Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2981/2024 R.G.,
tra
nata l'[...] rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Giovanna Loiacono Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - pensione di inabilità civile - assegno mensile di assistenza - riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.08.2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della pensione di inabilità civile ex art. 12, l. 118/71 o dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. cit., e per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92; che la CTU aveva sortito parziale esito negativo, avendole riconosciuto solo una invalidità nella misura del 75%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'ottenimento della pensione di inabilità o, in subordine, nell'assegno mensile di assistente, nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
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Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
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Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, avendo la ricorrente osservato i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 05.11.2024, a fronte della comunicazione del provvedimento del giudice di concessione del termine per proporre il dissenso in data 06.10.2024) nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il
26.11.2024.
Risulta inoltre rispettato il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 42, comma 3, l. n. 326/2003;
l'iscrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è avvenuta il
13.02.2024, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita medica dinanzi alla
Commissione (15.09.2023).
Venendo al merito, si osserva che la concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% (art. 13 legge n.118/71), mentre per l'ottenimento della pensione occorre la totale inabilità della parte (art. 12 legge cit.).
2 Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, disposta CTU medico-legale, la dr.ssa , ha accertato che le patologie da cui Persona_1
è affetta la ricorrente, (“Spondilodiscoartrosi cervicale e lombosacrale con ernia discale L4-15 e protrusione discale mediana-paramediana e L2-13, L3-14 e L5-S1 Pregressa frattura del calcagno sin con subanchilosi. Cardiopatia ipertensivo-sclerotica con valvulopatia mitralica e aortica e ipertensione polmonare. (I Classe NYHA). Depressione maggiore ricorrente grave”), ne riducono la capacità di lavoro nella misura del 75% dal mese di gennaio
2024, insufficiente a consentirgli di accedere al beneficio della pensione di inabilità, e non sono tali da attribuire alla stessa lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 27.06.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente si è limitata a dolersi della sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è stata prospettata, inoltre, l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente
3 d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Per le ragioni che precedono, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71 con decorrenza dall'01.01.2024, rigettando per il resto il ricorso.
Il parziale accoglimento della domanda induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71 con decorrenza dall'01.01.2024;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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