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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25348/2024 promosso da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Perticari Damiano, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia resti affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che resti collocata prevalentemente presso la dimora materna presso cui hanno Per_1 già assunto la residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita liberamente secondo accordi presi di volta in volta fra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 16,00 della domenica;
− nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre, trascorrerà, altresì, con il Per_1 padre un pomeriggio;
− nella settimana in cui non trascorrerà il week-end con il padre, trascorrerà con il Per_1 padre due pomeriggi anche non consecutivi;
− per metà delle vacanze natalizie scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o quello di Capodanno;
− per metà delle vacanze pasquali scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
− durante le vacanze estive trascorrerà, sia con il padre che con la madre tre settimane, Per_1 anche non consecutive, con obbligo per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro con almeno trenta giorni di anticipo ogni singola destinazione;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore quando l'ha con sé;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli (riferimento Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 con le necessarie e doverose integrazioni), purchè concordate o necessitate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che il IG corrisponda alla IGa , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma di euro 150,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico rimarrà nella disponibilità al 100% della IGa;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedere reciproca autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto per l'estero e/o documenti equipollenti per se stessi e per la figlia minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25348/2024 promosso da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Perticari Damiano, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia resti affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che resti collocata prevalentemente presso la dimora materna presso cui hanno Per_1 già assunto la residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita liberamente secondo accordi presi di volta in volta fra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 16,00 della domenica;
− nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre, trascorrerà, altresì, con il Per_1 padre un pomeriggio;
− nella settimana in cui non trascorrerà il week-end con il padre, trascorrerà con il Per_1 padre due pomeriggi anche non consecutivi;
− per metà delle vacanze natalizie scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o quello di Capodanno;
− per metà delle vacanze pasquali scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
− durante le vacanze estive trascorrerà, sia con il padre che con la madre tre settimane, Per_1 anche non consecutive, con obbligo per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro con almeno trenta giorni di anticipo ogni singola destinazione;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore quando l'ha con sé;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli (riferimento Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 con le necessarie e doverose integrazioni), purchè concordate o necessitate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che il IG corrisponda alla IGa , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma di euro 150,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico rimarrà nella disponibilità al 100% della IGa;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedere reciproca autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto per l'estero e/o documenti equipollenti per se stessi e per la figlia minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.