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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Antonio Albenzio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] AZZANO DECIMO, con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...] AZZANO DECIMO con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 12/12/2020 con rito civile, trascritto al n. 17, Parte I, Serie -,
Anno 2020 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Azzano Decimo in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento il 16/08/2014; Persona_1
- n. il 8/1/2020; Persona_2
- n. a Pordenone il 22/9/2021. Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Dichiararsi la separazione dei coniugi che vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
Assegnarsi la casa familiare sita ad Azzano Decimo in via Verdi, 15/8 ed i relativi arredi alla signora Pt_2
Affidarsi in modo condiviso i figli e collocamento prevalente presso la madre e presso la casa familiare assegnata alla stessa.
Mantenimento dei figli minori da parte del signor con versamento di euro 350 per ciascun Pt_1 figlio oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori da intendersi quelle indicate nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Resta inteso che nelle spese straordinarie sono comprese le spese per la retta della scuola materna e quella per
l'iscrizione al pre scuola ed al dopo scuola.
Pagamento delle rate del mutuo e delle rate del finanziamento relative alla casa familiare assegnata alla signora nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Pt_2
Disporsi le visite del padre ai figli in modo tale da assicurare ai secondi la doppia genitorialità, tenuto ovviamente conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi.
In ogni caso il signor potrà aver con sé i figli ogni due fine settimana al mese, alternati, Pt_1 dal venerdì sera (o dal sabato mattina) al lunedì mattina quando li porterà a scuola, oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana, con suddivisione equa durante le vacanze pasquali e natalizie
(Natale e Pasqua alternati di anno in anno) e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, con obbligo dei coniugi di comunicare il periodo di ferie tempestivamente ed possibilmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Assegno unico universale alla signora . Parte_2
I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio di passaporto e documenti validi per
l'espatrio dei figli.
I coniugi, poiché entrambi economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto di non avere istanze di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 12/12/2020 presso il comune di Azzano Decimo.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2020, n. 17, parte I, serie -).
Così deciso in Pordenone, il 4/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Antonio Albenzio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] AZZANO DECIMO, con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...] AZZANO DECIMO con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 12/12/2020 con rito civile, trascritto al n. 17, Parte I, Serie -,
Anno 2020 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Azzano Decimo in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento il 16/08/2014; Persona_1
- n. il 8/1/2020; Persona_2
- n. a Pordenone il 22/9/2021. Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Dichiararsi la separazione dei coniugi che vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
Assegnarsi la casa familiare sita ad Azzano Decimo in via Verdi, 15/8 ed i relativi arredi alla signora Pt_2
Affidarsi in modo condiviso i figli e collocamento prevalente presso la madre e presso la casa familiare assegnata alla stessa.
Mantenimento dei figli minori da parte del signor con versamento di euro 350 per ciascun Pt_1 figlio oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori da intendersi quelle indicate nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Resta inteso che nelle spese straordinarie sono comprese le spese per la retta della scuola materna e quella per
l'iscrizione al pre scuola ed al dopo scuola.
Pagamento delle rate del mutuo e delle rate del finanziamento relative alla casa familiare assegnata alla signora nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Pt_2
Disporsi le visite del padre ai figli in modo tale da assicurare ai secondi la doppia genitorialità, tenuto ovviamente conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi.
In ogni caso il signor potrà aver con sé i figli ogni due fine settimana al mese, alternati, Pt_1 dal venerdì sera (o dal sabato mattina) al lunedì mattina quando li porterà a scuola, oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana, con suddivisione equa durante le vacanze pasquali e natalizie
(Natale e Pasqua alternati di anno in anno) e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, con obbligo dei coniugi di comunicare il periodo di ferie tempestivamente ed possibilmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Assegno unico universale alla signora . Parte_2
I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio di passaporto e documenti validi per
l'espatrio dei figli.
I coniugi, poiché entrambi economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto di non avere istanze di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 12/12/2020 presso il comune di Azzano Decimo.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2020, n. 17, parte I, serie -).
Così deciso in Pordenone, il 4/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa