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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5390-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice Andrea Marani,
a scioglimento della riserva che precede nel subprocedimento per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto promosso da contro Parte_1 [...]
e per essa CP_1 Parte_2
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
considerato, in termini generali, che, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza, il potere discrezionale di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto attribuito al giudice ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non presuppone la mera rivalutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;
ritenuto, infatti, che i gravi motivi che possono condurre alla sospensione ex art. 649 c.p.c. devono essere valutati avendo riguardo innanzitutto alla prognosi di fondatezza dell'opposizione, tale da far ritenere che l'esecuzione del decreto impugnato possa arrecare un danno ingiusto alla parte opponente, in quanto promossa a fronte della originaria o sopravvenuta carenza delle ragioni di credito poste a fondamento dell'opposizione; che, dunque, difettando il fumus boni iuris secondo una delibazione sommaria, la sospensione non può discendere dalla mera sussistenza del periculum in mora per il debitore opponente, da ravvisarsi nella difficoltà di restituzione o di risarcimento del danno ovvero nel pericolo di insolvenza per il debitore stesso;
ritenuto che, all'esito della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase del giudizio,
l'istanza ex art. 649 c.p.c. debba trovare accoglimento, risultando assorbente in tal senso che le doglianze poste a fondamento dell'opposizione in punto di parità del TAN e del TAE e di applicazione illegittima di CMS in corso di rapporto appaiono allo stato meritevoli di
Pag. 1 di 2 approfondimenti istruttori, anche in considerazione della produzione soltanto nel corso della presente fase di opposizione degli estratti di conto corrente;
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c.,
SOSPENDE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1013/2024;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Ancona, 7 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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