Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27/05/2025 , RGC n. 1442 /2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. BELLUCCI COSMO per parte attrice;
L'avv. De Luca (per delega dell'avv. Scarcella) per parte convenuta;
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Rilevato che parte attrice fonda la propria domanda sull'insussistenza di un contratto di locazione, che, quindi, la materia trattata non è tale e che, di conseguenza, non deve essere disposto il procedimento di mediazione obbligatoria, si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1442 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto risoluzione per inadempimento e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosmo Bellucci
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Leonardo De Luca
CONVENUTA
Discussione come da verbale del 2 7 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha convenuto deducendo;
a) di aver locato a Controparte_1 Persona_1 con contratto dell'1 febbraio 2005, l'appartamento di sua proprietà sito in Corigliano -
Rossano, a.u. Corigliano fraz. Schiavonea alla via Provinciale, ubicata al pi ano primo, per un canone mensile di euro 200,00 e per la durata di anni due;
b) che il conduttore lo ha abitato
1
d) che nel contratto non era prevista alcuna clausola di subentro, per cui la convenuta occupa l'immobile senza titolo.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'occupazione senza titolo e la condanna al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 12.200,00.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'atrtrice, in quanto il contratto è stato stipulato da e chiedendo il rigetto delle Persona_2 domande attoree.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione att iva (rectius titolarità della posizione giuridica azionata), in quanto l'attrice, acquirente dell'immobile dalla è subentrata nella posizione di quest'ultima. Per_2
3. Nel merito, in primo luogo deve evidenziarsi che il contratto per cui è causa, st ipulato e con decorrenza 1 febbraio 2005, prevedeva una durata di 4 anni (non 2 come indicato in ricorso) non rinnovabili.
Detta clausola, tuttavia, deve ritenersi nulla, in quanto contrastante con le norme imperative contenute nell'art. 2 legge 431/1998, le quali prevedono una durata minima di 4 anni rinnovabili per ulteriori quattro anni salvo disdetta del locatore nei casi ivi previsti, e che, alla seconda scadenza, qualora una delle parti non intenda rinnovare il contratto, ovvero intenda ottenere condizioni diverse, deve inviare alla controparte, con almeno 6 mesi di preavviso, una raccomandata, in mancanza della quale il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi deduzione e prova di avvenuta comunicazione in occasione delle scadenze quadriennali, deve ritenersi che il contratto originario si sia rinnovato di quadriennio in quadriennio alle medesime condizioni.
Del resto, la stessa parte attrice ha dedotto che il contratto è proseguito e che da marzo 2018 sino al suo decesso il conduttore ha accumulato una morosità di tredici mensilità per euro
200,00 per ogni mese, vale a dire l'importo originariamente pattuito e confermato in occasione dei rinnovi taciti verificatisi nel tempo.
3.1. Ciò chiarito, va, poi, osservato che, da quanto dedotto in ricorso e da quanto risultante dalla documentazione prodotta, la convenuta era convivente more uxorio del conduttore. Per_ Infatti, nell'atto introduttivo è dedotto che il abitava l'immobile unitame nte alla convenuta e ai suoi tre figli e, dal certificato di stato di famiglia del conduttore, prodotto sempre da parte attrice, risulta che il nucleo familiare fosse composto dallo stesso, dalla e dai loro figli. CP_1
Ebbene, già nel 1988, con la sentenza n. 404, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 legge 392/1978 nella parte in cui non prevedeva il subentro nel contratto del convivente more uxorio.
2 Successivamente, la giurisprudenza di legi ttimità ha specificato che “a norma dell'art. 6 legge n. 392 del 1978, in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, nonché, dopo la sentenza costituzionale n. 404 del 1988, il convivente "more uxorio” (Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2000, n. 10034).
Da ultimo, l'art. 1, comma 44, legge 76/2016, ha previsto che “nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune r esidenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la convenuta, convivente more uxorio con il conduttore al momento della sua morte, è subentrata nella posizione dello stesso, in mancanza di domande di risoluzione del contratto o di accertamento della sua intervenuta cessazione, non proposte da parte attrice, la permanenza nell'immobile non può ritenersi senza titolo, essendo giustificata e regolata dal medesimo contratto di pertinenza dell'originario conduttore.
Di conseguenza, le domande attoree devono essere respinte.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte attrice , dovendo essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta per carenza di prova del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccez ione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 1.400,00 (di cui 250,00 per fase di studio, 250,00 per fase introduttiva, 450,00 per fase di trattazione e 450,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Leonardo De Luca;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte c onvenuta.
Così deciso in Castrovillari, 2 7 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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