Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 gen- naio 2025, iscritta al n. 209 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Pacinotti n. 5 presso lo studio dell'Avv. Roberto Alabiso che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Capranica (VT) al Viale Nar- C.F._2 dini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Noemi Palermo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 e 6 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Controparte_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° maggio 2015 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Oriolo Romano (VT), parte
II, serie A, n. 3); che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il Persona_1
19 ottobre 2009, e a Roma il 7 gennaio 2013; che la prosecu- Persona_2
zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in Oriolo Romano (VT), Via Lombardia n. 24, di proprietà del Sig padre della resistente nelle more, purtroppo Persona_3
deceduto, rimarrà nella disponibilità materiale e giuridica della sig.r Parte_2
, che la abiterà unitamente ai due figli minori
[...] Per_1 Persona_2
3) i figli minori , sono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con domicilio prevalente presso la mamma, in Oriolo Romano (VT), Via
Lombardia n. 24, ove manterranno la residenza;
4) il Sig , entro 30 giorni dalla udienza di comparizione delle parti, Parte_1
dovrà provvedere ad asportare tutti i beni di sua proprietà dall'abitazione già domi- cilio coniugale;
5) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, atteso che entrambi si dichiarano autonomi dal punto di vista economico;
6) il padre si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per i figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili e quindi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
7) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un pomeriggio a settimana dalle ore 15:00 alle 20:00, previa comunicazione della disponibilità alla moglie almeno pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
48 ore prima, in considerazione del fatto per cui il ricorrente per ragioni del suo lavoro si trova spesso lontano dal domicilio familiare e non può programmare in tempi lunghi la sua presenza;
8) il padre potrà tenere con sè i figli minori a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica, salvo imprevisti e compatibilmente con le esigenze della mamma e dei minori;
9) per quanto riguarda le vacanze estive i figli staranno 15 giorni anche non conse- cutivi con il padre, a scelta nei mesi di giugno/luglio/agosto, previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
10) per le festività Natalizie e Pasquali i minori staranno con i propri genitori ad anni alternati nei giorni 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio;
stessa alter- nanza si avrà per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
11) i giovan staranno con i genitori nel giorno dei rispettivi com- Per_1 Per_2
pleanni di questi ultimi, mentre per i compleanni dei minori stessi, la giornata verrà divisa tra le parti di comune accordo e sempre secondo la preminente volontà dei figli. La madre collocataria dei figli minori si impegna formalmente a favorire gli incontri padre-figli ed il sig si impegna, invece, a gestire con puntualità Per_2
le sue presenze con i ragazzi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro;
12) le spese straordinarie per i figli (scolastiche, mediche, sportive) saranno suddi- vise tra i coniugi al 50%, purché preventivamente concordate tra i coniugi e dietro esibizione di regolare documentazione comprovante il pagamento e per la cui de- terminazione si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo;
13) Il Sig oggi percettore del 100% dell'assegno Unico, provvederà entro Per_2
10 giorni dalla fissata udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di
Viterbo, a rinunciare al 50 % dell'importo dell'assegno medesimo, che verrà così percepito direttamente ed interamente dalla Sig.r che ne farà autonoma CP_1
richiesta;
14) in relazione al veicolo Ford Kuga, targato GC929HN, in uso alla Sig.r Pt_3
[... e di proprietà del Sig , il mezzo verrà restituito all'odierno ricor- Parte_1
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rente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Oriolo
Romano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_4
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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