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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11101/2020 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 11101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA nato in [...], il [...], c.f. Parte_1
, vestanet FI0007390, cui , rappresentato e difeso C.F._1 C.F._2 dagli Avv.ti Lucrezia Baldini, C.F. , e Francesco Vignali, C.F. C.F._3
, del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso e nel C.F._4 loro studio, in Firenze, Via di Barbano 1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la Controparte_2 di Caserta RESISTENTE NON COSTITUITO
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.6.2020, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso il 14.2.2020 dal
[...]
CP_1 Controparte_2
su riportata, e notificato l'11.6.2020, con il quale la sua domanda reiterata
[...] di protezione internazionale era stata rigettata e non gli era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso speciale. Il 4.12.2024 il difensore del ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell'interesse della parte per avere nel corso del giudizio parte resistente convocato il ricorrente per il rilascio del pagina 1 di 2 permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a.. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. non si è costituita in giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7.1.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 11101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA nato in [...], il [...], c.f. Parte_1
, vestanet FI0007390, cui , rappresentato e difeso C.F._1 C.F._2 dagli Avv.ti Lucrezia Baldini, C.F. , e Francesco Vignali, C.F. C.F._3
, del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso e nel C.F._4 loro studio, in Firenze, Via di Barbano 1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la Controparte_2 di Caserta RESISTENTE NON COSTITUITO
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.6.2020, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso il 14.2.2020 dal
[...]
CP_1 Controparte_2
su riportata, e notificato l'11.6.2020, con il quale la sua domanda reiterata
[...] di protezione internazionale era stata rigettata e non gli era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso speciale. Il 4.12.2024 il difensore del ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell'interesse della parte per avere nel corso del giudizio parte resistente convocato il ricorrente per il rilascio del pagina 1 di 2 permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a.. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. non si è costituita in giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7.1.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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