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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domici- Parte_1 liato presso lo studio dell'avv. Gagliano Accursio che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il giorno 1.12.1966, elettiva- Parte_2 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gagliano Accursio che la difende giusta procura in atti RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Premesso che con ricorso depositato in data 12.3.2025 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della se-
[...] Parte_2 parazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economi- ci;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese. Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rap- porti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAMBUCA DI SICILIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matri- monio di detto Comune (anno 1985, n. 17, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 30.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domici- Parte_1 liato presso lo studio dell'avv. Gagliano Accursio che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il giorno 1.12.1966, elettiva- Parte_2 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gagliano Accursio che la difende giusta procura in atti RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Premesso che con ricorso depositato in data 12.3.2025 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della se-
[...] Parte_2 parazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economi- ci;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese. Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rap- porti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAMBUCA DI SICILIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matri- monio di detto Comune (anno 1985, n. 17, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 30.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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