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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4970/2020 di R.G., promossa da:
( ), nato in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Assemini (CA);
( ), nata in data [...] ad Parte_2 C.F._2
Assemini (CA);
elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Cavaro al civico 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gaia ( ), che li rappresenta e difende per C.F._3 procura speciale a margine dell'atto di citazione,
ATTORI;
CONTRO
( ), nata in data [...] a [...], CP_1 C.F._4 ivi elettivamente domiciliata nella Via Alagon al civico 11, presso lo studio dell'Avv. Lucia Serrao ( ), che la rappresenta e difende C.F._5 unitamente all'Avv. Serafino Ferraro ( ), per procura C.F._6 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA;
( ), nato ad Assemini (CA) in [...] CP_2 C.F._7
09.08.1945;
( ), nata ad [...] Controparte_3 C.F._8 in data 30.12.1938;
( , nato ad Assemini (CA) in [...] CP_4 C.F._9
09.09.1954;
CONVENUTI CONTUMACI.
1
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Accertare e dichiarare: l'avvenuto decorso del termine per il compimento dell'usucapione ex art. 1158 c.c. dei beni immobili, distinti al Catasto Terreni al
Foglio 19 particelle 252 e 255, come descritti nei punti nn. 2-2.1-2.2-4-4.1-4.2 dell'espositiva dell'atto di citazione, a favore di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- per l'effetto accertare e dichiarare: e , Parte_1 Parte_2
meglio in epigrafe qualificati, comproprietari in modo pieno ed esclusivo, ognuno per 1/2, per l'avvenuto decorso del termine di maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Assemini, meglio distinto al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale 252;
- per l'effetto accertare e dichiarare: , meglio in epigrafe Parte_2 qualificata, proprietaria in modo pieno ed esclusivo, per l'avvenuto decorso del termine di maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Assemini, distinto al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale 255;
-ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali e alla trascrizione della proprietà dei suindicati immobili meglio distinti in catasto al Foglio 19 mapp. 252 a favore dei signori e , ed il Foglio 19 mapp. 255 a Parte_1 Parte_2
favore della sola signora , con esonero del conservatore da Parte_2
ogni responsabilità;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre gli accessori di legge.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA COSTITUITA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria: rigettare tutte le domande a qualunque titolo proposte dalla parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare l'inesistenza in capo agli odierni attori di qualsivoglia diritto sui fondi per cui è causa, condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e compensi di lite. in via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nell'interesse della convenuta e non ammessi.”
§
2 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito questo Tribunale assumendo di aver perfezionato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà delle particelle di terreno indicate nelle conclusioni che precedono, per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
In particolare:
a) entrambi gli attori assumono di essere nel possesso ultraventennale della particella n. 252 (di mq 39, derivata dall'originaria particella n. 59), confinante con la particella n. 108, in assunto di loro proprietà (non oggetto di domanda);
b) la sola attrice assume di essere, in via esclusiva, nel Parte_2 possesso ultraventennale della particella n. 255 (di mq 74, derivata dall'originaria particella 60), confinante con la particella n. 109, in assunto di sua proprietà (non oggetto di domanda).
Nella prospettazione attorea, detto possesso ultraventennale si sarebbe estrinsecato nell'utilizzo dei fondi oggetto di domanda per attività di coltivazione nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
I convenuti e sono rimasti contumaci mentre la convenuta CP_3 CP_4 CP_1
, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza degli assunti attorei.
[...]
In particolare, detta convenuta ha negato che gli attori “abbiano esercitato sui fondi per cui è causa qualsivoglia possesso utile ai fini dell'usucapione”, nonché eccepito di utilizzare in via esclusiva, fin dal gennaio del 2002, detti terreni mantenendoli puliti e provvedendo alla cura degli alberi di olivastro ivi piantumati. Conseguentemente, la convenuta ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree nonché agito in riconvenzionale per l'accertamento e la declaratoria di “inesistenza in capo agli odierni attori di qualsivoglia diritto sui fondi per cui è causa e, per l'effetto, ordinare agli odierni attori la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia sui predetti fondi con condanna dei medesimi al risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 o di quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia”.
L'incontroversa titolarità, in capo alla convenuta , del diritto di CP_1 proprietà, piena ed esclusiva, dei beni oggetto di domanda, in esito ad atto di compravendita del 23 gennaio 2002, risulta confermata dalla documentazione in atti ed in particolare da certificazione notarile del 31.07.2020 (doc. 9 allegato alla citazione).
La causa relativa alla suddetta domanda riconvenzionale è stata separata con
3 ordinanza del 12.01.2024 e costituisce oggetto del procedimento R.G.
704970/2020.
L'istruttoria è stata affidata alle produzioni documentali delle parti nonché alla prova orale, per interrogatorio formale e testi, ammessa, con riferimento ai fatti come sopra ritualmente dedotti dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 11.01.2022 ed espletata come in atti.
Con ordinanza del 29.06.2024 è stata rigettata l'istanza attorea, già rigettata dal giudice precedente assegnatario con ordinanza a verbale d'udienza del
02.02.2021, di riunione del presente procedimento con quello R.G. n. 3902/2015, avente ad oggetto il regolamento di confini tra i terreni oggetto di domanda e quelli, di proprietà attorea, distinti in catasto terreni al Foglio 19, Particelle 108 e
109, nonché l'istanza di riunione del presente procedimento a quello ut supra separato.
All'udienza del 21.10.2024, rassegnate le conclusioni sopra trascritte, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno quindi tempestivamente depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In tal sede ed in via subordinata istruttoria: gli attori hanno riproposto l'istanza di riunione al procedimento R.G. n. 3902/2015 nonché chiesto procedersi all'ispezione dei luoghi di causa;
la convenuta ha CP_1 insistito per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie disattese con ordinanza del 11.01.2022.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte:
4 - l'attore in usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus, ossia dell'elemento psicologico che consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass.
n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06);
- ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita (salva prova contraria) dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 10.07.2007, n.
15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che non ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi, in capo agli attori, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei terreni oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
- I -
Giusto quanto testualmente riportato nella comparsa conclusionale attorea (pag.
5), nel procedimento di regolamento di confini R.G. n. 3902/2015, attivato dalla convenuta , gli attori hanno proposto la seguente domanda CP_1 riconvenzionale: “accertata l'esatta linea divisoria meglio distinta in catasto al
Foglio 19 mappali 109 e 108, ed estesa per tutto il confine col Foglio 19 mappali
59-60 dell'attrice, ordinare la demolizione di quella parte di manufatto realizzata sulla porzione di terreno di proprietà dei convenuti”.
Detta domanda riconvenzionale dimostra la non configurabilità, in capo agli attori, quantomeno dell'imprescindibile requisito del ventennale animus possidendi, atteso che in detto procedimento gli stessi, anziché proporre domanda - o
5 quantomeno eccezione - riconvenzionale di usucapione nei confronti dell'attrice
(ciò che altresì osta alla richiesta riunione, per difetto di connessione col presente giudizio), hanno bensì proposto la ben più limitata domanda riconvenzionale che precede, muovendo dall'espresso riconoscimento, in capo a , del CP_1 diritto di proprietà dei mappali 59 e 60, dai quali derivano, come sopra, i mappali oggetto di domanda. Ciò contrasta palesemente con la dichiarazione attorea di sussistenza ultraventennale del predetto animus, formulata come di seguito in citazione (pag. 3): “detti immobili sono stati posseduti ininterrottamente pacificamente, animo domini, dagli odierni istanti a partire dal 1985 e prima ancora dai propri congiunti (padre a partire dal 1955 e prima di Persona_1 lui dal proprio nonno ”. Persona_2
- II -
Il rilievo che precede è idoneo a costituire ragione più liquida per il rigetto delle domande attoree. Non trattasi, peraltro, dell'unico elemento che depone in tal senso.
Infatti, le risultanze della prova per testi non sono affatto univoche, atteso che se, da un lato, le deposizioni dei testi indicati dagli attori (ed in particolare
[...]
sentita all'udienza del 10.05.2022 e sentito Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 24.05.2022) sono compatibili con le prospettazioni attoree in fatto, dall'altro, lo stesso può dirsi con riferimento alle deposizioni dei testi indicati dalla convenuta (con particolare riferimento a , sentito CP_1 Testimone_3 all'udienza del 05.07.2022; , sentito all'udienza del 27.09.2022 e Testimone_4
, sentito all'udienza del 14.02.2023), senza che sussistano elementi Testimone_5 che consentano di ritenere che i testi attorei siano maggiormente attendibili rispetto a quelli di parte convenuta (e viceversa), tanto che le stesse parti non hanno, comprensibilmente, ritenuto di formulare istanza affinché si procedesse al confronto tra i testi escussi.
Per costante orientamento della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della
6 prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta
Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza
11.07.2012, n. 11745).
- III -
Gli interrogatori formali dei convenuti e CP_1 Controparte_3
(entrambi espletati all'udienza del 05.04.2022) non hanno provocato la confessione giudiziale da parte delle stesse, mentre la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei convenuti e , CP_2 CP_4 non presentatisi in detta udienza, non consente (valutati, ex art. 232, comma I,
c.p.c., gli elementi istruttori che precedono) di ritenere come ammessi i fatti dedotti nei relativi interrogatori.
In ogni caso, è rilevante la mancata confessione della convenuta , in CP_1 quanto unica proprietaria dei terreni oggetto di domanda.
Sulle subordinate istruttorie.
Ritenuto altresì, alla stregua delle risultanze istruttorie ut supra acquisite, che non sussistano i presupposti per rimettere la causa in istruttoria al fine di:
a) disporre l'ispezione richiesta dagli attori (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 15430 del 07.07.2006) al fine di “ottenere informazioni dirimenti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta della caratteristiche delle cose e dei luoghi ispezionati” (pag. 1 della comparsa conclusionale attorea), trattandosi all'evidenza di istanza generica ed esplorativa, tesa all'acquisizione di elementi di prova con sostanziale elusione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.;
b) “disporre l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nell'interesse della convenuta e non ammessi” (come richiesto nelle conclusioni di parte convenuta).
§
In definitiva, le domande degli attori devono essere rigettate, non potendosi ritenere sussistente la prova univoca che gli stessi abbiano esercitato sugli immobili oggetto di domanda un possesso ultraventennale mediante esercizio di un potere di fatto (ex art. 1140 c.c.) continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietari, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
§
7 Sulle spese del giudizio.
Dal rigetto delle domande proposte dagli attori consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna degli stessi alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta
, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (e ss. mm. ii.), tenuto conto del valore dichiarato in citazione.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna degli attori al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c., invocato dalla convenuta , non risultando in atti CP_1 elementi atti a dimostrare che gli attori abbiano agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande proposte dagli attori e e li Parte_1 Parte_2 condanna, in solido, a rifondere alla convenuta le spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in Euro 2.552,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali
(15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, addì 8 febbraio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4970/2020 di R.G., promossa da:
( ), nato in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Assemini (CA);
( ), nata in data [...] ad Parte_2 C.F._2
Assemini (CA);
elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Cavaro al civico 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gaia ( ), che li rappresenta e difende per C.F._3 procura speciale a margine dell'atto di citazione,
ATTORI;
CONTRO
( ), nata in data [...] a [...], CP_1 C.F._4 ivi elettivamente domiciliata nella Via Alagon al civico 11, presso lo studio dell'Avv. Lucia Serrao ( ), che la rappresenta e difende C.F._5 unitamente all'Avv. Serafino Ferraro ( ), per procura C.F._6 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA;
( ), nato ad Assemini (CA) in [...] CP_2 C.F._7
09.08.1945;
( ), nata ad [...] Controparte_3 C.F._8 in data 30.12.1938;
( , nato ad Assemini (CA) in [...] CP_4 C.F._9
09.09.1954;
CONVENUTI CONTUMACI.
1
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Accertare e dichiarare: l'avvenuto decorso del termine per il compimento dell'usucapione ex art. 1158 c.c. dei beni immobili, distinti al Catasto Terreni al
Foglio 19 particelle 252 e 255, come descritti nei punti nn. 2-2.1-2.2-4-4.1-4.2 dell'espositiva dell'atto di citazione, a favore di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- per l'effetto accertare e dichiarare: e , Parte_1 Parte_2
meglio in epigrafe qualificati, comproprietari in modo pieno ed esclusivo, ognuno per 1/2, per l'avvenuto decorso del termine di maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Assemini, meglio distinto al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale 252;
- per l'effetto accertare e dichiarare: , meglio in epigrafe Parte_2 qualificata, proprietaria in modo pieno ed esclusivo, per l'avvenuto decorso del termine di maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Assemini, distinto al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale 255;
-ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali e alla trascrizione della proprietà dei suindicati immobili meglio distinti in catasto al Foglio 19 mapp. 252 a favore dei signori e , ed il Foglio 19 mapp. 255 a Parte_1 Parte_2
favore della sola signora , con esonero del conservatore da Parte_2
ogni responsabilità;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre gli accessori di legge.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA COSTITUITA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria: rigettare tutte le domande a qualunque titolo proposte dalla parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare l'inesistenza in capo agli odierni attori di qualsivoglia diritto sui fondi per cui è causa, condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e compensi di lite. in via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nell'interesse della convenuta e non ammessi.”
§
2 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito questo Tribunale assumendo di aver perfezionato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà delle particelle di terreno indicate nelle conclusioni che precedono, per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
In particolare:
a) entrambi gli attori assumono di essere nel possesso ultraventennale della particella n. 252 (di mq 39, derivata dall'originaria particella n. 59), confinante con la particella n. 108, in assunto di loro proprietà (non oggetto di domanda);
b) la sola attrice assume di essere, in via esclusiva, nel Parte_2 possesso ultraventennale della particella n. 255 (di mq 74, derivata dall'originaria particella 60), confinante con la particella n. 109, in assunto di sua proprietà (non oggetto di domanda).
Nella prospettazione attorea, detto possesso ultraventennale si sarebbe estrinsecato nell'utilizzo dei fondi oggetto di domanda per attività di coltivazione nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
I convenuti e sono rimasti contumaci mentre la convenuta CP_3 CP_4 CP_1
, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza degli assunti attorei.
[...]
In particolare, detta convenuta ha negato che gli attori “abbiano esercitato sui fondi per cui è causa qualsivoglia possesso utile ai fini dell'usucapione”, nonché eccepito di utilizzare in via esclusiva, fin dal gennaio del 2002, detti terreni mantenendoli puliti e provvedendo alla cura degli alberi di olivastro ivi piantumati. Conseguentemente, la convenuta ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree nonché agito in riconvenzionale per l'accertamento e la declaratoria di “inesistenza in capo agli odierni attori di qualsivoglia diritto sui fondi per cui è causa e, per l'effetto, ordinare agli odierni attori la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia sui predetti fondi con condanna dei medesimi al risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 o di quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia”.
L'incontroversa titolarità, in capo alla convenuta , del diritto di CP_1 proprietà, piena ed esclusiva, dei beni oggetto di domanda, in esito ad atto di compravendita del 23 gennaio 2002, risulta confermata dalla documentazione in atti ed in particolare da certificazione notarile del 31.07.2020 (doc. 9 allegato alla citazione).
La causa relativa alla suddetta domanda riconvenzionale è stata separata con
3 ordinanza del 12.01.2024 e costituisce oggetto del procedimento R.G.
704970/2020.
L'istruttoria è stata affidata alle produzioni documentali delle parti nonché alla prova orale, per interrogatorio formale e testi, ammessa, con riferimento ai fatti come sopra ritualmente dedotti dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 11.01.2022 ed espletata come in atti.
Con ordinanza del 29.06.2024 è stata rigettata l'istanza attorea, già rigettata dal giudice precedente assegnatario con ordinanza a verbale d'udienza del
02.02.2021, di riunione del presente procedimento con quello R.G. n. 3902/2015, avente ad oggetto il regolamento di confini tra i terreni oggetto di domanda e quelli, di proprietà attorea, distinti in catasto terreni al Foglio 19, Particelle 108 e
109, nonché l'istanza di riunione del presente procedimento a quello ut supra separato.
All'udienza del 21.10.2024, rassegnate le conclusioni sopra trascritte, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno quindi tempestivamente depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In tal sede ed in via subordinata istruttoria: gli attori hanno riproposto l'istanza di riunione al procedimento R.G. n. 3902/2015 nonché chiesto procedersi all'ispezione dei luoghi di causa;
la convenuta ha CP_1 insistito per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie disattese con ordinanza del 11.01.2022.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte:
4 - l'attore in usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus, ossia dell'elemento psicologico che consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass.
n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06);
- ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita (salva prova contraria) dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 10.07.2007, n.
15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che non ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi, in capo agli attori, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei terreni oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
- I -
Giusto quanto testualmente riportato nella comparsa conclusionale attorea (pag.
5), nel procedimento di regolamento di confini R.G. n. 3902/2015, attivato dalla convenuta , gli attori hanno proposto la seguente domanda CP_1 riconvenzionale: “accertata l'esatta linea divisoria meglio distinta in catasto al
Foglio 19 mappali 109 e 108, ed estesa per tutto il confine col Foglio 19 mappali
59-60 dell'attrice, ordinare la demolizione di quella parte di manufatto realizzata sulla porzione di terreno di proprietà dei convenuti”.
Detta domanda riconvenzionale dimostra la non configurabilità, in capo agli attori, quantomeno dell'imprescindibile requisito del ventennale animus possidendi, atteso che in detto procedimento gli stessi, anziché proporre domanda - o
5 quantomeno eccezione - riconvenzionale di usucapione nei confronti dell'attrice
(ciò che altresì osta alla richiesta riunione, per difetto di connessione col presente giudizio), hanno bensì proposto la ben più limitata domanda riconvenzionale che precede, muovendo dall'espresso riconoscimento, in capo a , del CP_1 diritto di proprietà dei mappali 59 e 60, dai quali derivano, come sopra, i mappali oggetto di domanda. Ciò contrasta palesemente con la dichiarazione attorea di sussistenza ultraventennale del predetto animus, formulata come di seguito in citazione (pag. 3): “detti immobili sono stati posseduti ininterrottamente pacificamente, animo domini, dagli odierni istanti a partire dal 1985 e prima ancora dai propri congiunti (padre a partire dal 1955 e prima di Persona_1 lui dal proprio nonno ”. Persona_2
- II -
Il rilievo che precede è idoneo a costituire ragione più liquida per il rigetto delle domande attoree. Non trattasi, peraltro, dell'unico elemento che depone in tal senso.
Infatti, le risultanze della prova per testi non sono affatto univoche, atteso che se, da un lato, le deposizioni dei testi indicati dagli attori (ed in particolare
[...]
sentita all'udienza del 10.05.2022 e sentito Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 24.05.2022) sono compatibili con le prospettazioni attoree in fatto, dall'altro, lo stesso può dirsi con riferimento alle deposizioni dei testi indicati dalla convenuta (con particolare riferimento a , sentito CP_1 Testimone_3 all'udienza del 05.07.2022; , sentito all'udienza del 27.09.2022 e Testimone_4
, sentito all'udienza del 14.02.2023), senza che sussistano elementi Testimone_5 che consentano di ritenere che i testi attorei siano maggiormente attendibili rispetto a quelli di parte convenuta (e viceversa), tanto che le stesse parti non hanno, comprensibilmente, ritenuto di formulare istanza affinché si procedesse al confronto tra i testi escussi.
Per costante orientamento della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della
6 prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta
Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza
11.07.2012, n. 11745).
- III -
Gli interrogatori formali dei convenuti e CP_1 Controparte_3
(entrambi espletati all'udienza del 05.04.2022) non hanno provocato la confessione giudiziale da parte delle stesse, mentre la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei convenuti e , CP_2 CP_4 non presentatisi in detta udienza, non consente (valutati, ex art. 232, comma I,
c.p.c., gli elementi istruttori che precedono) di ritenere come ammessi i fatti dedotti nei relativi interrogatori.
In ogni caso, è rilevante la mancata confessione della convenuta , in CP_1 quanto unica proprietaria dei terreni oggetto di domanda.
Sulle subordinate istruttorie.
Ritenuto altresì, alla stregua delle risultanze istruttorie ut supra acquisite, che non sussistano i presupposti per rimettere la causa in istruttoria al fine di:
a) disporre l'ispezione richiesta dagli attori (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 15430 del 07.07.2006) al fine di “ottenere informazioni dirimenti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta della caratteristiche delle cose e dei luoghi ispezionati” (pag. 1 della comparsa conclusionale attorea), trattandosi all'evidenza di istanza generica ed esplorativa, tesa all'acquisizione di elementi di prova con sostanziale elusione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.;
b) “disporre l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nell'interesse della convenuta e non ammessi” (come richiesto nelle conclusioni di parte convenuta).
§
In definitiva, le domande degli attori devono essere rigettate, non potendosi ritenere sussistente la prova univoca che gli stessi abbiano esercitato sugli immobili oggetto di domanda un possesso ultraventennale mediante esercizio di un potere di fatto (ex art. 1140 c.c.) continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietari, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
§
7 Sulle spese del giudizio.
Dal rigetto delle domande proposte dagli attori consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna degli stessi alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta
, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (e ss. mm. ii.), tenuto conto del valore dichiarato in citazione.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna degli attori al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c., invocato dalla convenuta , non risultando in atti CP_1 elementi atti a dimostrare che gli attori abbiano agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande proposte dagli attori e e li Parte_1 Parte_2 condanna, in solido, a rifondere alla convenuta le spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in Euro 2.552,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali
(15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, addì 8 febbraio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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