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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25985/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25985/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in CORSO ROSSELLI 46 - 10128 TORINO, presso lo studio dell'avv. CORDANI KATJA che li rappresenta e difende virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 07/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pino Torinese il Parte_1 Parte_2
07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pino Torinese (atto n.5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pino Torinese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
-I coniugi, al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali connessi con la separazione, avvalendosi del trattamento tributario previsto dall'art. 19 Legge n.74 del 6 marzo 1987, che la
Corte Cost. con sentenza n. 154/99 ha esteso ai procedimenti di separazione personale tra i coniugi, hanno raggiunto il seguente accordo:
-Posto che la casa coniugale situata in Pino Torinese (TO), Via Valle Miglioretti n.43, è composta da un cascinale suddiviso in n.3 unità abitative autonome, di cui una unità é di proprietà esclusiva della sig.ra ed una unità é di proprietà esclusiva del sig. il sig. Parte_1 Parte_2 si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, che accetta, l'unità immobiliare allo Parte_2 stesso intestata censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pino Torinese (TO) al “foglio 25, particella 141, subalterno 103, Via valle Miglioretti n.43 interno A, Piano T-1, categoria A3,
Classe 1, Vani 5, rendita catastale Euro 606,84. Il tutto alle complessive e generali coerenze di: cortile comune (Foglio 25 mappale 141, sub. 101 bene comune non censibile); altra unità immobiliare censita al subalterno 102, mappale 218 del foglio 25, Via valle Miglioretti e unità immobiliare censita al subalterno 3“. Viene fatto, in ogni caso, riferimento a quanto indicato nel rogito notarile di acquisto del 24/05/2022, Repertorio n.7092 – Raccolta n.4697, redatto dal Notaio in Torino dott.ssa e registrato in data 05/05/2022 presso l'Agenzia delle Entrate Persona_1
Uff. Terr di Torino -DP I, al n. 22161 Serie IT.
-Il mutuo acceso presso la Banca Credit Agricole Italia spa, gravante sopra suddetta unità immobiliare posto a carico del sig. e le cui rate sono sempre state pagate dalla Parte_2 moglie a mezzo di bonifici effettuati dal proprio conto corrente bancario, sarà trasferito nella sua quota residua in capo alla moglie sig.ra Il trasferimento della proprietà della ridetta Parte_1 unità immobiliare in favore della sig.ra e il trasferimento del mutuo a suo carico Parte_1 avverranno contestualmente in sede di rogito presso un Notaio da loro scelto.
pagina 2 di 3 I coniugi concordano che il trasferimento della proprietà e del mutuo saranno effettuati entro la data del 28/12/2025 in cui la quota residua del mutuo sarà pari ad euro 48.772,00. In caso di impossibilità di trasferimento del mutuo in capo alla sig.ra entro suddetto termine Parte_1 dovuta a lungaggini bancarie o altri impedimenti, l'operazione verrà effettuata entro la data del
28/06/2026 in cui la quota residua del mutuo sarà ammontante ad euro 47.742,79.
- I coniugi mantengono ognuno la piena titolarità e disponibilità degli autoveicoli a ciascuno intestati, provvedendo ognuno al pagamento delle spese e alla manutenzione dei propri mezzi.
- I coniugi dichiarano di aver raggiunto un'intesa in relativamente a pendenti questioni di natura economica e pratica, regolamentando tali accordi in altra sede.
- Ciascuno dei coniugi ha esclusiva titolarità di propri conti correnti bancari e, pertanto, non viene vantata alcuna reciproca pretesa in merito ad essi.
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di qualunque forma reciproca di mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25985/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in CORSO ROSSELLI 46 - 10128 TORINO, presso lo studio dell'avv. CORDANI KATJA che li rappresenta e difende virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 07/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pino Torinese il Parte_1 Parte_2
07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pino Torinese (atto n.5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pino Torinese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
-I coniugi, al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali connessi con la separazione, avvalendosi del trattamento tributario previsto dall'art. 19 Legge n.74 del 6 marzo 1987, che la
Corte Cost. con sentenza n. 154/99 ha esteso ai procedimenti di separazione personale tra i coniugi, hanno raggiunto il seguente accordo:
-Posto che la casa coniugale situata in Pino Torinese (TO), Via Valle Miglioretti n.43, è composta da un cascinale suddiviso in n.3 unità abitative autonome, di cui una unità é di proprietà esclusiva della sig.ra ed una unità é di proprietà esclusiva del sig. il sig. Parte_1 Parte_2 si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, che accetta, l'unità immobiliare allo Parte_2 stesso intestata censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pino Torinese (TO) al “foglio 25, particella 141, subalterno 103, Via valle Miglioretti n.43 interno A, Piano T-1, categoria A3,
Classe 1, Vani 5, rendita catastale Euro 606,84. Il tutto alle complessive e generali coerenze di: cortile comune (Foglio 25 mappale 141, sub. 101 bene comune non censibile); altra unità immobiliare censita al subalterno 102, mappale 218 del foglio 25, Via valle Miglioretti e unità immobiliare censita al subalterno 3“. Viene fatto, in ogni caso, riferimento a quanto indicato nel rogito notarile di acquisto del 24/05/2022, Repertorio n.7092 – Raccolta n.4697, redatto dal Notaio in Torino dott.ssa e registrato in data 05/05/2022 presso l'Agenzia delle Entrate Persona_1
Uff. Terr di Torino -DP I, al n. 22161 Serie IT.
-Il mutuo acceso presso la Banca Credit Agricole Italia spa, gravante sopra suddetta unità immobiliare posto a carico del sig. e le cui rate sono sempre state pagate dalla Parte_2 moglie a mezzo di bonifici effettuati dal proprio conto corrente bancario, sarà trasferito nella sua quota residua in capo alla moglie sig.ra Il trasferimento della proprietà della ridetta Parte_1 unità immobiliare in favore della sig.ra e il trasferimento del mutuo a suo carico Parte_1 avverranno contestualmente in sede di rogito presso un Notaio da loro scelto.
pagina 2 di 3 I coniugi concordano che il trasferimento della proprietà e del mutuo saranno effettuati entro la data del 28/12/2025 in cui la quota residua del mutuo sarà pari ad euro 48.772,00. In caso di impossibilità di trasferimento del mutuo in capo alla sig.ra entro suddetto termine Parte_1 dovuta a lungaggini bancarie o altri impedimenti, l'operazione verrà effettuata entro la data del
28/06/2026 in cui la quota residua del mutuo sarà ammontante ad euro 47.742,79.
- I coniugi mantengono ognuno la piena titolarità e disponibilità degli autoveicoli a ciascuno intestati, provvedendo ognuno al pagamento delle spese e alla manutenzione dei propri mezzi.
- I coniugi dichiarano di aver raggiunto un'intesa in relativamente a pendenti questioni di natura economica e pratica, regolamentando tali accordi in altra sede.
- Ciascuno dei coniugi ha esclusiva titolarità di propri conti correnti bancari e, pertanto, non viene vantata alcuna reciproca pretesa in merito ad essi.
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di qualunque forma reciproca di mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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