le altre questioni erano coperte da giudicato, contestava, comunque, nel merito anche tutti gli altri motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'esito della discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti.
Preliminarmente deve essere rigetta l'istanza di rimessione in termini depositata dal difensore di parte attrice, infatti, ritiene questo giudice che l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà (Cass. 21794/2015).
Ne consegue l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate da parte attrice ai fini della decisione.
Va, inoltre, rigettata siccome infondata l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione della convenuta, osservando che in atto di citazione l'attrice opponente non aveva contestato la pagina 5 di 9 legittimazione della convenuta opposta, anzi la ammetteva espressamente, scrivendo “sulla
intervenuta cessione del credito. L'art. 5 del D.L. 99/2017 ha stabilito che il Ministero dell'Economia e
delle Finanze con proprio decreto disponesse che i commissari liquidatori di Parte_8
procedessero alla cessione ad (già , di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai Pt_5 CP_5
sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 99/2017 …In attuazione di
quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 in data 11.4.2018 si è perfezionato il
contratto di cessione tra e i commissari liquidatori di Della Pt_5 Parte_8
cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12.4.2018 ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2 e 5, comma 1, del d.l. n.
99/2017. Per effetto della cessione, (già è succeduta nei rapporti giuridici attivi e Pt_5 CP_5
passivi già di titolarità della cedente”.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che il decreto ingiuntivo oggi opposto era già stato fatto oggetto di opposizione nel 2017 da parte dell'odierna attrice, la quale avrebbe ben potuto far valere già allora l'abusività delle clausole contrattuali, essendo il codice del consumo ben precedente, risalendo al 2005 (d. lgs. n. 206/2005).
Infatti, l'eccezionale possibilità di proposizione di opposizione tardiva a fronte di decreto ingiuntivo già passato in giudicato è stata limitata dalla Suprema Corte ai decreti ingiuntivi non previamente opposti: “il perimetro della pronuncia di queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363
c.p.c.: “la fattispecie che qui rileva ha riguardo-in estrema sintesi-all'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di
procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del
procedimento monitorio su una clausola abusiva presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi,
chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola
contrattuale”.
Osservano le Sezioni Unite che la CGUE, con la sentenza SPV/Banco di Desio del 17.5.2022, ha
dapprima, riformulato la richiesta pregiudiziale del Tribunale di Milano nei seguenti termini:
pagina 6 di 9 “…se l'art. 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che
ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un
giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice
dell'esecuzione non possa, per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre
implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame
della loro validità, successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella
causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale
direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo…L'art. 6, par. 1 e l'art. 7, par. 1, della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale
prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia
stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa, per il motivo che
l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del
contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità, successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale
direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Infatti, le Sezioni Unite si premurano di conciliare i principi erounitari con il principio dell'intangibilità del giudicato, e con il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: “l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacchè è idonea a rimettere in pagina 7 di 9 discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza-come detto-suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale. Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto”.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato fatto oggetto di opposizione e si era concluso con la sentenza n. 1260/2019 di rigetto dell'opposizione e conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., sentenza non appellata.
Quindi l'odierna opponente, che già all'epoca era debitamente rappresentata da un avvocato,
e così assistita aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe ben potuto far valere il carattere vessatorio dele clausole contrattuali così come riproposto nella presente sede.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, non sussistendo, in ragione dell'avvenuta presentazione di opposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività, principio che, insieme al principio di equivalenza, è l'unico ritenuto dalla giurisprudenza in grado di giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata.
In secondo luogo, rileva il giudicante che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17
maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia Sez.
Un. n. 9479 del 6.4.2023, infatti, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, l'inapplicabilità dei predetti principi deriva dalla circostanza che le clausole asseritamente conformi al modello ABI non possono essere qualificate come “abusive”
pagina 8 di 9 nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, venendo in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990 (Trib. Monza
sent. n. 1500 del 3.7.2023).
Conseguentemente, non venendo in rilievo alcuna clausola abusiva, le censure concernenti la nullità di una clausola contrattuale per violazione della normativa anticoncorrenziale avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022, compresi tra i valori minimi e medi,
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'opposizione;
-condanna a rimborsare a e per essa a Parte_1 Pt_5 Parte_4 le spese di lite che si liquidano in €. 5.810,00 per compenso professionale,
[...] oltre accessori come per legge.
Ancona, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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