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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3824/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 marzo 2024 Pt_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4217/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che le conclusioni a cui è pervenuto sono da ritenersi non corrette e non coerenti con il suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 6 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni della neppure supportate da Pt_1
una relazione di c.t.p. o da nuova documentazione medica, non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed apodittiche (basti pensare che le argomentazioni di parte ricorrente non ritrovano un effettivo riscontro nella documentazione prodotta agli atti) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo della paziente (cfr. relazione:
“Oggi, in occasione di questa consulenza tecnica disposta dal Giudice della Sezione Lavoro del
Tribunale di Palermo, Dott. Montalto Fabio, la ricorrente viene riconosciuta affetta da:
“CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO.
SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA ENDOREATTIVA”. Sulla scorta di quanto emerso dall'attenta analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti e, soprattutto, di quanto rilevato in occasione di visita medico-legale espletata dalla sottoscritta in data 25/10/2023 (“Passaggi posturali autonomi. Deambulazione libera ed autonoma […] Soggetto lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, ode la normale voce di conversazione, risponde a tono alle domande poste manifestando lieve rallentamento nell'eloquio. Mostra sufficiente interesse per
l'ambiente circostante e per la visita. Esegue correttamente gli ordini semplici e/o complessi impartiti. Facies ansiosa con atteggiamento psichico tendente alla depressione”), si evince che le condizioni psico-fisiche della signora non cagionano alla perizianda significative difficoltà Pt_1 nell'attendere agli atti quotidiani della vita, compatibili con la sua età, in maniera autonoma presso il proprio domicilio ed al di fuori della propria abitazione;
per tali motivi appare equo affermare che, ad oggi, la signora non presenta difficoltà di apprendimento o di relazione di gravità tale Pt_1
2 da determinare un processo di svantaggio sociale o di”). D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione necessiterebbe di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione, anziché un mero ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (cfr. art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992).
Ciò detto, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non Parte_1
ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , CP_1 sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3824/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 marzo 2024 Pt_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4217/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che le conclusioni a cui è pervenuto sono da ritenersi non corrette e non coerenti con il suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 6 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni della neppure supportate da Pt_1
una relazione di c.t.p. o da nuova documentazione medica, non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed apodittiche (basti pensare che le argomentazioni di parte ricorrente non ritrovano un effettivo riscontro nella documentazione prodotta agli atti) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo della paziente (cfr. relazione:
“Oggi, in occasione di questa consulenza tecnica disposta dal Giudice della Sezione Lavoro del
Tribunale di Palermo, Dott. Montalto Fabio, la ricorrente viene riconosciuta affetta da:
“CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO.
SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA ENDOREATTIVA”. Sulla scorta di quanto emerso dall'attenta analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti e, soprattutto, di quanto rilevato in occasione di visita medico-legale espletata dalla sottoscritta in data 25/10/2023 (“Passaggi posturali autonomi. Deambulazione libera ed autonoma […] Soggetto lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, ode la normale voce di conversazione, risponde a tono alle domande poste manifestando lieve rallentamento nell'eloquio. Mostra sufficiente interesse per
l'ambiente circostante e per la visita. Esegue correttamente gli ordini semplici e/o complessi impartiti. Facies ansiosa con atteggiamento psichico tendente alla depressione”), si evince che le condizioni psico-fisiche della signora non cagionano alla perizianda significative difficoltà Pt_1 nell'attendere agli atti quotidiani della vita, compatibili con la sua età, in maniera autonoma presso il proprio domicilio ed al di fuori della propria abitazione;
per tali motivi appare equo affermare che, ad oggi, la signora non presenta difficoltà di apprendimento o di relazione di gravità tale Pt_1
2 da determinare un processo di svantaggio sociale o di”). D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione necessiterebbe di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione, anziché un mero ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (cfr. art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992).
Ciò detto, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non Parte_1
ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , CP_1 sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
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