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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5913/2024 R.G. promossa da
(avv. Luigi Castelletti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Christian Giangrande) CP_1
nonché contro
(contumace) Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
ha proposto opposizione avverso l'«avviso di accertamento Parte_1
AR esecutivo» per l'anno 2019, emesso da in data 14 marzo 2024. CP_1
ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Non è stata svolta attività istruttoria.
Acquisiti gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
1 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Va esaminata, con precedenza, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta.
La normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA (tariffa di igiene ambientale), denominata anche TIA 1, introdotta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la TIA-1 è stata sostituita dalla TIA-2 (Tariffa integrata ambientale), la TIA-2, a sua volta, è stata sostituita dalla RE (tributo comunale sui servizi), introdotto dall'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, e la RE è stata, da ultimo, sostituita dalla AR (Tassa rifiuti), istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La qualificazione della natura dei costi raccolta e di smaltimento dei rifiuti non è identica per tutte le tariffe. La giurisprudenza di legittimità ha raggiunto, sul tema, un duplice approdo: l'uno, preceduto da pronunce contrastanti, in punto di affermazione, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 maggio 2020, n. 8631, della natura privatistica, con conseguente assoggettabilità ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3,
4, commi 2 e 3 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della tariffa integrata ambientale (c.d.
TIA2), di cui all'art. 238 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; l'altro, viceversa, oggetto d'indirizzo interpretativo univoco, relativo all'affermata natura tributaria della tassa rifiuti
(cd. AR), introdotta, in origine, quale componente della imposta unica municipale (IUC), dall'art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013, con decorrenza dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12275 del 14/06/2016).
A questo quadro, ormai consolidato, va aggiunto un ulteriore tassello. In particolare, l'art. 1 comma 668 della l. n. 147/2013 stabilisce che «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
2 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della AR.
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani». Questa disposizione va intesa nel senso di delineare l'ambito della tariffa ivi prevista in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che detta tariffa «alternativa alla AR, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica;
le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario» (così, Cass. Civ., Sez. U - , Ordinanza n.
11290 del 29/04/2021, la quale, in motivazione, ha precisato che il requisito cardine della tariffa privatistica è «costituito dal rapportare la prestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio»).
Ebbene, nel caso di specie, il CP_2
- ha esplicitamente «attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii.» (così, art. 31 del Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 12/02/2014);
- ha commisurato la tariffa «alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte» (art. 35 comma 2 Reg. cit.);
- ha affiancato ad una quota fissa una «quota variabile così suddivisa: a) in una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b. b) in una quota misurata, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999 e una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili» (art. 42 Reg. cit.).
Le caratteristiche appena elencate istituiscono un chiaro rapporto fra l'entità dell'obbligazione dell'utente e la quantità dei rifiuti da questo conferiti, così spostando la tariffa dalla sfera tributaria a quella privatistica.
3 Ne discende che, al di là del nomen utilizzato nell'avviso di accertamento, questo non concerne un'obbligazione tributaria, bensì un rapporto privatistico, con la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
4.
Passando alla trattazione del merito, va scrutinata l'eccezione attorea di intervenuto decorso del termine decadenziale disposto dall'art. 1 comma 161 l. n. 296/2006.
L'art. 1 comma 161 l. n. 296/2006 – la cui applicabilità alla fattispecie concreta non
è in discussione fra le parti – stabilisce che «(g)li enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni
o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate
o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Il termine decadenziale in esame – insuscettibile di interruzione – ha una doppia decorrenza:
(i) dall'anno di emissione della dichiarazione infedele o incompleta, qualora si tratti di operarne un accertamento in rettifica;
(ii) dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata, qualora si tratti di ovviare ad una omessa dichiarazione.
L'avviso di accertamento impugnato si basa sull'asserita infedeltà/incompletezza della dichiarazione della superficie occupata, resa da in data 6 aprile Parte_1
2009.
Ergo, l'accertamento in rettifica avrebbe dovuto essere compiuto entro il 31 dicembre 2014, cosicché, alla data del 14 marzo 2024, esso era certamente precluso.
4 Non è condivisibile la tesi della convenuta, a detta della quale «Appare ovviamente pretestuoso far decorrere dal 2009, come artatamente fa il ricorrente, il termine a quo per il calcolo del quinquennio, dal momento che è evidente che il potere di accertamento non può certamente consumarsi una volta per tutte, in assenza di una correzione dell'infedeltà nel corso del tempo da parte del contribuente, così come sopra evidenziato e sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata1» (così, pag. 11 della comparsa di risposta).
Questa argomentazione difensiva va disattesa, per due motivi:
a) il differimento del dies a quo per l'accertamento – argomentato da parte convenuta sulla base di Cass. n. 6859/2005 – è inapplicabile al caso di specie, in quanto «il rinnovo implicito della dichiarazione originaria» è riconducibile alla «scelta del contribuente di non presentare, per un'annualità d'imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione», mentre, nella fattispecie concreta, non è stata dedotta alcuna variazione delle «condizioni di assoggettamento a tariffa» che, a norma dell'art. 59 comma
3 Reg. cit., avrebbe imposto una denuncia di variazione2, bensì l'infedeltà originaria della dichiarazione resa nel 2009. A voler sostenere diversamente, si finirebbe altrimenti per dilatare sine die il potere di accertamento della tariffa nei casi di dichiarazione infedele, sterilizzando, nei fatti, il relativo termine decadenziale. Invero, se alla dichiarazione infedele si associasse sempre un ripetuto dovere annuale di rettifica e, quindi, in caso di omessa rettifica, si facesse decorrere il quinquennio da tale omissione, sarebbe nella sostanza annullato lo spazio di applicazione di quella parte dell'art. 1 comma 161 l. n.
296/2006 che impone l'accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione infedele è stata resa. Una simile lettura non può essere seguita, in forza del principio ermeneutico che impone di scartare quelle opzioni interpretative che finiscono per assegnare, ad una data disposizione, un significato privo di utilità applicativa pratica;
b) in ogni caso, anche volendo ipotizzare, in astratto, il dovere di rinnovare la dichiarazione, pur in assenza di variazione, resta il fatto che è l'avviso di accertamento stesso che correla la tariffa richiesta alla infedeltà della dichiarazione del 2009, e non già alla omessa dichiarazione di rettifica, e questo rende inconferente la deduzione per cui il termine quinquennale decorrerebbe dalla mancata sanatoria della dichiarazione infedele che si perpetua di anno in anno, rinnovando il potere di accertamento rispetto a tale omissione (cfr., in questo senso, Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 521/2024 pubbl. il
20/05/2024).
È quindi fondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
2.835,00; fase decisionale, valore medio: euro 4.253,00. Compenso tabellare euro
11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono euro 786,00 per esborsi (contributo unificato e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'intervenuta decadenza in relazione all'«avviso di accertamento AR esecutivo» per l'anno 2019, emesso da in data 14 marzo 2024 e, per l'effetto, CP_1
dichiara non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
2. condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il giudice
ND LL
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta si riferisce a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 5 -, n. 25063 del 08/10/2019. 2 L'art. 59 comma 3 prevede che «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del prelievo». 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5913/2024 R.G. promossa da
(avv. Luigi Castelletti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Christian Giangrande) CP_1
nonché contro
(contumace) Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
ha proposto opposizione avverso l'«avviso di accertamento Parte_1
AR esecutivo» per l'anno 2019, emesso da in data 14 marzo 2024. CP_1
ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Non è stata svolta attività istruttoria.
Acquisiti gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
1 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Va esaminata, con precedenza, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta.
La normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA (tariffa di igiene ambientale), denominata anche TIA 1, introdotta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la TIA-1 è stata sostituita dalla TIA-2 (Tariffa integrata ambientale), la TIA-2, a sua volta, è stata sostituita dalla RE (tributo comunale sui servizi), introdotto dall'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, e la RE è stata, da ultimo, sostituita dalla AR (Tassa rifiuti), istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La qualificazione della natura dei costi raccolta e di smaltimento dei rifiuti non è identica per tutte le tariffe. La giurisprudenza di legittimità ha raggiunto, sul tema, un duplice approdo: l'uno, preceduto da pronunce contrastanti, in punto di affermazione, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 maggio 2020, n. 8631, della natura privatistica, con conseguente assoggettabilità ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3,
4, commi 2 e 3 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della tariffa integrata ambientale (c.d.
TIA2), di cui all'art. 238 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; l'altro, viceversa, oggetto d'indirizzo interpretativo univoco, relativo all'affermata natura tributaria della tassa rifiuti
(cd. AR), introdotta, in origine, quale componente della imposta unica municipale (IUC), dall'art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013, con decorrenza dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12275 del 14/06/2016).
A questo quadro, ormai consolidato, va aggiunto un ulteriore tassello. In particolare, l'art. 1 comma 668 della l. n. 147/2013 stabilisce che «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
2 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della AR.
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani». Questa disposizione va intesa nel senso di delineare l'ambito della tariffa ivi prevista in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che detta tariffa «alternativa alla AR, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica;
le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario» (così, Cass. Civ., Sez. U - , Ordinanza n.
11290 del 29/04/2021, la quale, in motivazione, ha precisato che il requisito cardine della tariffa privatistica è «costituito dal rapportare la prestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio»).
Ebbene, nel caso di specie, il CP_2
- ha esplicitamente «attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii.» (così, art. 31 del Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 12/02/2014);
- ha commisurato la tariffa «alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte» (art. 35 comma 2 Reg. cit.);
- ha affiancato ad una quota fissa una «quota variabile così suddivisa: a) in una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b. b) in una quota misurata, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999 e una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili» (art. 42 Reg. cit.).
Le caratteristiche appena elencate istituiscono un chiaro rapporto fra l'entità dell'obbligazione dell'utente e la quantità dei rifiuti da questo conferiti, così spostando la tariffa dalla sfera tributaria a quella privatistica.
3 Ne discende che, al di là del nomen utilizzato nell'avviso di accertamento, questo non concerne un'obbligazione tributaria, bensì un rapporto privatistico, con la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
4.
Passando alla trattazione del merito, va scrutinata l'eccezione attorea di intervenuto decorso del termine decadenziale disposto dall'art. 1 comma 161 l. n. 296/2006.
L'art. 1 comma 161 l. n. 296/2006 – la cui applicabilità alla fattispecie concreta non
è in discussione fra le parti – stabilisce che «(g)li enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni
o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate
o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Il termine decadenziale in esame – insuscettibile di interruzione – ha una doppia decorrenza:
(i) dall'anno di emissione della dichiarazione infedele o incompleta, qualora si tratti di operarne un accertamento in rettifica;
(ii) dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata, qualora si tratti di ovviare ad una omessa dichiarazione.
L'avviso di accertamento impugnato si basa sull'asserita infedeltà/incompletezza della dichiarazione della superficie occupata, resa da in data 6 aprile Parte_1
2009.
Ergo, l'accertamento in rettifica avrebbe dovuto essere compiuto entro il 31 dicembre 2014, cosicché, alla data del 14 marzo 2024, esso era certamente precluso.
4 Non è condivisibile la tesi della convenuta, a detta della quale «Appare ovviamente pretestuoso far decorrere dal 2009, come artatamente fa il ricorrente, il termine a quo per il calcolo del quinquennio, dal momento che è evidente che il potere di accertamento non può certamente consumarsi una volta per tutte, in assenza di una correzione dell'infedeltà nel corso del tempo da parte del contribuente, così come sopra evidenziato e sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata1» (così, pag. 11 della comparsa di risposta).
Questa argomentazione difensiva va disattesa, per due motivi:
a) il differimento del dies a quo per l'accertamento – argomentato da parte convenuta sulla base di Cass. n. 6859/2005 – è inapplicabile al caso di specie, in quanto «il rinnovo implicito della dichiarazione originaria» è riconducibile alla «scelta del contribuente di non presentare, per un'annualità d'imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione», mentre, nella fattispecie concreta, non è stata dedotta alcuna variazione delle «condizioni di assoggettamento a tariffa» che, a norma dell'art. 59 comma
3 Reg. cit., avrebbe imposto una denuncia di variazione2, bensì l'infedeltà originaria della dichiarazione resa nel 2009. A voler sostenere diversamente, si finirebbe altrimenti per dilatare sine die il potere di accertamento della tariffa nei casi di dichiarazione infedele, sterilizzando, nei fatti, il relativo termine decadenziale. Invero, se alla dichiarazione infedele si associasse sempre un ripetuto dovere annuale di rettifica e, quindi, in caso di omessa rettifica, si facesse decorrere il quinquennio da tale omissione, sarebbe nella sostanza annullato lo spazio di applicazione di quella parte dell'art. 1 comma 161 l. n.
296/2006 che impone l'accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione infedele è stata resa. Una simile lettura non può essere seguita, in forza del principio ermeneutico che impone di scartare quelle opzioni interpretative che finiscono per assegnare, ad una data disposizione, un significato privo di utilità applicativa pratica;
b) in ogni caso, anche volendo ipotizzare, in astratto, il dovere di rinnovare la dichiarazione, pur in assenza di variazione, resta il fatto che è l'avviso di accertamento stesso che correla la tariffa richiesta alla infedeltà della dichiarazione del 2009, e non già alla omessa dichiarazione di rettifica, e questo rende inconferente la deduzione per cui il termine quinquennale decorrerebbe dalla mancata sanatoria della dichiarazione infedele che si perpetua di anno in anno, rinnovando il potere di accertamento rispetto a tale omissione (cfr., in questo senso, Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 521/2024 pubbl. il
20/05/2024).
È quindi fondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
2.835,00; fase decisionale, valore medio: euro 4.253,00. Compenso tabellare euro
11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono euro 786,00 per esborsi (contributo unificato e marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'intervenuta decadenza in relazione all'«avviso di accertamento AR esecutivo» per l'anno 2019, emesso da in data 14 marzo 2024 e, per l'effetto, CP_1
dichiara non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
2. condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il giudice
ND LL
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta si riferisce a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 5 -, n. 25063 del 08/10/2019. 2 L'art. 59 comma 3 prevede che «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del prelievo». 5