Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 33;
contro
AreaCom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della Determina n. -OMISSIS-, comunicata il -OMISSIS-, con cui AreaCom, nell’ambito della gara n. ID Simog 8841045 di rilevanza comunitaria a procedura aperta multilotto per l’affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise, ha aggiudicato i lotti 1 a -OMISSIS-;
b) di tutti i processi verbali di ammissione e valutazione dell’offerte ivi compresi: b.1) il verbale n. 1 (prot. AreaCom n. -OMISSIS-) non cognito né osteso; b.2) il verbale n. 2 (prot. AreaCom -OMISSIS-); b.3) il verbale riepilogativo redatto dalla Commissione giudicatrice inerente: i) la seduta virtuale del -OMISSIS- di apertura delle offerte tecniche , ii) la seduta riservata del -OMISSIS- di valutazione delle offerte tecniche, iii) la seduta virtuale del -OMISSIS- di apertura delle offerte economiche, iv) le matrici delle valutazioni rese dalla Commissione giudicatrice allegate; b.4) il verbale della seduta riservata telematica della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- di valutazione delle offerte tecniche; b.5) i verbali del -OMISSIS-di verifica della sospetta anomalia riguardanti le offerte per i lotti 2 e 3 in capo a -OMISSIS- e per i lotti 4 e 5 in capo a -OMISSIS-; b.6) il verbale finale del -OMISSIS- a firma del RUP a conclusione della verifica della documentazione amministrativa che richiama le sedute riservate del -OMISSIS- non cogniti né ostesi ma parimenti impugnati, propone l’aggiudicazione dei lotti 1 a -OMISSIS-; 2 e 3 a -OMISSIS-; 4 e 5 a -OMISSIS-;
c) della Determina n. -OMISSIS- (con cui sono stati approvati gli atti di gara, tutti parimenti impugnati con particolare riferimento al Bando; al Disciplinare e i suoi relativi allegati al Capitolato Tecnico e i suoi allegati, l’allegato 9 “Generi Extra” come anche rettificati ad esito del-la Determinazione n. -OMISSIS-;
nonché ogni altro atto annesso, ivi compreso ove occorre possa il verbale del Seggio di gara del -OMISSIS- connesso e consequenziale ancorché non conosciuto
e per la declaratoria di annullamento della Determina n. -OMISSIS- di aggiudicazione del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise dei lotti 1 a -OMISSIS-; 2 e 3 a -OMISSIS-; 4 e 5 a -OMISSIS- e dell’intera gara indetta con Determina AreaCom (già ARIC) n. -OMISSIS-
e per l’effetto disporre la rinnovazione della procedura di selezione nonché di inefficacia dei contratti ove nelle more stipulati;
e per l’accertamento e la condanna
- in via principale, in forma specifica, qualora la gara non venisse annullata e previa rivalutazione delle offerte in conformità alla legge di gara e ai criteri di valutazione ivi indicati, attraverso l’aggiudicazione della gara al CNS nei lotti ove risultata prima in graduatoria e la stipula delle relative convenzioni, con richiesta fin da ora di eventuale subentro;
- in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente conseguente all''illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell’iter seguito, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la resistente dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente:
i) il danno emergente e il lucro cessante che la ricorrente avrebbe ottenuto con l’aggiudicazione degli appalti da liquidarsi anche ex art. 1226 c.c. e comunque non inferiore al 10% del valore dei lotti della procedura di cui è causa; ii) al risarcimento del danno professionale e di immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la Ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui a causa con il conseguente svolgimento del relativo servizio tra i requisiti di prequalificazione di capacità economico finanziaria anche con riferimento alla maturazione delle soglie di fatturato specifico delle future gare di analogo oggetto alle quali la Ricorrente intenderà partecipare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AreaCom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Determinazione n. -OMISSIS-, AreaCom (già Aric), odierna resistente, in qualità di Centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta comunitaria - ID SIMOG 8841045 - del valore complessivo di € 104.866.801,17 oltre IVA articolata in 5 lotti per l’affidamento del servizio di ristorazione sia ai degenti che ai dipendenti delle Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise da aggiudicare secondo il criterio premiante il miglior rapporto qualità/prezzo (80/20 punti).
Ciò al fine di procedere alla sottoscrizione di 5 distinte convenzioni per ogni singolo Lotto della durata di 24 mesi con rinnovo di ulteriori 24 in caso di mancato esaurimento dell’importo complessivo e contratti attuativi recanti una la durata massima di 60 mesi con possibilità di estensione temporale di ulteriori 6 mesi.
Nello specifico l’appalto - la cui disciplina rientra nell’alveo del D.lgs. n. 50/2016 - è stato suddiviso nei seguenti cinque Lotti geografici, con vincolo di aggiudicazione fino a un massimo di 2 lotti, così individuati:
1 ASL 1 Avezzano - L’Aquila - Sulmona 17.737.492,83 3.150,00 9536505CDF;
2 ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti 23.522.797,92 12.900,00 9536527F06;
3 ASL 3 Pescara 23.563.617,96 15.000,00 9536541A95;
4 ASL 4 Teramo 20.812.974,67 11.550,00 95365523AB;
5 ASLRem 19.299.917,79 6.860,00 9536580AC4.
Il Disciplinare di gara, per quanto qui di interesse, prevedeva quanto segue: - art. 17 (Commissione Giudicatrice) “…La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). L’attività di valutazione delle offerte tecniche potrà anche essere svolta singolarmente e in autonomia da ciascun commissario. Le sedute virtuali e riservate finalizzate alla condivisione dell’attività di istruttoria svolta e alla definitiva attribuzione dei punteggi, potranno essere effettuate anche da remoto, con l’ausilio di apposite piattaforme di teleconferenza …”; - art. 19 (Valutazione delle offerte tecniche ed economiche) “ La commissione giudicatrice, in seduta virtuale, nella data e nell’ora comunicata tramite Piattaforma ai concorrenti ammessi, procederà, tramite sistema, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare… ”.
Entro il termine (prorogato) stabilito dalla lex specialis, come rettificata, hanno presentato offerte (non per tutti i lotti) nove operatori economici, successivamente divenuti otto.
In applicazione dell’inversione procedimentale, il -OMISSIS- si è riunita “da remoto” la Commissione giudicatrice nominata, procedendo preliminarmente all’apertura delle offerte tecniche ed “ alla verifica dell’integrità delle offerte telematiche presentate ”; al termine delle predette operazioni, concluse con esito positivo, il Presidente ha predisposto comunicazione per gli operatori economici informando gli stessi che “ la seduta pubblica virtuale si è conclusa e che la commissione procederà successivamente, in seduta riservata, alle relative valutazioni ”.
La Commissione si è poi riunita “in seduta telematica” il -OMISSIS- per l’esame delle offerte tecniche, come da specifico verbale agli atti, unico verbale redatto per una sola seduta della Commissione da parte della stessa, atteso che successivamente la Commissione ha redatto un solo altro verbale riepilogativo delle varie sedute svolte, ivi compresa quella del -OMISSIS- per cui esiste anche il verbale singolo testè nominato.
Nel verbale singolo del -OMISSIS-, come si evince dalla lettura di pagina 1, viene riportato che “ il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta riservata per la valutazione delle predette offerte tecniche presentate…Avendo già esaminato autonomamente le offerte tecniche presentate da ciascun concorrente per tutti e cinque i lotti in gara, i Commissari si confrontano sulle valutazioni effettuate da ciascuno per l'attribuzione dei punteggi. Dopo ampia ed esauriente discussione, avvenuta anche in riunioni riservate preliminari, ogni Commissario procede all'attribuzione dei punteggi di propria competenza che vengono trascritti sulla matrice (foglio di calcolo .excel) predisposta per ciascuno dei 5 lotti, determinando in questo modo i coefficienti definitivi per ogni criterio di valutazione delle offerte tecniche presentate ”.
A pagina 2 e 3 del predetto verbale, che è composto da tre pagine, sono poi inserite le tabelle dei punteggi conseguiti da ogni concorrente rispetto ai singoli lotti e, infine, il verbale si conclude con la decisione di svolgere la riunione pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche nel giorno 4 giugno 2024.
Successivamente la Commissione giudicatrice, come già sopra accennato, ha redatto un unico verbale riepilogativo delle proprie operazioni, verbale in cui sono riportate tutte le sedute svolte, dalla prima del -OMISSIS- alla seduta pubblica del -OMISSIS- in cui si è proceduto all’apertura delle offerte economiche.
Da questo verbale riepilogativo si evince che:
- il -OMISSIS- in modalità da “remoto” la Commissione ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche;
- il -OMISSIS- si è tenuta in seduta virtuale riservata “ l’analisi e valutazione delle Offerte Tecniche presentate ” per tutti i lotti ed ai fini della valutazione “ sono stati predisposti appositi fogli elettronici condivisi con i Commissari e sui quali ciascuno dovrà riportare le proprie valutazioni. Il Presidente riporta l'esito della valutazione complessiva delle tabelle allegate al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all.1) ” ossia le distinte matrici dei fogli excel per tutti e 5 i lotti in palio, tutte controfirmate in via autografa-analogica dai membri della Commissione;
- nella seduta pubblica virtuale svoltasi il -OMISSIS- di apertura delle offerte economiche e di contestuale assegnazione dei punteggi, è emersa la necessità della verifica dell’anomalia per i lotti 2, 3, 4 e 5, i cui verbali di verifica sono stati parimenti allegati a quello riepilogativo.
Con verbale firmato dal RUP il -OMISSIS-, che fa peraltro riferimento a delle “ Sedute riservate del -OMISSIS- ”, previo riepilogo di quanto accaduto, è stata proposta l’aggiudicazione agli operatori economici ivi puntualmente indicati rispetto ai lotti richiamati.
A tale verbale finale di verifica amministrativa è poi seguita la Determina n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui il Direttore Generale di AreaCom ha aggiudicato i lotti n. 1 a -OMISSIS-, 2 e 3 a -OMISSIS- e 4 e 5 a -OMISSIS-della gara per del servizio di ristorazione ai degenti e dipendenti per le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise.
Preso atto di ciò il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) ha formulato istanza di accesso in data 18 dicembre 2024, istanza volta ad acquisire tutta la documentazione sia amministrativa (i verbali non ostesi) sia tecnica delle Controinteressate arrivate anteriormente in graduatoria.
Successivamente il CNS ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24 gennaio 2025, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e dei principi di collegialità della Commissione giudicatrice e della trasparenza e segretezza delle operazioni di gara. Violazione dei principi di continuità, analiticità, tempestività e trasparenza della verbalizzazione delle operazioni di gara. Violazione dell’art. 5, comma 2 dell’allegato al decreto dir. 16 del 21/03/2022 dell’AreaCom. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per carenza e contraddittorietà. Eccesso di potere per assenza o comunque carenza di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, contraddittorietà. violazione art. 97 Costituzione.
Col sopra menzionato ricorso, inoltre, parte ricorrente ha chiesto un termine per la proposizione di querela di falso “ qualora il Giudice ritenesse rilevante sul giudizio la proposizione della querela di falso ” e, poi, ha formulato istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., relativamente a “ tutti i verbali redatti afferenti alle sedute pubbliche e riservate svolte e tutta la documentazione prodotta in gara da -OMISSIS- S.P.A., -OMISSIS- S.P.A. e -OMISSIS- S.R.L. ”.
Si è costituita in giudizio, in data 24 gennaio 2025, AreaCom, depositando poi memoria in data 10 febbraio 2025 in cui ha dato atto di aver osteso alla ricorrente i documenti richiesti ed ha, poi, eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, poi, chiesto la reiezione dello stesso nel merito in quanto infondato.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 39/2025, con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare “ con particolare riferimento all’assenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile atteso che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente è di carattere eminentemente economico e, dunque, ristorabile ” e che, inoltre, “ l’istanza cautelare di parte ricorrente, come evidenziato dalla Stazione appaltante, è formulata evidenziando il proprio interesse alla intera riedizione della gara e tale interesse risulta soddisfatto dalla rapida definizione del giudizio nel merito in ragione del rito accelerato in materia di appalti ”.
Le parti hanno poi depositato memorie finali ed infine, all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare le eccezioni di inammissibilità formulate da AreaCom nella propria memoria del 10 febbraio 2025.
0.1.1. - Con una prima eccezione, parte resistente sostiene che “ le censure vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse tenuto conto che - anche ove in ipotesi fossero sussistenti i vizi dedotti (id est mancata sottoscrizione dei verbali) - l’effetto non sarebbe certo la riedizione della gara bensì la rinnovazione degli atti a partire da quel momento. Il G.A. in fattispecie analoga ha statuito che: “Quanto, infine, alla censura relativa all’omessa sottoscrizione del verbale n. -OMISSIS- da parte di alcuno dei tre componenti della Commissione giudicatrice, il collegio osserva che il suo accoglimento non comporterebbe l’integrale ripetizione della gara, bensì la rinnovazione di essa a partire dal primo atto illegittimo e cioè, in concreto, una rinnovata valutazione dell’offerta tecnica” (T.a.r. Basilicata, Potenza n. 622/2017 confermata da Cons. Stato, V sez., 22.08.2023 n. 7914). Non avendo, tuttavia, la ricorrente mosso alcuna contestazione in merito al punteggio assegnato dalla Commissione, avendo formulato solo censure di carattere formale, anche all’esito della eventuale rinnovazione vi sarebbe la medesima assegnazione di punteggio che non la vedrebbe aggiudicarsi alcun Lotto. ”.
0.1.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che parte ricorrente domanda innanzitutto l’annullamento della determina di aggiudicazione e “ per l’effetto, disporre la rinnovazione della procedura di selezione… ” e, dunque la stessa ha dichiarato di avere un chiaro interesse alla riedizione della gara nel senso di obbligare l’Amministrazione a svolgere una nuova valutazione delle offerte tecniche pervenute, e tale interesse rende l’impugnazione svolta dalla ricorrente assolutamente ammissibile in quanto rispondente ad un interesse concreto della medesima la quale, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe ottenere tale rinnovazione della valutazione tecnica della propria offerta con possibilità di diventare vincitrice di almeno un lotto (e, dunque, conseguire il bene della vita), come peraltro affermato dalla stessa sentenza del TAR Basilicata citata da parte resistente, atteso che anche tale sentenza afferma chiaramente che l’effetto dell’accoglimento in caso siano annullati i verbali della Commissione sarebbe una rinnovata valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e, dunque, una possibile nuova graduatoria e la possibile vittoria della ricorrente.
Risultano dunque condivisibili, sul punto, le argomentazioni di parte ricorrente svolte nella memoria del 24 marzo 2025 secondo cui “ nel caso di specie è stata contestata anche la veridicità ed effettività degli stessi e del loro contenuto, vizio certamente inficiante (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. I, 15.07.2022, n. 10022) con la conseguenza che anche soltanto l’eventuale rinnovazione delle operazioni di verbalizzazione implicherebbe la riedizione delle valutazioni delle offerte tecniche, come sancito proprio dal precedente giurisprudenziale citato dalla Resistente (Cons. Stato, Sez. V, 22.08.2023, n. 7914) e non anche la mera sottoscrizione degli stessi a riparazione di quanto omesso. Dal ché implicare risultati diversi rispetto a quelli precedenti, con conseguente chance di aggiudicazione di due lotti in capo al CNS. ”.
0.2.1. - Con una seconda eccezione parte resistente afferma che “ come riconosciuto da Cons. Stato, V sez., n. 7914 del 22.08.2023 cit. va ribadito il principio (ex multis, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n. 6208) per cui “l’esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell’organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l’esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell’organo collegiale”. (Cons. Stato, V sez., 22.08.2023 n. 7914). ”.
0.2.2. - L’eccezione è infondata.
Parte ricorrente formula una sola censura in merito alla mancata sottoscrizione del verbale del -OMISSIS- mentre ne formula altre circa la sua discordanza rispetto al successivo verbale complessivo ed alla presenza di riunioni “ riservate non verbalizzate ” nonché alla mancata allegazione al verbale del -OMISSIS- dei fogli excel contenenti le singole valutazioni e, dunque, il principio citato da parte resistente risulta inconferente rispetto alla presente vicenda in quanto la stessa ha un oggetto più ampio e non si esaurisce nella sola contestazione svolta da parte ricorrente circa la mancanza della firma di un membro della Commissione in un unico verbale.
1. - Statuito in via preliminare quanto sopra, il Collegio può passare all’esame del ricorso nel merito e, al riguardo, osserva che non sussiste la necessità di concedere a parte ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso in quanto il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei sensi e nei limiti in appresso precisati.
2. - Con l’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente formula alcune censure avverso i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e relativi all’operato della Commissione giudicatrice ed alla successiva aggiudicazione a favore delle imprese controinteressate dei vari lotti.
2.1.1. - Con una prima censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene dapprima che “ non è…dato sapere con precisione in che modo, quando concretamente e con quali modalità la Commissione giudicatrice ha espletato il proprio compito ” e ciò in ragione del fatto che “ Si legge…nel verbale del -OMISSIS- - l’unico redatto in merito all’unica (teorica) riunione fatta per la valutazione delle offerte tecniche predisposte per tutti e 5 i lotti - che la Commissione si è riunita in seduta “da remoto” al fine di attribuire i punteggi ad esito della valutazione delle offerte tecniche; ” e “ Per l’effetto, ci si aspetterebbe una firma digitale da parte di tutte e tre i componenti; ed invece, singolarmente, nel verbale vi è una firma autografa, da parte del membro -OMISSIS-, e una digitale, del Presidente -OMISSIS-, mentre è completamente assente qualsiasi firma (digitale ovvero analogica) da parte dell’altro Commissario -OMISSIS-. ”.
Premesso quanto sopra riportato, parte ricorrente sostiene poi che “ La mancata sottoscrizione del verbale di tale membro in assenza di una pur minima prova della sua presenza, rende il verbale e gli esiti emersi del tutto illegittimo. Perché la Commissione costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale. ”.
2.1.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che il verbale singolo del -OMISSIS-, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, reca tutte e tre le firme dei componenti della Commissione giudicatrice, atteso che la firma del commissario -OMISSIS- risulta apposta sulla prima pagina dello stesso in forma digitale.
Al riguardo, il Collegio rileva che anche parte ricorrente nella sua successiva memoria del 24 marzo 2025 ammette tale circostanza, affermando che “ il verbale reca sì due sottoscrizioni digitali, ma anche singolarmente una sottoscrizione autografa della Dott.ssa -OMISSIS- ”, poi insistendo sul fatto che tale tipologia di firma dei tre membri della Commissione giudicatrice (due firme digitali ed una autografa) renderebbe il verbale singolo del -OMISSIS- illegittimo in quanto l’attribuzione collegiale dello stesso sarebbe “ affatto certa perché le firme apposte sono in parte in forma digitale e in parte autografa, circostanza che palesa inammissibili incertezze circa il suo contenuto effettivo, con riguardo all’avvenuta contestuale attribuzione dei punteggi in via collegiale. ”.
Al riguardo, il Collegio rileva che tale circostanza, anomala, non rende però il verbale illegittimo atteso che la firma dei tre membri certifica quanto avvenuto da parte della Commissione nella sua interezza nella seduta del -OMISSIS-.
2.2.1. - Con una seconda censura dell’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce nuovamente l’illegittimità degli atti impugnati per illegittimità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice in quanto dalla lettura del verbale singolo del -OMISSIS- si rileva che, a pagina 2 e 3 dello stesso, sono presenti cinque tabelle (una per ogni lotto della gara) recanti i punteggi tecnici conseguiti da ogni singolo concorrente nel relativo lotto ma mancano, quali allegati, i fogli matrice redatti con excel che riportano la modalità di calcolo per ogni concorrente dei relativi punteggi tecnici per ogni offerta presentata, fogli matrice menzionati a pagina 1 dello stesso verbale singolo in cui è affermato che “ Dopo ampia ed esauriente discussione, avvenuta anche in riunioni riservate preliminari, ogni Commissario procede all'attribuzione dei punteggi di propria competenza che vengono trascritti sulla matrice (foglio di calcolo .excel) predisposta per ciascuno dei 5 lotti, determinando in questo modo i coefficienti definitivi per ogni criterio di valutazione delle offerte tecniche presentate ”.
Nello specifico parte ricorrente sostiene che i sopra menzionati fogli matrice “ invece compaiono nel verbale postumo redatto in data ignota - necessariamente dopo il -OMISSIS-in quanto viene riportata tale data, postuma rispetto all’apertura delle offerte economiche - e che recano, tutti, le firme autografe dei membri della Commissione, malgrado come detto, risulta dal verbale del -OMISSIS- che la riunione si era svolta da remoto. ” ed il fatto che tali fogli matrice siano stati allegati al solo verbale finale riassuntivo dell’attività della Commissione giudicatrice “ dimostra che essi non sono stati contestuali al verbale del -OMISSIS-, (si rimarca nuovamente non sottoscritto da tutti i membri), circostanza che inficia la valutazione resa. ”.
Parte ricorrente ribadisce tale circostanza nella successiva memoria del 24 marzo 2025, ove afferma che “ nel caso in specie esistono due verbali (difformi) della stessa seduta del -OMISSIS- ” e “ la comparazione dei due documenti afferenti alla medesima seduta denota perlomeno la mancanza di contemporaneità sia dell’esame materiale delle relazioni sia dell’attribuzione dei punteggi per ogni singolo fattore di valutazione, visto che le matrici riportanti tali assegnazioni compaiono oggettivamente, e infatti sono richiamate, solo nell’ottobre 2024 sicché esser state redatte, e sottoscritte analogicamente, in via postuma. ”.
2.2.2. - La censura è fondata.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che risulta acclarato che il verbale singolo del -OMISSIS-, composto di sole tre pagine, reca le tabelle dei punteggi conseguiti dai concorrenti per ogni lotto ma non anche i fogli matrice excel che esplicano il punteggio assegnato da ogni commissario ai vari concorrenti del predetto lotto e che consente di capire, per ogni lotto, come la Commissione sia giunta ad individuare il punteggio assegnato ad ogni concorrente partecipante.
La sopra menzionata circostanza risulta peraltro confermata dagli stessi verbali agli atti, atteso che il verbale singolo del -OMISSIS- non afferma, a differenza di quello riepilogativo di data incerta, che le schede matrici in esso menzionate sono allegate al verbale mentre nel verbale riassuntivo è chiaramente affermato che “ Il Presidente riporta l’esito della valutazione complessiva nelle tabelle allegate al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale (All. 1). ”.
Con riferimento al verbale riepilogativo finale, inoltre, il Collegio evidenzia che lo stesso non ha data certa in quanto nella parte finale dello stesso vi è scritto che “ Il presente verbale è riepilogativo delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice nelle sedute pubbliche, così come tracciate in piattaforma telematica di e-procurement -OMISSIS-, e nelle sedute riservate come riportate nel presente verbale ” ma poi il predetto verbale riepilogativo non reca alcuna data dello stesso.
Al riguardo va evidenziato che tale verbale riporta la verbalizzazione di tre distinte sedute svolte, rispettivamente, in data -OMISSIS- (apertura buste tecniche), -OMISSIS- (valutazioni offerte tecniche) e -OMISSIS- (punteggi tecnici e apertura offerte economiche) e poi reca, alla fine, la notazione che “ in data -OMISSIS- il RUP ha provveduto ad inviare alla Commissione n. 2 verbali di verifica di sospetta anomalia… ” e, dunque, in ragione di tali affermazioni risulta chiaro che lo stesso deve essere stato redatto in data successiva al -OMISSIS-ma, si ribadisce, nella parte finale non è indicata la data di tale verbale riepilogativo.
In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, risulta del tutto infondata l’affermazione di parte resistente secondo cui al verbale singolo del -OMISSIS- “ come emerge chiaramente dal contenuto dello stesso, sono allegate le schede matrici di attribuzione dei punteggi di tutti i concorrenti dei singoli Lotti. ” atteso che le schede matrici, come già detto sopra, sono del tutto assenti da tale verbale che riporta unicamente al proprio interno le tabelle finali coi punteggi dei concorrenti per ogni lotto e si conclude con l’affermazione che “ il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e sottoscritto. ”.
Da tale ultima affermazione del verbale singolo del -OMISSIS- emerge chiaramente (ed ulteriormente) che lo stesso non ha allegati e che esso è composto da sole tre pagine e, dunque, non contiene anche i fogli excel matrice che compaiono solo nel verbale riepilogativo finale di data incerta e che occupano varie pagine di tale verbale in qualità di allegati allo stesso e che sono menzionati nello stesso come allegati mentre in quello singolo del -OMISSIS- gli stessi non sono mai menzionati quali allegati e, si ribadisce, non sono trascritti nel corpo del verbale.
Risulta dunque chiaro che le operazioni di esame delle offerte tecniche compiute dalla Commissione giudicatrice sono illegittime, in quanto non vi è la prova che la valutazione delle offerte tecniche di ogni singolo concorrente sia avvenuta nel modo corretto, ossia con l’assegnazione ad ogni offerta del relativo punteggio tecnico mediante l’espressione dello stesso rispetto ad ogni criterio con relativo foglio matrice atteso che i fogli matrice excel che riportano tali singoli punteggi per ogni criterio (chiaramente preliminari alle graduatorie dei punteggi tecnici per ogni lotto contenute nel corpo del verbale singolo del -OMISSIS-) risultano allegati al solo verbale riepilogativo finale di data incerta e non anche al verbale singolo del -OMISSIS- dove, si ribadisce, nel corpo dello stesso vengono riportati solo i punteggi tecnici finali dei vari concorrenti e non anche tutti i calcoli svolti nella valutazione delle offerte tecniche per i differenti criteri che hanno portato a tale ultima valutazione.
Risultano pertanto condivisibili le affermazioni di parte ricorrente secondo cui il giudizio sull’offerta tecnica è stato svolto “ in maniera non corretta anche sotto il profilo della violazione dei principi di continuità, analiticità e tempestività, visto che la Commissione non ha neppure rispettato ciò che essa stessa aveva prescritto, visto che le tabelle e i fogli excel non sono state allegate al verbale del -OMISSIS-, quanto piuttosto nell’ultimo verbale riassuntivo, redatto ex post da un soggetto verbalizzante mai identificato. ” e, pertanto, “ se non è dato comprendere se le tabelle .excel sono state compilate prima o dopo l’apertura delle offerte economiche, l’attribuzione dei punteggi è avvenuta in modo non continuo ed analitico visto che le matrici avrebbero dovuto essere allegate al verbale del -OMISSIS- con una continuità temporale tale da garantire la corrispondenza del verbale alle operazioni svolte .”.
2.3.1. - Con un’ulteriore censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente contesta la legittimità dei verbali impugnati rilevando come negli stessi vi sia la menzione di “ riunioni riservate non verbalizzate…ma solo addotte… ”.
2.3.2. - La censura è fondata.
Il Collegio osserva che risulta incontestato che il verbale singolo del -OMISSIS- afferma che “ Dopo ampia ed esauriente discussione, avvenuta anche in riunioni riservate preliminari, ogni Commissario… ”, così dando atto del fatto che sono state svolte riunioni riservate preliminari da parte della Commissione di cui, però, non vi è alcuna traccia nel verbale singolo, che si riferisce unicamente alla seduta del -OMISSIS-, né in quello riepilogativo, atteso che l’unica riunione svolta prima di quella del -OMISSIS- e verbalizzata nel verbale riepilogativo è la riunione del -OMISSIS- che è avvenuta, però, in seduta pubblica e non riservata e, dunque, con ogni evidenza, non integra le “riunioni riservate preliminari” menzionate nel verbale singolo.
Risulta dunque chiaro, per stessa ammissione della Commissione giudicatrice (ammissione contenuta unicamente nel verbale singolo del -OMISSIS- e non in quello riepilogativo di data incerta che nulla afferma in merito alle riunioni riservate preliminari) che si sono svolte delle riunioni “riservate preliminari” di cui, però, non vi è traccia nei verbali e, dunque, ne deriva che le operazioni di esame delle offerte tecniche esplicate negli stessi verbali non sono esaustive dell’intera attività svolta dalla Commissione e, pertanto, i verbali di gara in oggetto, quali documenti che devono attestare l’intera attività della Commissione giudicatrice, sono illegittimi e vanno annullati in quanto, oltre a quanto già statuito con riferimento alla precedente censura rispetto alla mancata allegazione tempestiva dei fogli matrice dei punteggi di ogni offerta tecnica, risulta dall’esame degli stessi (nello specifico, si ribadisce, dalla lettura del verbale singolo del -OMISSIS-) che si sono svolte riunioni riservate da parte della Commissione di cui manca, però, ogni verbalizzazione.
3. - Il ricorso risulta, invece, infondato e va respinto nella parte in cui impugna gli atti di indizione della gara, ossia la determina n. -OMISSIS- e tutti gli atti di gara, atteso che parte ricorrente non ha formulato nei confronti di tali atti, indicati dalla stessa alla lettera c) quale atti oggetto di impugnazione, alcuna specifica censura, limitandosi a svolgere censure unicamente avverso l’operato della Commissione giudicatrice, e, dunque, l’impugnazione svolta avverso gli stessi risulta priva di ogni censura e va conseguentemente respinta.
4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è parzialmente fondato nel merito, e va accolto, disponendo l’annullamento dei (soli) atti di gara della Commissione giudicatrice indicati in epigrafe alla lettera b) (processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte), e dei conseguenti provvedimenti del RUP di verifica dell’anomalia delle offerte e la conseguente determina n. -OMISSIS- del Direttore Generale di AreaCom di aggiudicazione della gara di che trattasi di cui alla lettera a) mentre deve essere respinta la domanda di annullamento degli atti in epigrafe indicati alla lettera c), ossia i provvedimenti con cui sono stati approvati gli atti di gara e gli atti di gara stessi (Bando, Disciplinare e suoi allegati, Capitolato Tecnico e suoi allegati), con l’effetto che, come affermato dalla sentenza del Tar Basilicata citata da parte resistente, l’accoglimento delle censure sopra esaminate impone alla stazione appaltante una rinnovata integrale valutazione delle offerte pervenute.
La disposta rinnovata valutazione delle offerte comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata in via subordinata da parte ricorrente.
Infine, in relazione ai vari e articolati aspetti della vicenda oggetto del presente giudizio, il Tribunale ritiene di dovere disporre la trasmissione dei relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila per le valutazioni di competenza.
5. - In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone nominate.
Dispone a cura della Segreteria la trasmissione degli atti di causa, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila per le valutazioni di competenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.