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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1385/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1385 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2720/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a Sezione Civile, pubblicata il 6.07.2022
TRA
(C.F. )), ammesso al gratuito patrocinio a spese Parte_1 C.F._1 dello Stato con autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del 4.10.2022 –, elettivamente domiciliato in Bari (BA) al Corso Mazzini,
102, presso lo studio dell'AVV. TOSCHES LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; P.IVA: ), in persona del sindaco CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via Niccolò Piccinni, 33, presso lo studio del difensore AVV. LUIGI DI LEO
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.06.2024, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di appello, ritualmente notificato il 17.10.2022 al in persona CP_1 del sindaco pro tempore, , ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 1 di 7 2720/2022 - emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n.
11074/2018 - con la quale il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità dell'Ente per i danni da lui lamentati a seguito del sinistro occorsogli.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore-appellante ha dedotto che il giorno 10.09.2016, alle ore 23:30, si apprestava a gettare i rifiuti, allorquando, giunto in prossimità del civico 9 di Via De Cristoforis in Bari, inciampava e cadeva rovinosamente a terra “a causa di una mattonella sconnessa adiacente ad un tombino semovente” non visibile anche per la “scarsissima illuminazione della strada, ancora peggiore stante anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e la conseguente assenza di insegne luminose accese” (cfr. atto di citazione di primo grado). A seguito della caduta veniva soccorso da due persone che lo accompagnavano in auto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo, ove veniva diagnostica una frattura scomposta all'omero sinistro e gli veniva somministrato antidolorifico e veniva trattata la frattura con l'applicazione di una fasciatura, nonché fornita indicazione medica al ricovero per intervenire chirurgicamente sulla spalla fratturata. In data 12.09.2016, veniva ricoverato presso il medesimo nosocomio ove restava fino al 27.09.2016, per l'intervento di
“osteosintesi con placca e vite” eseguito il 20.09.2016. Successivamente, in data 3.10.2016 a causa di una pericolosa infezione – contratta in conseguenza dell'operazione
– veniva ricoverato presso lo stesso reparto e veniva dimesso dopo 48 giorni, in data 5.11.2016, pur non essendo guarito.
Con il gravame chiede la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito CP_1 del sinistro nella misura ritenuta giusta ed equa, con l'aggravio degli interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Con un unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e 2697 c.c., eccependo: 1) di aver assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, fornendo la prova della presenza della buca e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
2) il mancato ricorso alle presunzioni ex art. 2727 c.c. per raggiungere la prova della pericolosità della buca;
3) il travisamento delle risultanze dell'interrogatorio formale, con particolare riferimento alla conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato;
4) l'assenza di prova, da parte dell'Ente, del “caso fortuito”; 1.2 Si è costituito il in persona del sindaco pro tempore, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
pagina 2 di 7 1.3 All'udienza del 19.06.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal
Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale Parte_1 esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c..
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260).
Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, l'attore ha esposto testualmente:
“Giunto in prossimità del civico 9, inciampava e cadeva in terra rovinosamente a causa di una mattonella sconnessa adiacente ad un tombino semovente. Tale mattonella, di fatto, nascondeva una vera e propria buca la cui visibilità, nella fattispecie, veniva ulteriormente ridotta dalla scarsa illuminazione della strada, ancor peggiore stante pagina 3 di 7 anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e la conseguente assenza di insegne luminose accese”. L'attore-appellante non ha minimamente chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adìto di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè se sia stata la sporgenza della mattonella a farlo inciampare, o se - a causa del dislivello tra la mattonella e il tombino - ha messo il piede in fallo perdendo l'equilibrio, oppure per altre ragioni.
Sul punto, il Tribunale, richiamando un principio espresso da Questa Corte sugli oneri di allegazione gravanti su parte attorea (sent. n. 1636/2021), ha correttamente concluso che
“ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza della buca ma l'idoneità della stessa, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta), ragion per cui nella specie è ravvisabile un difetto di allegazione assertiva da parte dell'attore” (pag. 5 sentenza di primo grado).
Anche a voler prescindere dalle suddette carenze argomentative (assertive), il Collegio ritiene il compendio probatorio inadeguato a provare la verificazione del sinistro, le modalità con le quali avveniva, la riconducibilità dell'evento dannoso dedotto alla cosa in custodia.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le deposizioni dei testi escussi e le acquisizioni documentali idonee a provare né il fatto storico né il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso, come si evince dallo sviluppo logico ed argomentativo operato dal Tribunale.
Le dichiarazioni dei testi sono scarne, generiche e scarsamente descrittive, non fornendo elementi utili in ordine alla dinamica del sinistro e all'eziologia dell'evento.
Il teste genericamente dichiara che “cadeva in malo modo Testimone_1 Parte_1 all'altezza del civico n. 9 per colpa di una buca sulla pavimentazione”; il teste Tes_2
afferma “ho visto un uomo cadere in modo rovinoso, inciampando in una buca
[...] sulla pavimentazione di Via De Cristoforis all'altezza del numero 9” (cfr. allegati all'atto di citazione di primo grado: “dichiarazione test. ” e “dichiarazione test. Tes_1
”). Nel corso dell'espletamento della prova testimoniale nel primo grado di Tes_2 Parte giudizio all'udienza del 10.11.2021, lo stesso ha riferito: “Il Sig. è Tes_1 inciampato ed è caduto sul marciapiede che stavo percorrendo anche io. Ho visto che il Parte cadeva a causa di una buca presente sul marciapiede stesso”.
I testi non hanno fornito alcuna descrizione dettagliata su ciò che hanno visto, se la rovina al suolo di sia riconducibile all'anomalia addotta presente sul manto Parte_1 stradale, piuttosto che alla perdita di equilibrio o a qualsiasi altra causa;
le dichiarazioni pagina 4 di 7 rese sono contraddittorie: un teste riferisce che “cadeva” l'altro che “inciampava”, così rendendo impossibile al giudice ricostruire esattamente e con il supporto di una prova efficace la dinamica del sinistro. Aggiuntasi, che i testi non forniscono alcuna indicazione sulla distanza alla quale hanno percepito il tutto. A tal riguardo, si osserva che dalla dizione dell'atto di citazione emerge “tale mattonella nascondeva una vera e propria buca la cui visibilità veniva ulteriormente ridotta dalla scarsissima illuminazione”. È inverosimile che i testi abbiano visto cadere a causa di Parte_1 una buca, peraltro “nascosta”, e che il pericolo addotto fosse occulto per il pedone che verosimilmente si trovava in prossimità dello stesso e non per i testi che a distanza assistevano all'evento, altresì l'assenza di illuminazione dedotta rileva ai fini dell'inattendibilità dei testi, non comprendendosi come in assenza di visibilità abbiano potuto percepire che la rovina al suolo fosse stata causata proprio dalla buca
(“nascosta”). Inoltre, la “scarsissima illuminazione” dedotta nell'atto di citazione non è provata inequivocabilmente dalla documentazione in atti;
non vi è contestualità tra i fatti narrati e il compendio fotografico allegato dall'attore-appellante, in quanto i rilievi fotografici ritraggono i luoghi in condizioni di buone visibilità nonché addirittura in orario diurno
(il sinistro lamentato accadeva invece alle 23:30). Detta circostanza è anche sconfessata dalla foto ritraente la strada, teatro del sinistro, allegata dal ove emerge la CP_1 presenza di un lampione, allegazione mai contestata nel giudizio di primo grado dall'attore-appellante circa la funzionalità o l'intensità effettiva della luce. Riguardo alla non prevedibilità dell'insidia, l'argomentazione dell'appellante inserita nell'atto di citazione “la via de Cristoforis non è quasi mai da lui percorsa giacché egli abita in direzione opposta rispetto al bar” non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
In sede di interrogatorio formale, ha confermato di conoscere il luogo Parte_1 scenario del sinistro in quanto sito nei pressi dell'attività commerciale di proprietà dei suoi familiari.
Diversamente argomentando, quand'anche si dovessero ritenere provati l'asserita anomalia e il sinistro conseguito, rileva la scarsa attenzione del sig. Bux, a fortiori in condizioni di non visibilità a causa dell'assenza di illuminazione, tali da allertare il pedone dotato di media diligenza a prestare una maggiore attenzione.
A ciò si aggiunga che, nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dal conducente che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve pagina 5 di 7 considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Nel caso de quo, deve concludersi che il sinistro (presumibilmente verificatosi) accadeva a causa della condotta incauta Bux, trovando applicazione l'art. 1227, comma 2. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Orbene, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”. Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con CP_1 le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi previsti per le controversie di valore “indeterminabile – complessità bassa”, considerata la semplicità delle questioni.
4. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (cfr. Cass
Sez Unite n.4315/2020: “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto
pagina 6 di 7 della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione del 17 ottobre 2022 nei confronti del in Pt_1 CP_1 persona del pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. CP_2
2720/2022 del 6 luglio 2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del come CP_1 rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi
Euro 4.995,50 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1385 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2720/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a Sezione Civile, pubblicata il 6.07.2022
TRA
(C.F. )), ammesso al gratuito patrocinio a spese Parte_1 C.F._1 dello Stato con autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del 4.10.2022 –, elettivamente domiciliato in Bari (BA) al Corso Mazzini,
102, presso lo studio dell'AVV. TOSCHES LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; P.IVA: ), in persona del sindaco CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via Niccolò Piccinni, 33, presso lo studio del difensore AVV. LUIGI DI LEO
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.06.2024, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di appello, ritualmente notificato il 17.10.2022 al in persona CP_1 del sindaco pro tempore, , ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 1 di 7 2720/2022 - emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n.
11074/2018 - con la quale il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità dell'Ente per i danni da lui lamentati a seguito del sinistro occorsogli.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore-appellante ha dedotto che il giorno 10.09.2016, alle ore 23:30, si apprestava a gettare i rifiuti, allorquando, giunto in prossimità del civico 9 di Via De Cristoforis in Bari, inciampava e cadeva rovinosamente a terra “a causa di una mattonella sconnessa adiacente ad un tombino semovente” non visibile anche per la “scarsissima illuminazione della strada, ancora peggiore stante anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e la conseguente assenza di insegne luminose accese” (cfr. atto di citazione di primo grado). A seguito della caduta veniva soccorso da due persone che lo accompagnavano in auto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo, ove veniva diagnostica una frattura scomposta all'omero sinistro e gli veniva somministrato antidolorifico e veniva trattata la frattura con l'applicazione di una fasciatura, nonché fornita indicazione medica al ricovero per intervenire chirurgicamente sulla spalla fratturata. In data 12.09.2016, veniva ricoverato presso il medesimo nosocomio ove restava fino al 27.09.2016, per l'intervento di
“osteosintesi con placca e vite” eseguito il 20.09.2016. Successivamente, in data 3.10.2016 a causa di una pericolosa infezione – contratta in conseguenza dell'operazione
– veniva ricoverato presso lo stesso reparto e veniva dimesso dopo 48 giorni, in data 5.11.2016, pur non essendo guarito.
Con il gravame chiede la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito CP_1 del sinistro nella misura ritenuta giusta ed equa, con l'aggravio degli interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Con un unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e 2697 c.c., eccependo: 1) di aver assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, fornendo la prova della presenza della buca e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
2) il mancato ricorso alle presunzioni ex art. 2727 c.c. per raggiungere la prova della pericolosità della buca;
3) il travisamento delle risultanze dell'interrogatorio formale, con particolare riferimento alla conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato;
4) l'assenza di prova, da parte dell'Ente, del “caso fortuito”; 1.2 Si è costituito il in persona del sindaco pro tempore, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
pagina 2 di 7 1.3 All'udienza del 19.06.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal
Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale Parte_1 esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c..
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260).
Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, l'attore ha esposto testualmente:
“Giunto in prossimità del civico 9, inciampava e cadeva in terra rovinosamente a causa di una mattonella sconnessa adiacente ad un tombino semovente. Tale mattonella, di fatto, nascondeva una vera e propria buca la cui visibilità, nella fattispecie, veniva ulteriormente ridotta dalla scarsa illuminazione della strada, ancor peggiore stante pagina 3 di 7 anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e la conseguente assenza di insegne luminose accese”. L'attore-appellante non ha minimamente chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adìto di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè se sia stata la sporgenza della mattonella a farlo inciampare, o se - a causa del dislivello tra la mattonella e il tombino - ha messo il piede in fallo perdendo l'equilibrio, oppure per altre ragioni.
Sul punto, il Tribunale, richiamando un principio espresso da Questa Corte sugli oneri di allegazione gravanti su parte attorea (sent. n. 1636/2021), ha correttamente concluso che
“ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza della buca ma l'idoneità della stessa, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta), ragion per cui nella specie è ravvisabile un difetto di allegazione assertiva da parte dell'attore” (pag. 5 sentenza di primo grado).
Anche a voler prescindere dalle suddette carenze argomentative (assertive), il Collegio ritiene il compendio probatorio inadeguato a provare la verificazione del sinistro, le modalità con le quali avveniva, la riconducibilità dell'evento dannoso dedotto alla cosa in custodia.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le deposizioni dei testi escussi e le acquisizioni documentali idonee a provare né il fatto storico né il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso, come si evince dallo sviluppo logico ed argomentativo operato dal Tribunale.
Le dichiarazioni dei testi sono scarne, generiche e scarsamente descrittive, non fornendo elementi utili in ordine alla dinamica del sinistro e all'eziologia dell'evento.
Il teste genericamente dichiara che “cadeva in malo modo Testimone_1 Parte_1 all'altezza del civico n. 9 per colpa di una buca sulla pavimentazione”; il teste Tes_2
afferma “ho visto un uomo cadere in modo rovinoso, inciampando in una buca
[...] sulla pavimentazione di Via De Cristoforis all'altezza del numero 9” (cfr. allegati all'atto di citazione di primo grado: “dichiarazione test. ” e “dichiarazione test. Tes_1
”). Nel corso dell'espletamento della prova testimoniale nel primo grado di Tes_2 Parte giudizio all'udienza del 10.11.2021, lo stesso ha riferito: “Il Sig. è Tes_1 inciampato ed è caduto sul marciapiede che stavo percorrendo anche io. Ho visto che il Parte cadeva a causa di una buca presente sul marciapiede stesso”.
I testi non hanno fornito alcuna descrizione dettagliata su ciò che hanno visto, se la rovina al suolo di sia riconducibile all'anomalia addotta presente sul manto Parte_1 stradale, piuttosto che alla perdita di equilibrio o a qualsiasi altra causa;
le dichiarazioni pagina 4 di 7 rese sono contraddittorie: un teste riferisce che “cadeva” l'altro che “inciampava”, così rendendo impossibile al giudice ricostruire esattamente e con il supporto di una prova efficace la dinamica del sinistro. Aggiuntasi, che i testi non forniscono alcuna indicazione sulla distanza alla quale hanno percepito il tutto. A tal riguardo, si osserva che dalla dizione dell'atto di citazione emerge “tale mattonella nascondeva una vera e propria buca la cui visibilità veniva ulteriormente ridotta dalla scarsissima illuminazione”. È inverosimile che i testi abbiano visto cadere a causa di Parte_1 una buca, peraltro “nascosta”, e che il pericolo addotto fosse occulto per il pedone che verosimilmente si trovava in prossimità dello stesso e non per i testi che a distanza assistevano all'evento, altresì l'assenza di illuminazione dedotta rileva ai fini dell'inattendibilità dei testi, non comprendendosi come in assenza di visibilità abbiano potuto percepire che la rovina al suolo fosse stata causata proprio dalla buca
(“nascosta”). Inoltre, la “scarsissima illuminazione” dedotta nell'atto di citazione non è provata inequivocabilmente dalla documentazione in atti;
non vi è contestualità tra i fatti narrati e il compendio fotografico allegato dall'attore-appellante, in quanto i rilievi fotografici ritraggono i luoghi in condizioni di buone visibilità nonché addirittura in orario diurno
(il sinistro lamentato accadeva invece alle 23:30). Detta circostanza è anche sconfessata dalla foto ritraente la strada, teatro del sinistro, allegata dal ove emerge la CP_1 presenza di un lampione, allegazione mai contestata nel giudizio di primo grado dall'attore-appellante circa la funzionalità o l'intensità effettiva della luce. Riguardo alla non prevedibilità dell'insidia, l'argomentazione dell'appellante inserita nell'atto di citazione “la via de Cristoforis non è quasi mai da lui percorsa giacché egli abita in direzione opposta rispetto al bar” non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
In sede di interrogatorio formale, ha confermato di conoscere il luogo Parte_1 scenario del sinistro in quanto sito nei pressi dell'attività commerciale di proprietà dei suoi familiari.
Diversamente argomentando, quand'anche si dovessero ritenere provati l'asserita anomalia e il sinistro conseguito, rileva la scarsa attenzione del sig. Bux, a fortiori in condizioni di non visibilità a causa dell'assenza di illuminazione, tali da allertare il pedone dotato di media diligenza a prestare una maggiore attenzione.
A ciò si aggiunga che, nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dal conducente che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve pagina 5 di 7 considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Nel caso de quo, deve concludersi che il sinistro (presumibilmente verificatosi) accadeva a causa della condotta incauta Bux, trovando applicazione l'art. 1227, comma 2. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Orbene, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”. Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con CP_1 le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi previsti per le controversie di valore “indeterminabile – complessità bassa”, considerata la semplicità delle questioni.
4. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (cfr. Cass
Sez Unite n.4315/2020: “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto
pagina 6 di 7 della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione del 17 ottobre 2022 nei confronti del in Pt_1 CP_1 persona del pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. CP_2
2720/2022 del 6 luglio 2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del come CP_1 rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi
Euro 4.995,50 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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