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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BONOTTO CECILIA ANGELA
contro
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/08/1988, rappresentato e difeso dall'avvocato BROTTO UMBERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni congiunte delle parti: chiedono che il Presidente del Tribunale di Vicenza omologhi la separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la rispettiva dimora ove lo ritengano opportuno;
2. Disposizioni relative ai figli
2.1 Affidamento e visite a) Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la mamma nell'attuale casa familiare sita in
SA VE (VI), Via Ramon n. 15/C, con collocamento prevalente presso la medesima.
b) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità
- due giorni a settimana, compatibilmente con i turni di lavoro andandoli a prendere la sera del giorno successivo al turno notturno e tenendoli presso di sé fino alla sera del giorno che precede il turno lavorativo successivo con pernotto presso la sua futura residenza e con impegno ad accompagnarli e far frequentare ai medesimi le attività extrascolastiche e ricreative usuali;
- metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale, fino a dopo il pranzo di mezzogiorno ed un anno compreso il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni compresa la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane anche non consecutive durante l'estate con l'onere del padre di comunicare entro il giorno 30/05 di ogni anno il periodo prescelto. Anche
la madre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, salvo preavviso al padre entro il 30/05 di ogni anno;
- Il giorno del compleanno i minori passeranno il pranzo con un genitore, la cena con l'altro,
ad anni alterni;
2 - Il giorno della festa della mamma i minori passeranno la giornata con la mamma, il giorno della festa del papà con il padre;
2.2 mantenimento dei minori a) Disporre che il sig. , si obblighi a corrispondere alla madre, Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo pari ad €
[...]
650,00 (€ 162,50 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente, di cui verrà fornito IBAN, entro il giorno 15 di ogni mese.
L'importo di € 50,00 potrà essere sostituito tramite dazione di buoni pasto. L'assegno unico e le altre misure di sostegno al reddito, relative ai figli, saranno percepiti integralmente dalla signora Pt_1
In ogni caso l'importo dell'assegno di mantenimento sommato all'assegno unico dovrà essere pari almeno ad € 1.750,00, in difetto il sig. provvederà all'integrazione del medesimo. CP_1
Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%
ciascuno, affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza. Ferma la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese straordinarie, il genitore che debba anticiparle provvederà ad inviare all'altro genitore, con cadenza almeno bimestrale, il relativo conto con i giustificativi, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Le rette per le scuole private saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Si concorda sin d'ora che dal prossimo anno i figli saranno iscritti presso la scuola pubblica.
3. Disposizioni relative alla casa coniugale:
Disporre che la casa, adibita ad abitazione famigliare e sita in SA VE (VI), Via Ramon n.
15/C, di proprietà del sig. , unitamente ai mobili che la arredano, venga assegnata alla CP_1
signora , che la abiterà stabilmente con i figli;
Il sig. lascerà Parte_1 Controparte_1
la casa coniugale entro e non oltre due mesi dalla data di oggi.
4. Questioni economiche tra i coniugi:
- Disporre che la rata del mutuo, acceso per l'acquisto della casa coniugale e che le rate del
3 prestito Compass, vengano interamente pagate dal sig. e ciò fino Controparte_1
all'estinzione dei medesimi.
- L'autovettura Volkswagen Sharan targata EP105XE in uso e intestata alla signora
[...]
rimane alla stessa assegnata in proprietà esclusiva e l'autovettura Ford S-Max Parte_1
targato FK148RN in uso e di proprietà del signor , rimane allo stesso Controparte_1
assegnata in proprietà esclusiva;
5. il saldo del c/c BancoPosta con IBAN n. [...] intestato alla signora rimane integralmente nella disponibilità della medesima e così anche il libretto di Pt_1
risparmio n. 41169601 acceso presso Posteitaliane. Il saldo della carta Postepay intestato al sig.
n° 5333 1710 8967 3996, IBAN n° [...], sul quale gli viene CP_1
accreditato lo stipendio e che lo stesso usa per ogni necessità e il libretto di risparmio postale n°
25947377, cointestato con il padre, rimangono nella disponibilità esclusiva del medesimo.
6. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutti gli altri rapporti patrimoniali, dividere i rimanenti beni comuni e regolato a parte ogni loro altro rapporto di carattere economico e patrimoniale derivante dal matrimonio, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché
dall'altro a tale titolo.
7. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinché
proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/08/2024 la ricorrente , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il resistente sig. in Loria (TV) in data 26/04/2014, che Controparte_1
dall'unione erano nati quattro figli, tutti ancora minorenni e non autosufficienti, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita per
4 il padre, il mantenimento dei figli con versamento a carico del padre di un assegno mensile,
l'assegnazione della casa, il versamento a suo favore di un assegno mensile, oltre ad altre richieste di natura economica;
con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in data 30.10.2024 con comparsa di costituzione e risposta il sig. che, Controparte_1
dedotte le proprie ragioni, aderiva alla domanda di separazione, di affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre (ma con diversa organizzazione oraria quanto al diritto di visita), alla domanda di assegnazione della casa, chiedendo l'accoglimento di condizioni diverse quanto alle ulteriori questioni economiche nonché chiedendo l'iscrizione dei figli ad un differente istituto scolastico.
All'esito dell'udienza del 05/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi riferivano di aver raggiunto un accordo nei termini ed alle condizioni di cui in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in SA VE
5 (VI), Via Ramon n. 15/C in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1
minori Elena, e Per_1 Persona_2 Per_3
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Loria (TV) in data 26/04/2014 con atto trascritto al n. 1 Parte I, Anno
[...]
2014, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loria (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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