Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”;
− di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 febbraio 2023:
- della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, già oggetto di doglianza del ricorso Introduttivo RG. 857/2022;
- della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata all'interessato in data 14/12/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, emessa a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare in data 21.11.2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 dicembre 2023:
- della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15.05.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di doglianza del ricorso introduttivo);
- della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 21.11.2022, a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare, notificata all'interessato in data 14.12.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di impugnazione mediante motivi aggiunti depositati);
- della successiva e nuova documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 30.07.2023 e notificata all'interessato in data 11.10.2023, recante - ancora - la qualifica finale di “nella media”, predisposta in seguito ad ulteriore annullamento d'ufficio con lettera nr. -OMISSIS-;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la nota del 6 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, con nota depositata in atti il 6 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in quanto “ Nelle more, comunque, l’Ispettore veniva comandato in altri Reparti e valutato nel periodo successivo con qualifica di "ECCELLENTE", tutt’oggi posseduta dal militare .”;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
vista la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte ricorrente e ritenuto che il complessivo andamento della vicenda - con annullamento d’ufficio delle valutazioni impugnate solo successivamente alla proposizione dei ricorsi - costituisca indice della loro fondatezza;
ritenuto, pertanto, di condannare l’amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano d’ufficio come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente che si liquidano d’ufficio in euro 1.000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA TT, Presidente FF
TE UR, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE UR | PA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.