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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 553/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 553/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, promossa da:
(C.F./P.IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Nizza n. 16, presso lo studio dell'avv. Corrado V. Giuliano (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
pagina 1 di 9 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._5 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._6 Parte_4 C.F._7 Pt_5
(C.F.: ), DI (C.F.: ),
[...] C.F._8 Parte_6 C.F._9
(C.F.: , Parte_7 C.F._10 Parte_8
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._11 Parte_9 C.F._12
(C.F.: ), SOCIETA' COOPERATIVA Parte_10 C.F._13
AGRICOLA INCARDONA (P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, (P.IVA: , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
(P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_4
“ (P.IVA: , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore; (C.F.: ), Parte_11 C.F._14
(C.F.: ), (C.F.: Parte_12 C.F._15 Parte_13
), (C.F.: ) C.F._16 Parte_14 C.F._17 Pt_15
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._18 Parte_16
), (C.F.: ), C.F._19 Parte_17 C.F._20 Pt_18
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._21 Parte_19
), tutti elettivamente domiciliati in Niscemi, nella Via Regina Margherita n. 41, C.F._22 presso lo studio dell'avv. Luigi Maria Cinquerrui (C.F.: , che li rappresenta e C.F._23 difende giusta procura a margine del ricorso del 30 maggio 2013 in atti;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615, co. I c.p.c.
pagina 2 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese e nel merito ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto introduttivo;
parte opposta ha rilevato che nessuna cessazione della materia del contendere è intervenuta in ordine alla legittimità ed efficacia del titolo esecutivo, rilevando altresì che nella denegata ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio le spese devono essere poste a carico dell'opponente, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte alle spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 aprile 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 08 aprile 2019, con il quale ed altri litisconsorti le hanno ingiunto il pagamento di complessivi euro Controparte_1
1.428.242,29 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza della sentenza n. 2523/2018 pubblicata il 17 dicembre 2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di Tribunale
Regionale per le Acque Pubbliche per la Sicilia nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1117/2013
R.G.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente ha dedotto:
1. la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto per l'illegittima apposizione della formula esecutiva da parte del Cancelliere, atteso che la sentenza era sprovvista della provvisoria esecutività ex art. 205, comma I del R.D. n. 1775/1933 (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, stante l'omessa notificazione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617
c.p.c.);
3. l'inidoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto la decisione era stata oggetto di gravame dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sicché le relative statuizioni, non avendo acquisito efficacia di giudicato, erano ineseguibili
(motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
pagina 3 di 9 4. la nullità del precetto per indeterminatezza del credito azionato nonché per erronea quantificazione delle somme precettate (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617
c.p.c.).
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Controparte_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , Controparte_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , e ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, hanno rilevato che aveva Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 2523/2018 del T.R.A.P. oltre i termini previsti dell'art. 183 del T.U. in materia di acque e impianti elettrici, sicché le relative statuizioni avevano acquisito la definitività propria della res iudicata; ha insistito, quindi, nel rigetto della spiegata opposizione e nella condanna alle spese di parte opponente.
Applicata la speciale modalità di udienza di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, le parti hanno depositato note scritte, in seno alle quali la società opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite e gli opposti hanno insistito in domanda, precisando le proprie conclusioni e chiedendo la condanna di parte opponente ex art. 96
c.p.c., stante la natura temeraria e strumentale della lite.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Giova, anzitutto, premettere che il titolo su cui si fonda il precetto qui opposto è costituito dalla sentenza n. 2523/2018 del 17 dicembre 2018, con cui la Corte d'Appello di Palermo, in funzione di
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche per la Sicilia, ha condannato la in Parte_1 solido con l' Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, al pagamento in favore di CP_12
e degli altri litisconsorti della complessiva somma di euro 1.428.242,29. Parte_20
pagina 4 di 9 Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che a seguito dell'intervento spiegato nella procedura espropriativa presso terzi nr. 284/2019 R.G. Esec. ciascuno dei creditori opposti abbia ottenuto l'assegnazione pro quota delle somme pignorate in forza dell'ordinanza del G.E. emessa in data 6 dicembre 2019 (cfr. doc. n. 1 allegato alle note scritte depositate il 5 maggio 2021). All'esito di tale procedura esecutiva, i crediti, sia per sorte capitale che per spese legali, sono stati integralmente soddisfatti, come si evince dalle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente (cfr. doc. n. 2 allegato alle note scritte depositate il 5 maggio 2021): per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, non residuando tra le parti alcuna ragione di contrasto in merito alla pretesa oggetto di causa.
La declaratoria di cessata materia del contendere postula il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, alla luce di eventi successivi rispetto all'introduzione della causa che pure sono idonei a definirni l'esito, rendendo ultronea la pronuncia del giudice (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., 11/12/2003, n.
18956; tra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/08/2004, n. 14775). Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, e del quale il
Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto.
Residua da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (sul punto, cfr. Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478).
Passando, pertanto, all'esame, nel merito, della spiegata opposizione, si precisa che i motivi di cui ai nr.
1 e 3 risultano infondati.
Invero, non può accogliersi la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui il Cancelliere avrebbe rilasciato la formula esecutiva sul titolo azionato in violazione dell'art. 205, comma I del R.D. n.
1775/1933, che impone una previa valutazione della sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum ad opera del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche su istanza della parte interessata. Allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione inerente all'inidoneità della sentenza in esame a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto oggetto di gravame proposto dalla stessa società opponente.
pagina 5 di 9 In via preliminare, si osserva che il passaggio in giudicato della sentenza n. 2523/2018 emessa il 17 dicembre 2018 dalla Corte di Appello di Palermo, in funzione di Tribunale Regionale per le Acque
Pubbliche per la Sicilia, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1117/2013 R.G., risulta, incontestato: parte opposta ha, infatti, prodotto la sentenza n. 30/2020 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma a definizione del giudizio di secondo grado instaurato tra le odierne parti in causa (cfr. pronuncia allegata alla nota di deposito di parte opposta del 10 settembre 2024). Il
aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che fa decorrere il termine breve CP_13
d'impugnazione previsto dall'art. 189, comma I, R.D. n. 1775/1933 dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza a cura della RI (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un.,
26/02/2019, n. 5642; conformi: Cassazione civile sez. un., 11/11/2019, n. 29083 Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, n. 7840), ha ritenuto che l'appello proposto dalla fosse Parte_1 tardivo, dichiarandone conseguentemente l'inammissibilità.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, quindi, nel momento in cui la sentenza n.
2523/2018 del T.R.A.P. del 17 dicembre 2018 è stata posta in esecuzione, essa aveva già acquisito l'efficacia di cosa giudicata ex art. 324 c.p.c., sicché tale provvedimento, sebbene non fosse dotato di provvisoria esecutività, era pienamente azionabile in via esecutiva. La portata applicativa dell'art. 205, comma I del R.D. n. 1775/1933 – secondo cui: “Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.” – va circoscritta alle sole sentenze di primo grado ancora soggette ad impugnazione, e non può valere, invece, a limitare l'efficacia esecutiva di una pronuncia divenuta irrevocabile. Il primo motivo di opposizione non merita, dunque, accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale la società opponente ha eccepito la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di intimazione per omessa notificazione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 2523/2018 del 17 dicembre 2018.
Quanto alla prova del giudicato, è noto che essa di regola avviene con la produzione della sentenza definitiva, munita dell'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il quale “a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice”.
pagina 6 di 9 Ad avviso di questo Giudice, la disposizione in esame va interpretata alla luce dello stesso tenore letterale della norma: l'efficacia di giudicato consegue ope legis, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti (nella specie, l'inutile decorrenza dei termini per proporre impugnazione) e che quindi la certificazione ad opera del Cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolge alcuna funzione costitutiva. Il cancelliere si limita a rilevare la eventuale presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione, certificando ex art. 124 disp. att. che non siano state proposte impugnazioni;
il che significa che fuoriesce dal suo ambito di competenza qualunque valutazione che richieda la risoluzione di questioni di fatto e/o di diritto, limitandosi il
Cancelliere solo ed esclusivamente a registrare fatti. Così stando le cose, ben si comprende il motivo per cui la lettera della norma espliciti che la certificazione sia richiesta “a prova del passaggio in giudicato” e cioè esclusivamente con finalità probatorie di tale circostanza. Deve pertanto escludersi che il precetto debba essere necessariamente corredato dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, sicché l'eventuale sua mancanza non ne inficia la validità, dal momento che il titolo esecutivo giudiziale va considerato “perfetto” con la sola apposizione della formula esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. Ne discende il rigetto della relativa doglianza. Privo di fondamento, infine, è il quarto motivo di opposizione inerente alla nullità del precetto per indeterminatezza del credito azionato nonché per erronea quantificazione delle somme ingiunte.
Premesso, infatti, che siffatto motivo non investe l'an del diritto ad agire esecutivamente dei creditori opposti (“Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire
"in executivis", l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo
e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi” Cass. sez. 3, sent. nr. 10296/2009), in capo al precettante non vi è l'obbligo a pena di nullità ex art. 480 c.p.c. di indicare specificamente i metodi di calcolo delle somme precettate e la loro composizione, bensì quello di rendere edotto il precettato del titolo in forza del quale si chiede l'esatto adempimento. L'art. 480, co. II c.p.c., infatti, così prescrive “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. Ne consegue, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento granitico, che pagina 7 di 9 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma
1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr.
Cass. sez. 3, ord.nr. 8906/2022 – Rv. 664254).
Peraltro, per completezza di motivazione, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, l'atto di intimazione in esame contiene la puntuale determinazione del quantum dovuto, con distinzione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale e quelli a titolo di interessi, oltre alla specificazione delle spese anticipate e dei compensi di causa (cfr. pag. 5 dell'atto di precetto). Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opposizione si appalesa infondata.
Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione de qua non può trovare accoglimento;
ne consegue la condanna della società opponente al pagamento delle spese processuali e ciò in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Ciò posto, occorre conclusivamente esaminare la richiesta formulata da parte opposta, volta alla condanna della società opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa deve essere rigettata in difetto di prova dei danni sofferti – ulteriori rispetto a quelli compensati dalla rifusione delle spese processuali - per aver dovuto resistere in giudizio alla domanda infondata dell'attore (cfr. Cass.
S.U. sent. nr. 7583/2004). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da Euro 1.000.001,00 ad
Euro 2.000.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad Euro 2.995,00, per la fase introduttiva pari ad Euro 1.976,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 5.209,00, con aumento del 20% pari ad Euro 2.036,00 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) e così complessivamente Euro 12.216,00) e dell'attività in concreto svolta, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi M. Cinquerrui.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_7 Parte_7
pagina 8 di 9 , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Controparte_8 [...]
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e , in solido tra loro, che Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 liquida nella misura di euro 12.216,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi M. Cinquerrui.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 553/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, promossa da:
(C.F./P.IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Nizza n. 16, presso lo studio dell'avv. Corrado V. Giuliano (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
pagina 1 di 9 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._5 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._6 Parte_4 C.F._7 Pt_5
(C.F.: ), DI (C.F.: ),
[...] C.F._8 Parte_6 C.F._9
(C.F.: , Parte_7 C.F._10 Parte_8
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._11 Parte_9 C.F._12
(C.F.: ), SOCIETA' COOPERATIVA Parte_10 C.F._13
AGRICOLA INCARDONA (P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, (P.IVA: , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
(P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_4
“ (P.IVA: , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore; (C.F.: ), Parte_11 C.F._14
(C.F.: ), (C.F.: Parte_12 C.F._15 Parte_13
), (C.F.: ) C.F._16 Parte_14 C.F._17 Pt_15
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._18 Parte_16
), (C.F.: ), C.F._19 Parte_17 C.F._20 Pt_18
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._21 Parte_19
), tutti elettivamente domiciliati in Niscemi, nella Via Regina Margherita n. 41, C.F._22 presso lo studio dell'avv. Luigi Maria Cinquerrui (C.F.: , che li rappresenta e C.F._23 difende giusta procura a margine del ricorso del 30 maggio 2013 in atti;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615, co. I c.p.c.
pagina 2 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese e nel merito ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto introduttivo;
parte opposta ha rilevato che nessuna cessazione della materia del contendere è intervenuta in ordine alla legittimità ed efficacia del titolo esecutivo, rilevando altresì che nella denegata ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio le spese devono essere poste a carico dell'opponente, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte alle spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 aprile 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 08 aprile 2019, con il quale ed altri litisconsorti le hanno ingiunto il pagamento di complessivi euro Controparte_1
1.428.242,29 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza della sentenza n. 2523/2018 pubblicata il 17 dicembre 2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di Tribunale
Regionale per le Acque Pubbliche per la Sicilia nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1117/2013
R.G.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente ha dedotto:
1. la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto per l'illegittima apposizione della formula esecutiva da parte del Cancelliere, atteso che la sentenza era sprovvista della provvisoria esecutività ex art. 205, comma I del R.D. n. 1775/1933 (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, stante l'omessa notificazione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 617
c.p.c.);
3. l'inidoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto la decisione era stata oggetto di gravame dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sicché le relative statuizioni, non avendo acquisito efficacia di giudicato, erano ineseguibili
(motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
pagina 3 di 9 4. la nullità del precetto per indeterminatezza del credito azionato nonché per erronea quantificazione delle somme precettate (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617
c.p.c.).
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Controparte_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , Controparte_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , e ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, hanno rilevato che aveva Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 2523/2018 del T.R.A.P. oltre i termini previsti dell'art. 183 del T.U. in materia di acque e impianti elettrici, sicché le relative statuizioni avevano acquisito la definitività propria della res iudicata; ha insistito, quindi, nel rigetto della spiegata opposizione e nella condanna alle spese di parte opponente.
Applicata la speciale modalità di udienza di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, le parti hanno depositato note scritte, in seno alle quali la società opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite e gli opposti hanno insistito in domanda, precisando le proprie conclusioni e chiedendo la condanna di parte opponente ex art. 96
c.p.c., stante la natura temeraria e strumentale della lite.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Giova, anzitutto, premettere che il titolo su cui si fonda il precetto qui opposto è costituito dalla sentenza n. 2523/2018 del 17 dicembre 2018, con cui la Corte d'Appello di Palermo, in funzione di
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche per la Sicilia, ha condannato la in Parte_1 solido con l' Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, al pagamento in favore di CP_12
e degli altri litisconsorti della complessiva somma di euro 1.428.242,29. Parte_20
pagina 4 di 9 Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che a seguito dell'intervento spiegato nella procedura espropriativa presso terzi nr. 284/2019 R.G. Esec. ciascuno dei creditori opposti abbia ottenuto l'assegnazione pro quota delle somme pignorate in forza dell'ordinanza del G.E. emessa in data 6 dicembre 2019 (cfr. doc. n. 1 allegato alle note scritte depositate il 5 maggio 2021). All'esito di tale procedura esecutiva, i crediti, sia per sorte capitale che per spese legali, sono stati integralmente soddisfatti, come si evince dalle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente (cfr. doc. n. 2 allegato alle note scritte depositate il 5 maggio 2021): per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, non residuando tra le parti alcuna ragione di contrasto in merito alla pretesa oggetto di causa.
La declaratoria di cessata materia del contendere postula il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, alla luce di eventi successivi rispetto all'introduzione della causa che pure sono idonei a definirni l'esito, rendendo ultronea la pronuncia del giudice (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., 11/12/2003, n.
18956; tra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/08/2004, n. 14775). Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, e del quale il
Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto.
Residua da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (sul punto, cfr. Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478).
Passando, pertanto, all'esame, nel merito, della spiegata opposizione, si precisa che i motivi di cui ai nr.
1 e 3 risultano infondati.
Invero, non può accogliersi la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui il Cancelliere avrebbe rilasciato la formula esecutiva sul titolo azionato in violazione dell'art. 205, comma I del R.D. n.
1775/1933, che impone una previa valutazione della sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum ad opera del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche su istanza della parte interessata. Allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione inerente all'inidoneità della sentenza in esame a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto oggetto di gravame proposto dalla stessa società opponente.
pagina 5 di 9 In via preliminare, si osserva che il passaggio in giudicato della sentenza n. 2523/2018 emessa il 17 dicembre 2018 dalla Corte di Appello di Palermo, in funzione di Tribunale Regionale per le Acque
Pubbliche per la Sicilia, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1117/2013 R.G., risulta, incontestato: parte opposta ha, infatti, prodotto la sentenza n. 30/2020 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma a definizione del giudizio di secondo grado instaurato tra le odierne parti in causa (cfr. pronuncia allegata alla nota di deposito di parte opposta del 10 settembre 2024). Il
aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che fa decorrere il termine breve CP_13
d'impugnazione previsto dall'art. 189, comma I, R.D. n. 1775/1933 dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza a cura della RI (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un.,
26/02/2019, n. 5642; conformi: Cassazione civile sez. un., 11/11/2019, n. 29083 Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, n. 7840), ha ritenuto che l'appello proposto dalla fosse Parte_1 tardivo, dichiarandone conseguentemente l'inammissibilità.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, quindi, nel momento in cui la sentenza n.
2523/2018 del T.R.A.P. del 17 dicembre 2018 è stata posta in esecuzione, essa aveva già acquisito l'efficacia di cosa giudicata ex art. 324 c.p.c., sicché tale provvedimento, sebbene non fosse dotato di provvisoria esecutività, era pienamente azionabile in via esecutiva. La portata applicativa dell'art. 205, comma I del R.D. n. 1775/1933 – secondo cui: “Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.” – va circoscritta alle sole sentenze di primo grado ancora soggette ad impugnazione, e non può valere, invece, a limitare l'efficacia esecutiva di una pronuncia divenuta irrevocabile. Il primo motivo di opposizione non merita, dunque, accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale la società opponente ha eccepito la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di intimazione per omessa notificazione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 2523/2018 del 17 dicembre 2018.
Quanto alla prova del giudicato, è noto che essa di regola avviene con la produzione della sentenza definitiva, munita dell'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il quale “a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice”.
pagina 6 di 9 Ad avviso di questo Giudice, la disposizione in esame va interpretata alla luce dello stesso tenore letterale della norma: l'efficacia di giudicato consegue ope legis, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti (nella specie, l'inutile decorrenza dei termini per proporre impugnazione) e che quindi la certificazione ad opera del Cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolge alcuna funzione costitutiva. Il cancelliere si limita a rilevare la eventuale presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione, certificando ex art. 124 disp. att. che non siano state proposte impugnazioni;
il che significa che fuoriesce dal suo ambito di competenza qualunque valutazione che richieda la risoluzione di questioni di fatto e/o di diritto, limitandosi il
Cancelliere solo ed esclusivamente a registrare fatti. Così stando le cose, ben si comprende il motivo per cui la lettera della norma espliciti che la certificazione sia richiesta “a prova del passaggio in giudicato” e cioè esclusivamente con finalità probatorie di tale circostanza. Deve pertanto escludersi che il precetto debba essere necessariamente corredato dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, sicché l'eventuale sua mancanza non ne inficia la validità, dal momento che il titolo esecutivo giudiziale va considerato “perfetto” con la sola apposizione della formula esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. Ne discende il rigetto della relativa doglianza. Privo di fondamento, infine, è il quarto motivo di opposizione inerente alla nullità del precetto per indeterminatezza del credito azionato nonché per erronea quantificazione delle somme ingiunte.
Premesso, infatti, che siffatto motivo non investe l'an del diritto ad agire esecutivamente dei creditori opposti (“Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire
"in executivis", l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo
e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi” Cass. sez. 3, sent. nr. 10296/2009), in capo al precettante non vi è l'obbligo a pena di nullità ex art. 480 c.p.c. di indicare specificamente i metodi di calcolo delle somme precettate e la loro composizione, bensì quello di rendere edotto il precettato del titolo in forza del quale si chiede l'esatto adempimento. L'art. 480, co. II c.p.c., infatti, così prescrive “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. Ne consegue, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento granitico, che pagina 7 di 9 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma
1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr.
Cass. sez. 3, ord.nr. 8906/2022 – Rv. 664254).
Peraltro, per completezza di motivazione, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, l'atto di intimazione in esame contiene la puntuale determinazione del quantum dovuto, con distinzione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale e quelli a titolo di interessi, oltre alla specificazione delle spese anticipate e dei compensi di causa (cfr. pag. 5 dell'atto di precetto). Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opposizione si appalesa infondata.
Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione de qua non può trovare accoglimento;
ne consegue la condanna della società opponente al pagamento delle spese processuali e ciò in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Ciò posto, occorre conclusivamente esaminare la richiesta formulata da parte opposta, volta alla condanna della società opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa deve essere rigettata in difetto di prova dei danni sofferti – ulteriori rispetto a quelli compensati dalla rifusione delle spese processuali - per aver dovuto resistere in giudizio alla domanda infondata dell'attore (cfr. Cass.
S.U. sent. nr. 7583/2004). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da Euro 1.000.001,00 ad
Euro 2.000.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad Euro 2.995,00, per la fase introduttiva pari ad Euro 1.976,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 5.209,00, con aumento del 20% pari ad Euro 2.036,00 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) e così complessivamente Euro 12.216,00) e dell'attività in concreto svolta, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi M. Cinquerrui.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
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, , e , in solido tra loro, che Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 liquida nella misura di euro 12.216,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi M. Cinquerrui.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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