CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3909 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. Fabio D'Amato;
- appellanti contro
(C.F. ), con l'avv. Mauro Morelli;
CP_1 C.F._4
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4871/2020 oggetto risarcimento del danno conclusioni come in atti
e premettendo di agire Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di con atto di citazione dinanzi al Persona_1
Tribunale di Roma, convenivano e rassegnavano le seguenti CP_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, 1. accertare e dichiarare il reiterato inadempimento contrattuale della convenuta;
2. per l'effetto, condannare la Sig.ra a risarcire alla parte attrice tutti i danni CP_1
subiti e subendi che si quantificano nella somma di euro 25.000,00 – o la somma maggiore o minore giusta e/o equa in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
3. in via subordinata, accertare la mancata ottemperanza al dispositivo della sentenza n. 3967/1993 del Tribunale di Roma e condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che si quantificano nella somma di euro 25.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta giusta e/o equa;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Gli attori premettevano che la controversia aveva per oggetto un annoso contenzioso giudiziale e stragiudiziale che traeva origine dal fatto che
[...]
quale erede di era comproprietaria – con la sorella CP_1 Per_2 CP_2
– di una quota equivalente al 50% di proprietà del terreno, sito in Cesano, località
Monte Sant'Andrea, riportato in catasto alla partita 1823, sezione D, foglio 10, particelle 87, 88 e che tale terreno confinava con il terreno di Persona_1
Il Tribunale civile di Roma, sez. II, con sentenza n. 3967, pubblicata in data
11 marzo 1993, definendo la causa (N. R.G. 13068/1988), promossa da nei confronti di dichiarava “l'obbligo di Persona_1 Per_2 Per_2
di cedere a una porzione del terreno di sua comproprietà
[...] Persona_1
sito in Roma, frazione Cesano, località Monte Sant'Andrea, distinto al catasto alla Partita 1823 sez D foglio 10 particelle 88,87,116 e 86” e, altresì “l'obbligo di di dividere il menzionato terreno dalla sorella e di Per_2 CP_3
stipulare l'atto pubblico di vendita a ”. Persona_1 con un successivo atto di citazione, notificato in data 7 Persona_1
settembre 2009, aveva convenuto, nel giudizio iscritto con N. R.G. 61207/2009, per sentirne accertare la mancata ottemperanza alla summenzionata Per_2
sentenza n. 3697 dell'11 marzo 1993 e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna alla corresponsione, in proprio favore, della somma di euro 100.000,00 “a titolo di indennizzo e risarcimento danni”.
A seguito del decesso di la causa veniva riassunta nei confronti Per_2
delle figlie, e che si costituivano in giudizio. CP_1 Controparte_4
Tra le parti, però, veniva raggiunto un accordo transattivo al fine di conciliare le rispettive posizioni.
Con tale accordo, da un lato, si impegnava a rinunciare Persona_1
al giudizio e alla domanda di risarcimento, mentre e si CP_1 Controparte_4
obbligavano a trasferire a o ai suoi figli, 1/4 della loro quota Persona_1
di comproprietà indivisa di cui erano titolari e che aveva a oggetto il premesso terreno (sito in Roma, frazione Cesano, località Monte Sant'Andrea, distinto al catasto alla partita 1823, sez. D, foglio 10, particelle 88, 87).
Il giudizio in questione (N. R.G. 61207/2009), quindi, veniva abbandonato e dichiarato estinto.
Il predetto accordo transattivo non veniva eseguito e Parte_1
e in qualità di procuratori di Parte_2 Parte_3 Persona_1
avviavano un procedimento di mediazione, nei confronti delle sorelle e CP_1
formulando una domanda di risarcimento del danno, Controparte_4
quantificata in euro 140.000,00.
Successivamente a tale iniziativa, veniva stipulato, nel luglio 2016, un nuovo accordo transattivo tra con la sola con Persona_1 CP_1
il quale quest'ultima si obbligava a trasferire “ai figli di in Persona_1
nome e per conto di costui” il proprio 1/4 di quota di comproprietà indivisa a fronte della rinuncia di e dei figli alla domanda di risarcimento Persona_1
formulata, per il nuovo valore transattivamente definito di euro 40.000,00. Gli attori riferivano che si era resa inadempiente anche a CP_1
questo ulteriore accordo.
Pertanto, a fronte di tale ulteriore inadempimento, e Parte_1 Pt_2
promuovevano il giudizio poi definito con la sentenza in epigrafe Parte_3
dal Tribunale di Roma. si costituiva, nel giudizio di primo grado, eccependo la CP_1
carenza di legittimazione attiva e la mancata prova della qualità di eredi nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande formulate da Parte_1
e e li condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_2 Parte_3
Il Giudice di primo grado fondava la propria decisione ritenendo fondati i rilievi relativi alla carenza di legittimazione poiché, a fronte delle contestazioni della convenuta, gli attori avrebbero dovuto provare la propria qualità di eredi.
Il Tribunale rilevava la mancata prova che, per effetto della morte del gli attori erano effettivamente diventati suoi eredi (prova che Persona_1
avrebbe potuto essere fornita attraverso il deposito di documenti quali lo stato di famiglia anagrafico, la dichiarazione di successione/accettazione dell'eredità, il testamento etc.).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva qualità di eredi da parte degli attori e, dunque, della titolarità dei diritti fatti valere in giudizio, la domanda veniva rigettata.
L'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva precludeva, per il Tribunale, l'esame delle questioni di merito.
e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa passava in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti così rilevano “erroneamente il
Tribunale di Roma ha rigettato la domanda sulla base di una asserita mancanza di prova della qualità di eredi da parte degli appellanti – l'azione intrapresa dalla parte appellante è tra quelle annoverate dalla giurisprudenza quale accettazione tacita dell'eredità”.
Con il secondo motivo, gli appellanti così rilevano “ancora sulla mancanza di prova della qualità di eredi da parte degli appellanti – erroneamente il
Tribunale ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta”.
Gli appellanti sostengono, sostanzialmente, che il Tribunale ha errato nel non considerare provata la propria legittimazione attiva in quanto già l'azione intrapresa, diretta a far valere l'inadempimento di una scrittura privata sottoscritta tra il de cuius, tramite i propri figli, procuratori speciali nella Persona_1
scrittura privata del luglio 2016, implica l'accettazione tacita dell'eredità
(rientrando tale ipotesi tra quelle che la stessa giurisprudenza annovera come forme di accettazione tacita, Cass. civ., ordinanza n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Inoltre, gli appellanti deducono che essi stessi sono gli unici figli ed eredi del padre e che tale circostanza è desumibile dal certificato di Persona_1
morte di e dagli atti dello stato civile. Persona_1
I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente.
I motivi sono fondati.
Preliminarmente, occorre evidenziare che ciò che è in contestazione è la qualità di eredi degli odierni appellanti e non la loro qualità di figli.
I figli sono chiamati all'eredità e “poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. civ. Sez. II, ord. n.
10060 del 24 agosto 2018) deve ritenersi che e Parte_1 Parte_2
non difettino della legittimazione attiva nel presente giudizio. Parte_3
Peraltro, nella scrittura privata le parti convenivano che “la signora
si obbliga a trasferire ai figli di in nome e CP_1 Persona_1
per conto di costui, il suo 1/4 di quota di comproprietà indivisa di cui è titolare avente ad oggetto il terreno sito in Cesano, Località Monte Sant'Andrea, riportato in Catasto alla partita 1823 sezione D foglio 10 particelle 88,87”, (pag.
5 dell'accordo transattivo del luglio 2016).
Quindi, in ogni caso, le parti, avendo previsto l'obbligo di trasferire ai figli di la proprietà del terreno e avendo gli odierni appellanti, in Persona_1
nome e per conto del padre (“il sig. ed i suoi Persona_1 Persona_1
figli per suo nome e per suo conto…”, pag. 5 dell'accordo transattivo) sottoscritto la scrittura privata non può dubitarsi della loro legittimazione attiva.
Assorbita, quindi, anche la richiesta di giuramento decisorio, formulata in via subordinata al mancato riconoscimento della legittimazione attiva in capo agli appellanti.
Affermata, quindi, la legittimazione attiva di e Parte_1 Pt_2
il Collegio – non vertendosi in una delle ipotesi tassative di Parte_3
rimessione della causa al primo Giudice (art. 354 c.p.c.) – deve procedere all'esame del merito della domanda di risarcimento del danno per mancata ottemperanza della scrittura privata sottoscritta dalle parti nel luglio del 2016.
La domanda degli appellanti si sostanzia in questi termini: “condannare la
Sig.ra a risarcire alla parte attrice tutti i danni subiti e subendi CP_1
che si quantificano nella somma di euro 25.000,00 – o la somma maggiore o minore giusta e/o equa in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, accertare la mancata ottemperanza al dispositivo della sentenza n.
3967/1993 del Tribunale di Roma e condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che si quantificano nella somma di euro 25.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta giusta e/o equa”.
Nel merito, e sostengono che: Parte_1 Pt_2 Parte_3
“l'inadempimento comporta un danno per la parte appellante, in quanto su parte del terreno oggetto di accordo, di proprietà della Sig.ra distinta CP_1
al catasto Comune Cesano alla partita 1823 sez. D foglio 10 p.lle 88 e 87, insistono parte degli immobili di proprietà degli attori;
la mancata sottoscrizione dell'accordo comporta una situazione di incertezza immobiliare, dovuta alla insistenza di immobili di proprietà degli attori su un terreno di proprietà della convenuta, che ostacola la libera disponibilità del bene e la sua vendita”.
Tale domanda è infondata.
Gli attuali appellanti non hanno assolto all'onere probatorio non avendo né dedotto né provato la sussistenza di un danno riconducibile al dedotto inadempimento.
In tale contesto non può procedersi neppure a una valutazione equitativa difettando l'an della pretesa risarcitoria.
Parte appellante chiede, inoltre, con il presente giudizio di appello, la modifica della domanda di primo grado, l'adempimento della scrittura privata del luglio 2016 e, quindi, il trasferimento della porzione di terreno oggetto di contratto, anche ex art. 2932 c.c..
Tale domanda è sia inammissibile che infondata.
Inammissibile in quanto la domanda deve considerarsi nuova essendo stata formulata per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, comunque, risulta infondata non essendo stato depositato il certificato di destinazione urbanistica, previsto a pena di nullità (cfr. Cassazione civ., sez. II, sentenza n.
23541 del 9 ottobre 2017). Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese, le stesse devono essere compensate sia in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di carenza della legittimazione attiva degli odierni appellanti, sia in ragione del protrarsi dell'inadempimento dell'appellata alla transazione del luglio 2016.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2020, così decide:
a) in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimazione attiva di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
b) rigetta la domanda nel merito;
c) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 14 maggio 2025
Il Presidente est.