Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/1983, n. 2713
CASS
Sentenza 19 aprile 1983

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L'inesistenza giuridica della sentenza ricorre soltanto nel caso di pronuncia da parte di organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale o di Mancanza dei requisiti essenziali dell'atto, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altro vizio che attenga al contenuto ed al merito del giudizio, come l'error in indicando consistente nell'applicazione di una normativa abrogata. ( V 3078/79, mass n 399435; ( V 610/77, mass n 384161; ( V 9/77, mass n 383505).*

Contro le sentenze della Corte di Cassazione non è ammesso nessun rimedio per rimuovere i vizi, integranti nullità, che possano inficiarle.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/1983, n. 2713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2713
    Data del deposito : 19 aprile 1983

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