Sentenza 25 giugno 2025
Decreto collegiale 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto da
Comune di Corfinio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cansano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 266/2021 pubblicata il 19/02/2021, passata in giudicato il 20/09/2021, e notificata ai fini dell’esecuzione il 02/08/2024, con la quale il Comune di Cansano è stato condannato a pagare al Comune di Corfinio le spese del primo grado di giudizio liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge, nonché le spese del grado di appello liquidate in € 804,00 per spese ed in € 6.000,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13.1.2025, il Comune di Corfinio chiede l’ottemperanza della sentenza n. 266/2021 pubblicata il 19/2/2021, con la quale la Corte di Appello di L’Aquila ha condannato il Comune di Cansano al pagamento in suo favore delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, nonché delle spese del grado di appello liquidate in € 804,00 per spese e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Il ricorrente chiede anche la condanna del Comune di Cansano al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Comune di Cansano regolarmente intimato non si è costituito.
Alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza da eseguire è passata in giudicato, come da certificato della cancelleria della Corte d’appello, ed è stata notificata in forma esecutiva il 2/8/2024.
Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, essendo decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997.
Deve quindi ordinarsi al Comune di Cansano di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme liquidate in favore del Comune di Corfinio entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, oltre interessi legali.
Gli interessi sulle somme liquidate decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data di pubblicazione, come invece richiesto dal ricorrente.
Occorre in proposito osservare che l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario ha natura strettamente esecutiva e se nel giudicato non è stabilito il termine di decorrenza di quanto dovuto ex lege a titolo di interessi sui crediti pecuniari liquidati, è solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che l'accertamento giudiziale diventa irretrattabile con effetto costitutivo coercibile, restando preclusa in sede di giudizio di ottemperanza l'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che invece contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2020 n. 1122).
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di L’Aquila, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
Le “ oggettive difficoltà dei piccoli comuni in tema di risorse finanziarie ”, che il ricorrente riconosce sussistere nella corrispondenza intercorsa fra le parti prima dell’introduzione del giudizio di ottemperanza, inducono il Collegio a respingere, perché manifestamente iniqua, l’irrogazione della penalità di mora a carico del Comune di Cassano.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. ordina al Comune di Cansano di dare piena esecuzione alla sentenza n. 266/2021 della Corte d’appello di L’Aquila indicata in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme liquidate dal giudicato entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
2. nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta, il quale provvederà a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di quarantacinque (45) giorni decorrenti dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
3. condanna il Comune di Cansano al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO